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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 30/01/2026, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1083/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, TO
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2991/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Napoli - Sede Napoli - Via Vespucci 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M12180011199U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematico notificato ritualmente presso l'indirizzo PEC della Agenzia delle Dogane e Monopoli,
Ricorrente_1, a ministero del procuratore costituito proponeva appello avverso la sentenza n° 16207/2024, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso in relazione alla evasione della imposta unica sulle scommesse. In particolare, con il ricorso introduttivo era impugnato l'avviso di accertamento n. M12180011199U, col quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al d.lgs. 504/1998 per l'anno di Imposta 2018, in capo alla
Ditta Individuale “Nominativo_1 ”, in persona della titolare Ricorrente_1 , così quantificandola: euro 59.003,48, oltre interessi pari ad euro 11.057,09, e sanzioni pari ad euro 70.804,18. L'attività era svolta per conto dell'operatore estero non autorizzato “Società_2” con sede legale in Austria, titolare del marchio “Società_3
Con l'atto di appello, la contribuente faceva rilevare che l'attività svolta non consisteva nella gestione e raccolta delle scommesse al banco;
ma solo nella gestione di uno sportello virtuale di ricarica, svolgendosi viceversa l'attività aleatoria, compresa la raccolta delle scommesse, interamente all'estero. Evidenziava inoltre l'erroneità del criterio di calcolo induttivo usato per quantificare l'imposta evasa, dovendosi limitare la somma ed euro 4.724 entro il 5 luglio 2018, data della cessazione dell'attività. Contestava inoltre il calcolo delle sanzioni e degli interessi, nonché l'ammontare delle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa ed in danno della soccombente.
La parte appellata si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni in forma telematica in data 22 maggio 2025, con le quali ha ripercorso l'iter della vicenda, replicando a ciascuno dei motivi di appello ed ha concluso quindi per il rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese del grado di giudizio.
All'udienza del 19 gennaio 2026, dopo l'esposizione del relatore, l'appellante esponeva i motivi scritti di impugnazione cui si riportava, la parte appellata illustrava i propri motivi, cui comunque si riportava. La
Commissione, all'esito, si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene di dover confermare la decisione impugnata.
Quanto affermato è privo di fondamento.
Il Gruppo Pozzuoli della G di F, con accesso al locale pubblico gestito dalla appellante, quale titolare della ditta individuale autorizzata alla somministrazione dio bevande, in data 2 luglio 2018 riscontrava lo svolgimento dell'attività di raccolta al banco di scommesse sportive, come attestato dal rinvenimento all'interno dei locali di quote e palinsesti esposti, mensole e materiale utile alla compilazione delle proposte di scommessa, banco ricezione clienti ad uso esclusivo del titolare e 3 postazioni PC, di cui 2 dotate di doppio monitor, uno rivolto all'esterno e uno all'interno del back – end, nonché stampante termica. Evidente, pertanto, che la ditta operasse a titolo di Centro trasmissione dati, effettuando raccolta di scommesse per conto di un operatore estero privo di concessione statale e di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 88 TULPS, nonché in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale.
Quanto al trattamento fiscale della raccolta effettuata, in mancanza di collegamento al totalizzatore nazionale, si configura l'evasione dell'imposta unica sulle scommesse. I dati di fatto e le valutazioni degli stessi sono stati oggetto di congruente ed adeguata argomentazione, non inficiata dai motivi di appello.
La parte appellante contesta anche l'applicazione del metodo induttivo, per il calcolo dell'imposta evasa, in luogo del cd. “calcolo sul margine”, introdotto dalla legge n.208/2015. Sul punto si deve rilevare che il legislatore, al momento di introdurre il nuovo sistema di tassazione sul margine, abbia voluto fare riferimento al solo canale legale di raccolta, cioè alle sole scommesse raccolte in collegamento con il totalizzatore nazionale, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo già vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale. Operatore legale e operatore illegale che sottraggono base imponibile, ma producono documentazione utile alla sua ricostruzione, ricevono lo stesso trattamento fiscale. Diversamente, l'operatore legale e quello illegale che sottraggono base imponibile, ma che non producono documentazione ricevono un trattamento fiscale differenziato.
Da tale quadro non emerge alcuna discriminazione non giustificata: infatti i soggetti affiliati ad operatori non concessionari sfuggono volontariamente e totalmente al fisco e decidono, pur potendo, di non produrre elementi documentali, per cui deve presumersi una raccolta sensibilmente maggiore rispetto alla media provinciale, che la legge assume in via del tutto ragionevole pari al triplo della media provinciale.
Quanto alla dedotta erroneità dell'avviso di accertamento nella parte in cui è prevista l'irrogazione delle sanzioni, si rileva che la sanzione applicata dall'Ufficio è rispettosa delle norme vigenti in materia, l'art. 5 co.1 del D.lgs. 504/1998, così come interpretato in via autentica dall'art. 1 co. 65 della L. 220/2010, prevede che "il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta".
La sanzione applicata nell'accertamento d'imposta di cui si discute, per l'anno 2 018 è del 120%, pari al minimo previsto per legge.
Le spese di lite sono state liquidate in primo grado nel rispetto delle indicazioni normative e si sottraggono dunque alla censura proposta con l'ultimo motivo di appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, in aderenza alle indicazioni tabellari secondo parametri proporzionali al contesto della debenza. La parte soccombente non deve però essere onerata di altri pesi accessori, giacchè la scelta della Agenzia di non difendersi con funzionari interni, ma con professionisti del libero foro, non può ridondare in danno del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad AdM le spese del grado che liquida in euro tremila, senza alcuna altra maggiorazione.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, TO
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2991/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Napoli - Sede Napoli - Via Vespucci 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16207/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M12180011199U GIOCHI-LOTTERIE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematico notificato ritualmente presso l'indirizzo PEC della Agenzia delle Dogane e Monopoli,
Ricorrente_1, a ministero del procuratore costituito proponeva appello avverso la sentenza n° 16207/2024, che aveva rigettato il ricorso prodotto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso in relazione alla evasione della imposta unica sulle scommesse. In particolare, con il ricorso introduttivo era impugnato l'avviso di accertamento n. M12180011199U, col quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al d.lgs. 504/1998 per l'anno di Imposta 2018, in capo alla
Ditta Individuale “Nominativo_1 ”, in persona della titolare Ricorrente_1 , così quantificandola: euro 59.003,48, oltre interessi pari ad euro 11.057,09, e sanzioni pari ad euro 70.804,18. L'attività era svolta per conto dell'operatore estero non autorizzato “Società_2” con sede legale in Austria, titolare del marchio “Società_3
Con l'atto di appello, la contribuente faceva rilevare che l'attività svolta non consisteva nella gestione e raccolta delle scommesse al banco;
ma solo nella gestione di uno sportello virtuale di ricarica, svolgendosi viceversa l'attività aleatoria, compresa la raccolta delle scommesse, interamente all'estero. Evidenziava inoltre l'erroneità del criterio di calcolo induttivo usato per quantificare l'imposta evasa, dovendosi limitare la somma ed euro 4.724 entro il 5 luglio 2018, data della cessazione dell'attività. Contestava inoltre il calcolo delle sanzioni e degli interessi, nonché l'ammontare delle spese legali liquidate in favore della parte vittoriosa ed in danno della soccombente.
La parte appellata si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni in forma telematica in data 22 maggio 2025, con le quali ha ripercorso l'iter della vicenda, replicando a ciascuno dei motivi di appello ed ha concluso quindi per il rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese del grado di giudizio.
All'udienza del 19 gennaio 2026, dopo l'esposizione del relatore, l'appellante esponeva i motivi scritti di impugnazione cui si riportava, la parte appellata illustrava i propri motivi, cui comunque si riportava. La
Commissione, all'esito, si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene di dover confermare la decisione impugnata.
Quanto affermato è privo di fondamento.
Il Gruppo Pozzuoli della G di F, con accesso al locale pubblico gestito dalla appellante, quale titolare della ditta individuale autorizzata alla somministrazione dio bevande, in data 2 luglio 2018 riscontrava lo svolgimento dell'attività di raccolta al banco di scommesse sportive, come attestato dal rinvenimento all'interno dei locali di quote e palinsesti esposti, mensole e materiale utile alla compilazione delle proposte di scommessa, banco ricezione clienti ad uso esclusivo del titolare e 3 postazioni PC, di cui 2 dotate di doppio monitor, uno rivolto all'esterno e uno all'interno del back – end, nonché stampante termica. Evidente, pertanto, che la ditta operasse a titolo di Centro trasmissione dati, effettuando raccolta di scommesse per conto di un operatore estero privo di concessione statale e di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 88 TULPS, nonché in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale.
Quanto al trattamento fiscale della raccolta effettuata, in mancanza di collegamento al totalizzatore nazionale, si configura l'evasione dell'imposta unica sulle scommesse. I dati di fatto e le valutazioni degli stessi sono stati oggetto di congruente ed adeguata argomentazione, non inficiata dai motivi di appello.
La parte appellante contesta anche l'applicazione del metodo induttivo, per il calcolo dell'imposta evasa, in luogo del cd. “calcolo sul margine”, introdotto dalla legge n.208/2015. Sul punto si deve rilevare che il legislatore, al momento di introdurre il nuovo sistema di tassazione sul margine, abbia voluto fare riferimento al solo canale legale di raccolta, cioè alle sole scommesse raccolte in collegamento con il totalizzatore nazionale, lasciando impregiudicato il meccanismo impositivo già vigente per gli operatori non collegati alla filiera legale. Operatore legale e operatore illegale che sottraggono base imponibile, ma producono documentazione utile alla sua ricostruzione, ricevono lo stesso trattamento fiscale. Diversamente, l'operatore legale e quello illegale che sottraggono base imponibile, ma che non producono documentazione ricevono un trattamento fiscale differenziato.
Da tale quadro non emerge alcuna discriminazione non giustificata: infatti i soggetti affiliati ad operatori non concessionari sfuggono volontariamente e totalmente al fisco e decidono, pur potendo, di non produrre elementi documentali, per cui deve presumersi una raccolta sensibilmente maggiore rispetto alla media provinciale, che la legge assume in via del tutto ragionevole pari al triplo della media provinciale.
Quanto alla dedotta erroneità dell'avviso di accertamento nella parte in cui è prevista l'irrogazione delle sanzioni, si rileva che la sanzione applicata dall'Ufficio è rispettosa delle norme vigenti in materia, l'art. 5 co.1 del D.lgs. 504/1998, così come interpretato in via autentica dall'art. 1 co. 65 della L. 220/2010, prevede che "il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all'imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta".
La sanzione applicata nell'accertamento d'imposta di cui si discute, per l'anno 2 018 è del 120%, pari al minimo previsto per legge.
Le spese di lite sono state liquidate in primo grado nel rispetto delle indicazioni normative e si sottraggono dunque alla censura proposta con l'ultimo motivo di appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, in aderenza alle indicazioni tabellari secondo parametri proporzionali al contesto della debenza. La parte soccombente non deve però essere onerata di altri pesi accessori, giacchè la scelta della Agenzia di non difendersi con funzionari interni, ma con professionisti del libero foro, non può ridondare in danno del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere ad AdM le spese del grado che liquida in euro tremila, senza alcuna altra maggiorazione.