CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6630/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720240002175348000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720240002175348000 TARI 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6349/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ricorre
contro
Resistente_1 1 spa per l'annullamento della cartella emessa per mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani notificata il 24 luglio 2024 per le annualità 2006 e 2007.
Deduce che negli anni di riferimento l'immobile era ancora in costruzione per cui nessuna Tari è dovuta;
nullità dell'atto impugnato non preceduto da avviso di accertamento;
in ogni caso il credito è prescritto tenuto per decorso del termine quinquennale.
Ato è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, statuisce quanto segue.
Per l'esclusione dell'obbligo di pagamento della tassa rifiuti occorre idoneamente provare che l'immobile era in costruzione, fatto questo che non risulta documentato;
sussiste tuttavia la dedotta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., trattandosi di tributo periodico, e in mancanza di prova della notifica di un valido atto propedeutico.
Il ricorso va conseguentemente accolto;
le spese vanno compensate, tenuto conto dell'andamento processuale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6630/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720240002175348000 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720240002175348000 TARI 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6349/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ricorre
contro
Resistente_1 1 spa per l'annullamento della cartella emessa per mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani notificata il 24 luglio 2024 per le annualità 2006 e 2007.
Deduce che negli anni di riferimento l'immobile era ancora in costruzione per cui nessuna Tari è dovuta;
nullità dell'atto impugnato non preceduto da avviso di accertamento;
in ogni caso il credito è prescritto tenuto per decorso del termine quinquennale.
Ato è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, statuisce quanto segue.
Per l'esclusione dell'obbligo di pagamento della tassa rifiuti occorre idoneamente provare che l'immobile era in costruzione, fatto questo che non risulta documentato;
sussiste tuttavia la dedotta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., trattandosi di tributo periodico, e in mancanza di prova della notifica di un valido atto propedeutico.
Il ricorso va conseguentemente accolto;
le spese vanno compensate, tenuto conto dell'andamento processuale della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese