CASS
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2024, n. 45808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45808 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA EO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla competente Corte di appello. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45808 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Bergamo, la quale aveva condannato EO RA alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale rappresentante legale della Essa Distribuzione s.r.I., al fine di consentire a terzi l'evasione sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, emetteva, nel 2015, nei confronti della La Tecnica s.p.a., fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, puntualmente indicate nel capo di imputazione, per un imponibile di 1.707.577,25 euro ed i.v.a. per 375.6670 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Milano. Rappresenta il difensore che il primo accertamento ne confronti della Essa Distruzione s.r.l. avvenne nel 2016 da parte dell'Agenzie delle dogane di Milano, accertamento che confluì nella verifica fiscale da parte dell'agenzia delle entrate di Bergamo del 12 luglio 2017 nei confronti della La Tecnica s.p.a., verifica che non procedette ad alcuna ulteriore attività di indagine;
successivamente l'Agenzia delle entrate di Milano avviò indagini nei confronti della Essa Distribuzione s.r.I., specificando che l'attività istruttoria scaturì da una segnalazione da parte dell'Agenzia klle entrate di Bergamo. Ad avviso del difensore, pertanto, l'accertamento effettivo nei confronti della società in esame è avvenuto per mano di Agenzie, entrambe con sede a Milano, posto che l'Agenzia delle entrate di Bergamo si è limitata a raccogliere elementi derivati dall'istruttoria condotta dall'Agenzia delle dogane di Milano, per segnalarli all'Agenzia delle entrate di Milano, così spogliandosi di fatto di ogni attività di verifica e di accertamento, circostanze che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi, appartenenti alle Agenzie in questione, escussi in sede dibattimentale - come riportate, per stralcio nel corpo del ricorso (alle p. 5 e 6) - e che, in ogni caso, erano presenti negli atti sin dalla fase delle indagini. La Corte di merito, laddove ha ribadito la competenza dell'A.G. di Bergamo, è perciò incorsa in un travisamento, posto che è la stessa Corte ad ammettere che "i verificatori dell'Agenzia delle entrate di Bergamo hanno dato conto delle risultanze degli accertamenti svolti nell'agosto 2016 dalla Agenzia delle dogane di Milano Essa Distribuzione s.r.I., compendiati nel processo verbale di 2 constatazione acquisito agli atti", e in tale atto emerge che gli accertamenti nei confronti della società in parola sono stati compiuti dall'Agenzia delle dogane di Milano. 2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e travisamento dei dati probatori con riguardo all'elemento oggettivo del reato. Ad avviso del difensore, dalle dichiarazioni rese dal teste FU, sintetizzate nel motivo, emerge come le indagini si siano limitate a una serie di accertamenti formali, che nulla dicono in ordine alla genuinità delle operazioni riportate nelle fatture contestate;
allo stesso modo la teste CA non ha chiarito quando e dove siano stati effettuati gli accessi, ma ha tuttavia confermato che la merce veniva effettivamente trasportata dalla Germania all'Italia, ciò che attesta la reale esistenza delle transazioni, peraltro corroborata dai documenti di trasporto e dai riscontri bancari. 2.3. Con un terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen., posto che, secondo il difensore, la pena sarebbe eccessivamente severa e che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche per adeguare la sanzione alla concreta offensività dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale per i delitti contemplati nel medesimo d.lgs. Ai fini qui di interesse, il comma 1 così stabilisce: "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Al proposito, va ribadito il principio, qui da confermare, secondo cui, per "luogo dell'accertamento" del reato si intende la sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992), giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti 4 3 l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 2.2. Nel caso di specie, non è contestato che, non essendo emersi elementi per individuare il luogo di consumazione del reato, trova applicazione la regola stabilita dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Orbene, la Corte di merito ha (nuovamente) rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal ricorrente in favore dell'A.G. di Milano, evidenziando che nel processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia della entrate di Bergamo è stata effettuata un'analisi analitica delle fatture emesse dalla Essa Distribuzione s.r.l. (si indicano le pagine da 8 a 26 di tale atto), che ha consentito di acquisire elementi tali da comprovare che la società oggetto di verifica, ossia la Tecnica s.p.a., avesse utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In altri termini, solo incrociando i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane di Milano con quelli acquisiti nel corso dell'attività di verifica operata nei confronti della Tecnica s.p.a. da parte dell'Agenzia delle entrate di Bergamo, quest'ultima ha potuto apprezzare la sussistenza del reato in contestazione, ossia che la Essa distribuzione s.r.l. svolgeva il ruolo di soggetto interposto nella filiera della frode carosello, ciò che, alla luce del principio dinanzi indicato, correttamente individua, quale A.G. territorialmente competente, quella, appunto, di Bergamo. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché di contenuto valutativo e quindi estraneo al sindacato di legittimità. La Corte di merito, infatti, ha ribadito la sussistenza dell'elemento materiale del reato sulla base non di meri accertamenti formali, come sostiene il ricorrente, ma di una serie di elementi ritenuti - certamente in maniera non manifestamente illogica - chiaramente indicativi della fittizietà delle prestazioni indicate in fatture, quali: la Essa distribuzione s.r.l. aveva una sede fittizia presso lo studio romano della Cube Engineering s.r.I.; l'oggetto sociale era l'installazione di impianti di illuminazione stradale e, solo a decorrere dal settembre 2015 - ossia in concomitanza con l'emissione delle fatture in contestazione - era stato modificato nel commercio all'ingrosso di materiale per illuminazione;
a fronte dell'emissione, tra novembre e dicembre 2015, di fatture - quelle di cui all'imputazione - che ammontavano a 1.700.00 euro, erano state effettuate interrogazioni alle banche dati, da cui risultava che la società non aveva dipendenti, non aveva mai predisposto bilanci né presentato le dichiarazioni fiscali, né aveva mai stipulato contratti per utenze fisse, locazione di immobili e per eventuali collaboratori. 4 Sulla base di tali elementi fattuali, i giudici di merito, con valutazione convergente, hanno appurato la fittizietà soggettiva delle fatture in esame, posto che la Essa distribuzione s.r.I., pur non risultando aver effettuato altri acquisti da altri Paesi comunitari, cedette alla La Tecnica s.p.a. i medesimi beni che altre società - la QL s.r.l. e la C.E. Distribuzione s.r.l. - avevano acquistato nel 2015 all'estero da Also International BV e da Item International Handel Gmbh;
invero, dalla comparazione delle fatture emesse dal fornitore estero nei confronti di QL s.r.l. e da C.E. Distribuzione s.r.I., da una parte, e da Essa Distribuzione s.r.l. in favore di La Tecnica s.p.a., dall'altra, si è accertata la piena identità delle prestazioni in termini quantitativi, qualitativi e temporali, con la sola differenza, nel secondo caso, dell'applicazione di un prezzo ribassato, reso possibile dal risparmio di spesa derivante dall'evasione dell'i.v.a., a conferma che la Essa Distribuzione s.r.l. svolgeva, nello schema della frode carosello, il ruolo di mero soggetto interposto. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta dalla motivazione, si limita ad opporre censure di fatto, tese a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito e sollecitando una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda, il che fuoriesce dalle ipotesi previste dall'art. 606 cod. proc. pen., essendo normativamente preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 4. Il terzo motivo è inammissibile in ogni sua articolazione per mancanza di specificità. Il ricorrente, infatti, si limita a censurare il complessivo trattamento sanzionatorio, lamentandone l'eccessività, in maniera del tutto generica, senza indicare alcun elemento che, ove valutato, avrebbe condotto all'irrogazione di una pena più mite, anche in relazione alle circostanze attenuant& generiche, la cui applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Quest'interpretazione è stata avallata dalla Corte costituzionale, la quale ha chiaramente affermato che, lungi dallo svolgere "una funzione genericamente indulgenziale, quasi si trattasse di un beneficio sistematicamente concesso a 5 qualsiasi condannato", le circostanze in esame consentono al giudice di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della pena, "a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore - non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi 'nominate' di attenuazione della pena - che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre" (sent. n. 197 del 2023). Il che significa che il riconoscimento delle attenuanti in discorso deve ancorarsi a precisi elementi di fatto, presenti nel caso concreto, indicativi di una minore pericolosità dell'agente, o che comunque lo rendano meno meritevole e bisognoso di pena. E, sul punto, il ricorso è silente, tanto più che la corte di merito ha evidenziato l'insussistenza di elementi meritevoli per una mitigazione della pena in considerazione dei numerosi precedenti penali - di cui uno anche specifico - di cui è gravato l'imputato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/09/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla competente Corte di appello. Penale Sent. Sez. 3 Num. 45808 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 19/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Bergamo, la quale aveva condannato EO RA alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale rappresentante legale della Essa Distribuzione s.r.I., al fine di consentire a terzi l'evasione sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, emetteva, nel 2015, nei confronti della La Tecnica s.p.a., fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, puntualmente indicate nel capo di imputazione, per un imponibile di 1.707.577,25 euro ed i.v.a. per 375.6670 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Milano. Rappresenta il difensore che il primo accertamento ne confronti della Essa Distruzione s.r.l. avvenne nel 2016 da parte dell'Agenzie delle dogane di Milano, accertamento che confluì nella verifica fiscale da parte dell'agenzia delle entrate di Bergamo del 12 luglio 2017 nei confronti della La Tecnica s.p.a., verifica che non procedette ad alcuna ulteriore attività di indagine;
successivamente l'Agenzia delle entrate di Milano avviò indagini nei confronti della Essa Distribuzione s.r.I., specificando che l'attività istruttoria scaturì da una segnalazione da parte dell'Agenzia klle entrate di Bergamo. Ad avviso del difensore, pertanto, l'accertamento effettivo nei confronti della società in esame è avvenuto per mano di Agenzie, entrambe con sede a Milano, posto che l'Agenzia delle entrate di Bergamo si è limitata a raccogliere elementi derivati dall'istruttoria condotta dall'Agenzia delle dogane di Milano, per segnalarli all'Agenzia delle entrate di Milano, così spogliandosi di fatto di ogni attività di verifica e di accertamento, circostanze che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi, appartenenti alle Agenzie in questione, escussi in sede dibattimentale - come riportate, per stralcio nel corpo del ricorso (alle p. 5 e 6) - e che, in ogni caso, erano presenti negli atti sin dalla fase delle indagini. La Corte di merito, laddove ha ribadito la competenza dell'A.G. di Bergamo, è perciò incorsa in un travisamento, posto che è la stessa Corte ad ammettere che "i verificatori dell'Agenzia delle entrate di Bergamo hanno dato conto delle risultanze degli accertamenti svolti nell'agosto 2016 dalla Agenzia delle dogane di Milano Essa Distribuzione s.r.I., compendiati nel processo verbale di 2 constatazione acquisito agli atti", e in tale atto emerge che gli accertamenti nei confronti della società in parola sono stati compiuti dall'Agenzia delle dogane di Milano. 2.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e travisamento dei dati probatori con riguardo all'elemento oggettivo del reato. Ad avviso del difensore, dalle dichiarazioni rese dal teste FU, sintetizzate nel motivo, emerge come le indagini si siano limitate a una serie di accertamenti formali, che nulla dicono in ordine alla genuinità delle operazioni riportate nelle fatture contestate;
allo stesso modo la teste CA non ha chiarito quando e dove siano stati effettuati gli accessi, ma ha tuttavia confermato che la merce veniva effettivamente trasportata dalla Germania all'Italia, ciò che attesta la reale esistenza delle transazioni, peraltro corroborata dai documenti di trasporto e dai riscontri bancari. 2.3. Con un terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen., posto che, secondo il difensore, la pena sarebbe eccessivamente severa e che i giudici di merito avrebbero dovuto applicare le circostanze attenuanti generiche per adeguare la sanzione alla concreta offensività dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale per i delitti contemplati nel medesimo d.lgs. Ai fini qui di interesse, il comma 1 così stabilisce: "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Al proposito, va ribadito il principio, qui da confermare, secondo cui, per "luogo dell'accertamento" del reato si intende la sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992), giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti 4 3 l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 2.2. Nel caso di specie, non è contestato che, non essendo emersi elementi per individuare il luogo di consumazione del reato, trova applicazione la regola stabilita dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Orbene, la Corte di merito ha (nuovamente) rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal ricorrente in favore dell'A.G. di Milano, evidenziando che nel processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia della entrate di Bergamo è stata effettuata un'analisi analitica delle fatture emesse dalla Essa Distribuzione s.r.l. (si indicano le pagine da 8 a 26 di tale atto), che ha consentito di acquisire elementi tali da comprovare che la società oggetto di verifica, ossia la Tecnica s.p.a., avesse utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In altri termini, solo incrociando i dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane di Milano con quelli acquisiti nel corso dell'attività di verifica operata nei confronti della Tecnica s.p.a. da parte dell'Agenzia delle entrate di Bergamo, quest'ultima ha potuto apprezzare la sussistenza del reato in contestazione, ossia che la Essa distribuzione s.r.l. svolgeva il ruolo di soggetto interposto nella filiera della frode carosello, ciò che, alla luce del principio dinanzi indicato, correttamente individua, quale A.G. territorialmente competente, quella, appunto, di Bergamo. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché di contenuto valutativo e quindi estraneo al sindacato di legittimità. La Corte di merito, infatti, ha ribadito la sussistenza dell'elemento materiale del reato sulla base non di meri accertamenti formali, come sostiene il ricorrente, ma di una serie di elementi ritenuti - certamente in maniera non manifestamente illogica - chiaramente indicativi della fittizietà delle prestazioni indicate in fatture, quali: la Essa distribuzione s.r.l. aveva una sede fittizia presso lo studio romano della Cube Engineering s.r.I.; l'oggetto sociale era l'installazione di impianti di illuminazione stradale e, solo a decorrere dal settembre 2015 - ossia in concomitanza con l'emissione delle fatture in contestazione - era stato modificato nel commercio all'ingrosso di materiale per illuminazione;
a fronte dell'emissione, tra novembre e dicembre 2015, di fatture - quelle di cui all'imputazione - che ammontavano a 1.700.00 euro, erano state effettuate interrogazioni alle banche dati, da cui risultava che la società non aveva dipendenti, non aveva mai predisposto bilanci né presentato le dichiarazioni fiscali, né aveva mai stipulato contratti per utenze fisse, locazione di immobili e per eventuali collaboratori. 4 Sulla base di tali elementi fattuali, i giudici di merito, con valutazione convergente, hanno appurato la fittizietà soggettiva delle fatture in esame, posto che la Essa distribuzione s.r.I., pur non risultando aver effettuato altri acquisti da altri Paesi comunitari, cedette alla La Tecnica s.p.a. i medesimi beni che altre società - la QL s.r.l. e la C.E. Distribuzione s.r.l. - avevano acquistato nel 2015 all'estero da Also International BV e da Item International Handel Gmbh;
invero, dalla comparazione delle fatture emesse dal fornitore estero nei confronti di QL s.r.l. e da C.E. Distribuzione s.r.I., da una parte, e da Essa Distribuzione s.r.l. in favore di La Tecnica s.p.a., dall'altra, si è accertata la piena identità delle prestazioni in termini quantitativi, qualitativi e temporali, con la sola differenza, nel secondo caso, dell'applicazione di un prezzo ribassato, reso possibile dal risparmio di spesa derivante dall'evasione dell'i.v.a., a conferma che la Essa Distribuzione s.r.l. svolgeva, nello schema della frode carosello, il ruolo di mero soggetto interposto. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di illogicità manifesta dalla motivazione, si limita ad opporre censure di fatto, tese a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito e sollecitando una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda, il che fuoriesce dalle ipotesi previste dall'art. 606 cod. proc. pen., essendo normativamente preclusa a questa Corte la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 4. Il terzo motivo è inammissibile in ogni sua articolazione per mancanza di specificità. Il ricorrente, infatti, si limita a censurare il complessivo trattamento sanzionatorio, lamentandone l'eccessività, in maniera del tutto generica, senza indicare alcun elemento che, ove valutato, avrebbe condotto all'irrogazione di una pena più mite, anche in relazione alle circostanze attenuant& generiche, la cui applicazione non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Quest'interpretazione è stata avallata dalla Corte costituzionale, la quale ha chiaramente affermato che, lungi dallo svolgere "una funzione genericamente indulgenziale, quasi si trattasse di un beneficio sistematicamente concesso a 5 qualsiasi condannato", le circostanze in esame consentono al giudice di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della pena, "a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore - non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi 'nominate' di attenuazione della pena - che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre" (sent. n. 197 del 2023). Il che significa che il riconoscimento delle attenuanti in discorso deve ancorarsi a precisi elementi di fatto, presenti nel caso concreto, indicativi di una minore pericolosità dell'agente, o che comunque lo rendano meno meritevole e bisognoso di pena. E, sul punto, il ricorso è silente, tanto più che la corte di merito ha evidenziato l'insussistenza di elementi meritevoli per una mitigazione della pena in considerazione dei numerosi precedenti penali - di cui uno anche specifico - di cui è gravato l'imputato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/09/2024.