CASS
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2024, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA Depositata in Cancelleria Oggi, 16 GEN, 2024 sul ricorso proposto da AR SC nato il [...] a [...]; BA AU nato il [...] a [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
IL i avverso la ordinanza del 22/08/ 2023 del tribunale di Firenze;
Luw visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni in replica del difensore degli imputati, avv. Cantelli Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 22 agosto 2023, il tribunale del riesame di Firenze adito in sede di appello nell'interesse di AR SC e BA AU,_avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta, ex art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione o revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata in relazione a svariate ipotesi di violazioni tributarie di cui agli artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1884 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2023 2. Avverso la predetta sentenza AR SC e BA AU,_tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo di impugnazione. 3. Deducono il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Nonostante molteplici deduzioni difensive in grado di giustificare l'accoglimento della istanza, l'ordinanza impugnata avrebbe solo ripercorso la motivazione della decisione di rigetto del Gip, senza analizzare le circostanze richiamate dalla difesa e inerenti l'incensuratezza degli indagati, l'ammissione delle proprie responsabilità, la scelta del giudizio abbreviato, fatto nuovo sopravvenuto, nonché talune decisioni intervenute post factum in merito ai rapporti societari da loro fino a quel momento assunti, e infine l'interruzione dell'attività illecita già all'indomani della notifica dell'avviso di proroga delle indagini preliminari. Si sarebbe dovuta approfondire anche l'oggettiva impossibilità del pericolo di recidiva in ragione del profilo soggettivo dei ricorrenti e della limitazione cronologica dei fatti ipotizzati. Né può gravare a carico degli istanti la circostanza per cui, nonostante la loro manifestata disponibilità, non sia stato fissato interrogatorio dinnanzi al P.M., quale scelta affidata alla libera discrezionalità del medesimo. Si critica anche la tesi per cui solo un cambio radicale del lavoro da parte degli indagati potrebbe portare a rivalutare le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. Il tribunale ha dato atto delle osservazioni difensive, quali il buon comportamento processuale assunto dagli indagati, la delimitazione temporale dei fatti, la loro cessazione con la notifica della proroga delle indagini, la cessazione della titolarità della carica di amministratore in capo allo BA, la persistente sopravvivenza della ditta Giropell in ragione della sola necessità di gestire i rapporti di credito - debito ancora esistenti, l'incensuratezza degli indagati e il tempo trascorso. Oltre alla ritenuta concedibilità del beneficio della pena sospesa. Rispetto a tali dati, ha tuttavia contrapposto la considerazione della rilevanza ai fini in questione delle modalità e circostanze dei fatti, articolati nello svolgimento di plurime attività illecite in favore di più società e per un rilevante lasso temporale, in un quadro sistematico e collaudato;
aggiungendo, altresì, in maniera tutt'altro che illogica, la neutralità rispetto a una scelta resipiscente, in ordine a quanto ascritto agli indagati, della scelta di ricorrere ad un rito alternativo. Non censurabile appare neppure la considerazione del breve 2 lasso di tempo trascorso dalla applicazione delle misure personali, pari a circa 5 mesi, per quanto il mero decorso del tempo, come noto, non incide di per sé sulle esigenze cautelari. Né appare al di fuori di una coerente argomentazione logico- giuridica l'ulteriore notazione del tribunale per cui la cessazione di cariche societarie non impedirebbe, di per sé, la reiterazione di altre violazioni tributarie a fronte della emersione - nel quadro sopra sinteticamente esposto - dell'inserimento dei ricorrenti in uno stabile circuito criminale, di cui quindi potrebbero avvalersi anche utilizzando altre e diverse società. Si tratta, dunque, di una motivazione lineare e completa, cui si contrappone una diversa lettura di dati disponibili, inammissibile in questa sede posto che, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 28.11.2023.
IL i avverso la ordinanza del 22/08/ 2023 del tribunale di Firenze;
Luw visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni in replica del difensore degli imputati, avv. Cantelli Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 22 agosto 2023, il tribunale del riesame di Firenze adito in sede di appello nell'interesse di AR SC e BA AU,_avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta, ex art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione o revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata in relazione a svariate ipotesi di violazioni tributarie di cui agli artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1884 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2023 2. Avverso la predetta sentenza AR SC e BA AU,_tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo di impugnazione. 3. Deducono il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Nonostante molteplici deduzioni difensive in grado di giustificare l'accoglimento della istanza, l'ordinanza impugnata avrebbe solo ripercorso la motivazione della decisione di rigetto del Gip, senza analizzare le circostanze richiamate dalla difesa e inerenti l'incensuratezza degli indagati, l'ammissione delle proprie responsabilità, la scelta del giudizio abbreviato, fatto nuovo sopravvenuto, nonché talune decisioni intervenute post factum in merito ai rapporti societari da loro fino a quel momento assunti, e infine l'interruzione dell'attività illecita già all'indomani della notifica dell'avviso di proroga delle indagini preliminari. Si sarebbe dovuta approfondire anche l'oggettiva impossibilità del pericolo di recidiva in ragione del profilo soggettivo dei ricorrenti e della limitazione cronologica dei fatti ipotizzati. Né può gravare a carico degli istanti la circostanza per cui, nonostante la loro manifestata disponibilità, non sia stato fissato interrogatorio dinnanzi al P.M., quale scelta affidata alla libera discrezionalità del medesimo. Si critica anche la tesi per cui solo un cambio radicale del lavoro da parte degli indagati potrebbe portare a rivalutare le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. Il tribunale ha dato atto delle osservazioni difensive, quali il buon comportamento processuale assunto dagli indagati, la delimitazione temporale dei fatti, la loro cessazione con la notifica della proroga delle indagini, la cessazione della titolarità della carica di amministratore in capo allo BA, la persistente sopravvivenza della ditta Giropell in ragione della sola necessità di gestire i rapporti di credito - debito ancora esistenti, l'incensuratezza degli indagati e il tempo trascorso. Oltre alla ritenuta concedibilità del beneficio della pena sospesa. Rispetto a tali dati, ha tuttavia contrapposto la considerazione della rilevanza ai fini in questione delle modalità e circostanze dei fatti, articolati nello svolgimento di plurime attività illecite in favore di più società e per un rilevante lasso temporale, in un quadro sistematico e collaudato;
aggiungendo, altresì, in maniera tutt'altro che illogica, la neutralità rispetto a una scelta resipiscente, in ordine a quanto ascritto agli indagati, della scelta di ricorrere ad un rito alternativo. Non censurabile appare neppure la considerazione del breve 2 lasso di tempo trascorso dalla applicazione delle misure personali, pari a circa 5 mesi, per quanto il mero decorso del tempo, come noto, non incide di per sé sulle esigenze cautelari. Né appare al di fuori di una coerente argomentazione logico- giuridica l'ulteriore notazione del tribunale per cui la cessazione di cariche societarie non impedirebbe, di per sé, la reiterazione di altre violazioni tributarie a fronte della emersione - nel quadro sopra sinteticamente esposto - dell'inserimento dei ricorrenti in uno stabile circuito criminale, di cui quindi potrebbero avvalersi anche utilizzando altre e diverse società. Si tratta, dunque, di una motivazione lineare e completa, cui si contrappone una diversa lettura di dati disponibili, inammissibile in questa sede posto che, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 28.11.2023.