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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
US AL all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1562/2022 R.G. e vertente
fra
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...]; nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F. residente a [...]; nata C.F._2 Controparte_2
a Potenza il 03.06.1976, C.F. , residente a [...]
Massara n.16; nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, residente a [...]; C.F._4 Controparte_4
nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]
14; nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5
, residente a [...]in C/da Molino di Capo n.40; C.F._6 CP_6
nato a [...] il [...], C.F. , residente a [...]
[...] C.F._7
n.110; nato a [...] il [...], C.F. , residente CP_7 C.F._8
a Potenza in Via Genova n. 20; nata a [...] il [...], Controparte_8
1 C.F. , residente a [...]; C.F._9
nato a [...] il [...], C.F. , CP_9 C.F._10
residente a [...]; nata a Controparte_10
Potenza il 08.09.1990, C.F. , residente a [...]in C/da Piancardillo C.F._11
snc; nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_2 C.F._12
Vietri di Potenza in Via Santa Caterina n.23 rappresentati e difesi dall'Avv. MANFREDA
RA SE,;
RICORRENTI
e
in persona del Direttore Generale pro tempore Controparte_11
rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Saraceno;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 31.05.2022 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed esponevano che in qualità di infermieri presso la
[...]
; da diversi anni, Controparte_12 effettuavano numerosi turni di pronta disponibilità a causa della riduzione del numero dei dipendenti dell' e assicuravano contemporaneamente l'attività in urgenza/emergenza CP_11 sia della che della che la pronta disponibilità, in Parte_3 Controparte_12 eccesso rispetto ai turni di legge, causava e causa disagio più volte evidenziato dagli interessati. Tanto premesso in fatto, adivano il Tribunale al fine di:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento e/o la violazione contrattuale dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per aver Controparte_11 fatto svolgere ai sigg. , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Parte_2
2 turni di pronta disponibilità in eccesso rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
2. per l'effetto condannare l' , in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, da quantificarsi secondo equità ex art. 1226 c.c., nonché al risarcimento danni da stress lavoro correlato in favore dei Sigg. , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , CP_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 Pt_2
, per aver gli stessi svolto turni di pronta disponibilità in eccesso e contra legem
[...] rispetto al contratto collettivo nazionale di lavoro;
3. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge, da corrispondersi all'Avvocato anticipatario.
Si costituiva , in persona del Direttore Generale pro Controparte_11 tempore rappresentata, e domandava il rigetto del ricorso con vittoria di spese, allegando la infondatezza delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione documentale e, in data 15 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Le parti ricorrenti, in qualità di infermieri presso la U.O. di S.O. Controparte_12 dell' hanno dedotto di avere effettuato, per anni, a Controparte_11 causa della riduzione del numero dei dipendenti dell'Azienda, un numero di turni di pronta disponibilità maggiore rispetto a quelle consentite (“di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”, art. 28.11 del contratto collettivo nazionale del triennio 2016-2018). Per l'effetto hanno chiesto di condannare l' , in persona del legale rappresentante Controparte_11 pro tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, da quantificarsi secondo equità ex art. 1226 c.c., nonché al risarcimento danni da stress lavoro correlato. Tale assunto
3 appare destituito di ogni fondamento. Difatti, dall'art. 28.11 del contratto collettivo nazionale del triennio 2016-2018, l'espressione “di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese” non fa sorgere in capo ai ricorrenti un diritto assoluto ed indeterminato, ma bensì un diritto che va bilanciato. Nel caso di specie,
l'Azienda ospedaliera ha dedotto che è nota la situazione di grave criticità in cui versa l'intero
Sistema Sanitario Nazionale la difficoltà nel reperire medici specialisti, infermieri, oo.ss., assume ormai il carattere di vera e propria emergenza. Pertanto, alla stregua della regola di un equo bilanciamento tra diritti, pur volendo accedere all'interpretazione restrittiva che i ricorrenti fanno dell'art. 28.11 del contratto collettivo nazionale del triennio 2016-2018, esso non può configurarsi come un diritto assoluto o illimitato e non può essere fatto valere allorquando il suo esercizio si traduce in situazioni fattuali contingenti antitetiche all'interesse della collettività (in tal senso Cass. Ordinanza n. 24836/2022) né può prevalere sul diritto alla salute, tutelato da fonte di rango superiore (art. 32 Cost.).
La salute costituisce il diritto fondamentale ed indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionalmente protetti;
essa rappresenta non solo un diritto primario dell'individuo ma anche un interesse preminente della collettività il cui perseguimento e la cui tutela sono affidati, dal nostro ordinamento, al Servizio Sanitario Nazionale, che vi provvede con le sue articolazioni territoriali, consentendo di porre parziale rimedio alla preesistente grave carenza di personale dovuta alle cessazioni intervenute negli anni senza adeguato turn over .
In tale contesto viene in rilievo il potere/dovere dell'Azienda datrice di lavoro di operare le scelte organizzative e di gestione necessarie a soddisfare l'interesse della collettività. Per tutte le ragioni esposte, le pretese azionate in ricorso vanno rigettate.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso in esame, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e rappresentati e difesi dall'Avv. RA Controparte_10 Parte_2
4 SE Manfreda, con ricorso depositato il 31.05.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Potenza, 15 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
US AL
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