Art. 25. ((L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Articolo 24Articolo 26
- Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 25 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Versione
12 maggio 1956
12 maggio 1956
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Versione
2 marzo 1963
2 marzo 1963
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