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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17387/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.n.c. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.s. Societa' Gestione Servizi Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso So.ge.s. Societa' Gestione Servizi Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.n.c. ha convenuto in giudizio la SO.GE.S Società Gestione Servizi S.p.A. proponendo ricorso avverso avviso di accertamento IMU 2019 del Comune di Nominativo_1 Vesuviano n. 13/2024 del 23/10/2024 che asserisce essere stato mai notificato.
Premette che: a) in data 25/6/2025 gli veniva notificato a mezzo pec (e successivamente anche in data
13/8/2025 a mezzo Banca_1) l'avviso di accertamento n. 3851/2025 del 21/5/2025 con cui gli veniva comunicato l'accertamento dell'omesso/parziale/tardivo versamento della IMU 2020 relativamente alle unità immobiliari site in Nominativo_1 Ves.no alla Indirizzo_1. B) in data 27/6/2025 si recava presso gli uffici SO. GE.S. in Nominativo_1 Ves.no alla Indirizzo_2 per richiedere una dilazione dell'accertamento di cui alla lettera a) e apprendeva dell'esistenza di un'altra pendenza nei confronti del Comune di Nominativo_1 Ves. no e della Resistente_1 per una differenza IMU relativa all'annualità 2019; c) in pari data, onde evitare azioni esecutive ed aggravi di spesa, richiedeva un piano di rateazione delle somme richieste.
Rileva che l'avviso di accertamento n. 13/2024 del 23/10/2024 relativo alla differenza IMU 2019 non è mai stato notificato alla società ricorrente e conseguentemente eccepisce: la estinzione del potere impositivo per decadenza della pretesa tributaria da mancata notifica nel termine quinquennale nonché la illegittimità della richiesta delle spese di notifiche.
Parte convenuta non risulta costituita nei termini e pertanto in assenza di contestazione e prova contraria alle asserzioni del ricorrente dovrebbe, conseguentemente, ritenersi fondato e comprovato quanto asserito dal predetto che assume prescritta la debenza tributaria, non risultando nel periodo atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tuttavia deve rilevarsi che lo stesso ricorrente ha documentato la avanzata richiesta e la seguente accettazione della domanda di rateizzo. Tanto modifica la situazione.
Infatti la domanda di rateizzazione è atto che comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell'interruzione della prescrizione, per cui il contribuente che fosse intenzionato a far valere questa eccezione non deve chiederla. Per tale motivo il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione del convenuto e la oggettiva situazione determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, compensa le spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
MIRANDA RAFFAELLA, Giudice
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17387/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 S.n.c. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.s. Societa' Gestione Servizi Spa - P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso So.ge.s. Societa' Gestione Servizi Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Ricorrente_1 s.n.c. ha convenuto in giudizio la SO.GE.S Società Gestione Servizi S.p.A. proponendo ricorso avverso avviso di accertamento IMU 2019 del Comune di Nominativo_1 Vesuviano n. 13/2024 del 23/10/2024 che asserisce essere stato mai notificato.
Premette che: a) in data 25/6/2025 gli veniva notificato a mezzo pec (e successivamente anche in data
13/8/2025 a mezzo Banca_1) l'avviso di accertamento n. 3851/2025 del 21/5/2025 con cui gli veniva comunicato l'accertamento dell'omesso/parziale/tardivo versamento della IMU 2020 relativamente alle unità immobiliari site in Nominativo_1 Ves.no alla Indirizzo_1. B) in data 27/6/2025 si recava presso gli uffici SO. GE.S. in Nominativo_1 Ves.no alla Indirizzo_2 per richiedere una dilazione dell'accertamento di cui alla lettera a) e apprendeva dell'esistenza di un'altra pendenza nei confronti del Comune di Nominativo_1 Ves. no e della Resistente_1 per una differenza IMU relativa all'annualità 2019; c) in pari data, onde evitare azioni esecutive ed aggravi di spesa, richiedeva un piano di rateazione delle somme richieste.
Rileva che l'avviso di accertamento n. 13/2024 del 23/10/2024 relativo alla differenza IMU 2019 non è mai stato notificato alla società ricorrente e conseguentemente eccepisce: la estinzione del potere impositivo per decadenza della pretesa tributaria da mancata notifica nel termine quinquennale nonché la illegittimità della richiesta delle spese di notifiche.
Parte convenuta non risulta costituita nei termini e pertanto in assenza di contestazione e prova contraria alle asserzioni del ricorrente dovrebbe, conseguentemente, ritenersi fondato e comprovato quanto asserito dal predetto che assume prescritta la debenza tributaria, non risultando nel periodo atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tuttavia deve rilevarsi che lo stesso ricorrente ha documentato la avanzata richiesta e la seguente accettazione della domanda di rateizzo. Tanto modifica la situazione.
Infatti la domanda di rateizzazione è atto che comporta il riconoscimento del debito tributario ai fini dell'interruzione della prescrizione, per cui il contribuente che fosse intenzionato a far valere questa eccezione non deve chiederla. Per tale motivo il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione del convenuto e la oggettiva situazione determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, rigetta il ricorso, compensa le spese.