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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 1064/2024, promosso con ricorso depositato in data 28.2.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Doriana Casagrande e dall'avv. Valentina Spinato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in
Vittorio Veneto, Galleria Nazioni Unite n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Taddei giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Alpago, via
Roma/Pieve n. 51; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 6.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri , nata a [...] il Parte_1
24.09.1985 e , nato a [...] il [...], contratto in Vittorio Veneto in data CP_1
16.09.2017, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del precitato Comune, anno 2017, Parte II, Serie A, atto n. 30 .
2) Affidarsi il minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Persona_1
3) Disporsi che il padre veda e tenga con sé secondo il seguente calendario: un pomeriggio di ciascuna settimana, Per_1
preferibilmente il mercoledì, sino a dopo cena, con accompagnamento dalla madre alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20.00 e la domenica dalle ore
10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20:00. L'introduzione dei pernotti dovrà avvenire in via gradata, avuto riguardo all'inserimento di nel nuovo ambiente abitativo paterno. Per_1
I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
4) Vacanze e festività nazionali e/o locali, ponti
Tenuto conto della giovane età di disporsi che i genitori concordino fino al compimento del 5° anno di età i periodi Per_1
delle vacanze estive ed invernali.
Successivamente, o quando avrà iniziato a pernottare presso il padre, quest'ultimo potrà tenere con sè il figlio per Per_1
due settimane (anche non consecutive) durante l'estate e, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e dall'inizio delle vacanze di Pasqua al giorno di Pasqua compreso o dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola.
2 In ogni caso, alternati di anno in anno tra i genitori i giorni di Natale e Pasqua e della Vigilia di Natale, che sarà trascorsa con il genitore che non avrà avuto con sé il figlio il giorno di Natale.
Ponti e festività nazionali e/o locali alternati di anno tra i genitori (eventuali pernotti da introdurre come sopra). Ai fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
5) Disporsi che i genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, nonché di assicurargli un corretto sviluppo, disporsi che i genitori introducano nella vita del figlio, con gradualità e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners, in particolare, che non siano consentiti la compresenza e i pernottamenti tra i nuovi partners ed il figlio per un tempo SInificativo.
6) La casa di residenza familiare rimane assegnata alla SI.ra , che la abiterà con il figlio. Parte_1
7) Disporsi che il SI. concorra al mantenimento del minore corrispondendo alla SI.ra entro il giorno CP_1 Per_1 Pt_1
10 di ciascun mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di €
150,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori al 50%.
Disporsi che i genitori si comunichino reciprocamente gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie alla fine di ciascun mese ed, eseguita la relativa compensazione, che provvedano al rimborso del dovuto entro il 10 del mese successivo.
8) Nessuna statuizione economica tra le parti essendo i SI.ri e economicamente indipendenti. Pt_1 CP_1
9) Stante l'attuale collocamento prevalente del figlio presso la madre, assegno unico al 100% alla SI.ra . Parte_1
10) Le parti dichiarano di prestare acquienza all'emananda sentenza.
11) Spese legali compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.2025, la SInora adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SInor in data 16.9.2017 a Vittorio CP_1
Veneto. Dalla loro unione era nato il figlio in data 21.7.2021. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano consensualmente con sentenza n. 351/2024, pubblicata in data 6.6.2024.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La SInora pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 8.4.2025 si costituiva in giudizio il resistente, dando atto del raggiungimento di un accordo divorzile tra i coniugi.
Le parti, dunque, non depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.6.2025, e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittorio Veneto in data 16.9.2017 e che l'atto è stato trascritto al n. 30, parte II, serie A, anno 2017 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
4 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minorenne Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri nata a [...] Parte_1
Veneto il 24.09.1985 e nato a [...] il [...], contratto in Vittorio CP_1
Veneto in data 16.09.2017, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del precitato Comune, anno 2017, Parte II, Serie A, atto n. 30;
2) affida il minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza Persona_1
presso la madre;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé secondo il seguente calendario: un pomeriggio di Per_1
ciascuna settimana, preferibilmente il mercoledì, sino a dopo cena, con accompagnamento dalla madre alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20:00. L'introduzione dei pernotti dovrà avvenire in via gradata, avuto riguardo all'inserimento di nel nuovo ambiente abitativo paterno. Per_1
I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario;
4) vacanze e festività nazionali e/o locali, ponti:
5 Tenuto conto della giovane età di dispone che i genitori concordino fino al compimento del 5° Per_1
anno di età i periodi delle vacanze estive ed invernali.
Successivamente, o quando avrà iniziato a pernottare presso il padre, quest'ultimo potrà tenere Per_1
con sè il figlio per due settimane (anche non consecutive) durante l'estate e, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e dall'inizio delle vacanze di Pasqua al giorno di
Pasqua compreso o dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola.
In ogni caso, alternati di anno in anno tra i genitori i giorni di Natale e Pasqua e della Vigilia di Natale, che sarà trascorsa con il genitore che non avrà avuto con sé il figlio il giorno di Natale.
Ponti e festività nazionali e/o locali alternati di anno tra i genitori (eventuali pernotti da introdurre come sopra). Ai fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario;
5) dispone che i genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, nonché di assicurargli un corretto sviluppo, dispone che i genitori introducano nella vita del figlio, con gradualità e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners, in particolare, che non siano consentiti la compresenza e i pernottamenti tra i nuovi partners ed il figlio per un tempo SInificativo;
6) la casa di residenza familiare rimane assegnata alla SI.ra che la abiterà con il figlio;
Parte_1
7) dispone che il SI. concorra al mantenimento del minore corrispondendo alla SI.ra CP_1 Per_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico Pt_1
bancario, un assegno mensile dell'importo di € 150,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di
6 Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori al 50%. Dispone che i genitori si comunichino reciprocamente gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie alla fine di ciascun mese ed, eseguita la relativa compensazione, che provvedano al rimborso del dovuto entro il 10 del mese successivo;
8) nessuna statuizione economica tra le parti essendo i SI.ri e economicamente Pt_1 CP_1
indipendenti;
9) stante l'attuale collocamento prevalente del figlio presso la madre, assegno unico al 100% alla SI.ra
Parte_1
10) dà atto che e parti dichiarano di prestare acquienza all'emananda sentenza;
11) spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 6.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 1064/2024, promosso con ricorso depositato in data 28.2.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Doriana Casagrande e dall'avv. Valentina Spinato giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse sito in
Vittorio Veneto, Galleria Nazioni Unite n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Taddei giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Alpago, via
Roma/Pieve n. 51; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di conSIlio del 6.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri , nata a [...] il Parte_1
24.09.1985 e , nato a [...] il [...], contratto in Vittorio Veneto in data CP_1
16.09.2017, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del precitato Comune, anno 2017, Parte II, Serie A, atto n. 30 .
2) Affidarsi il minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Persona_1
3) Disporsi che il padre veda e tenga con sé secondo il seguente calendario: un pomeriggio di ciascuna settimana, Per_1
preferibilmente il mercoledì, sino a dopo cena, con accompagnamento dalla madre alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20.00 e la domenica dalle ore
10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20:00. L'introduzione dei pernotti dovrà avvenire in via gradata, avuto riguardo all'inserimento di nel nuovo ambiente abitativo paterno. Per_1
I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
4) Vacanze e festività nazionali e/o locali, ponti
Tenuto conto della giovane età di disporsi che i genitori concordino fino al compimento del 5° anno di età i periodi Per_1
delle vacanze estive ed invernali.
Successivamente, o quando avrà iniziato a pernottare presso il padre, quest'ultimo potrà tenere con sè il figlio per Per_1
due settimane (anche non consecutive) durante l'estate e, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e dall'inizio delle vacanze di Pasqua al giorno di Pasqua compreso o dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola.
2 In ogni caso, alternati di anno in anno tra i genitori i giorni di Natale e Pasqua e della Vigilia di Natale, che sarà trascorsa con il genitore che non avrà avuto con sé il figlio il giorno di Natale.
Ponti e festività nazionali e/o locali alternati di anno tra i genitori (eventuali pernotti da introdurre come sopra). Ai fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario.
5) Disporsi che i genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, nonché di assicurargli un corretto sviluppo, disporsi che i genitori introducano nella vita del figlio, con gradualità e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners, in particolare, che non siano consentiti la compresenza e i pernottamenti tra i nuovi partners ed il figlio per un tempo SInificativo.
6) La casa di residenza familiare rimane assegnata alla SI.ra , che la abiterà con il figlio. Parte_1
7) Disporsi che il SI. concorra al mantenimento del minore corrispondendo alla SI.ra entro il giorno CP_1 Per_1 Pt_1
10 di ciascun mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di €
150,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori al 50%.
Disporsi che i genitori si comunichino reciprocamente gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie alla fine di ciascun mese ed, eseguita la relativa compensazione, che provvedano al rimborso del dovuto entro il 10 del mese successivo.
8) Nessuna statuizione economica tra le parti essendo i SI.ri e economicamente indipendenti. Pt_1 CP_1
9) Stante l'attuale collocamento prevalente del figlio presso la madre, assegno unico al 100% alla SI.ra . Parte_1
10) Le parti dichiarano di prestare acquienza all'emananda sentenza.
11) Spese legali compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.2.2025, la SInora adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il SInor in data 16.9.2017 a Vittorio CP_1
Veneto. Dalla loro unione era nato il figlio in data 21.7.2021. Per_1
Venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi si separavano consensualmente con sentenza n. 351/2024, pubblicata in data 6.6.2024.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
La SInora pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 2.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 8.4.2025 si costituiva in giudizio il resistente, dando atto del raggiungimento di un accordo divorzile tra i coniugi.
Le parti, dunque, non depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 4.6.2025, e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 3 di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Vittorio Veneto in data 16.9.2017 e che l'atto è stato trascritto al n. 30, parte II, serie A, anno 2017 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
4 Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse del figlio minorenne Per_1
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i SI.ri nata a [...] Parte_1
Veneto il 24.09.1985 e nato a [...] il [...], contratto in Vittorio CP_1
Veneto in data 16.09.2017, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del precitato Comune, anno 2017, Parte II, Serie A, atto n. 30;
2) affida il minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza Persona_1
presso la madre;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé secondo il seguente calendario: un pomeriggio di Per_1
ciascuna settimana, preferibilmente il mercoledì, sino a dopo cena, con accompagnamento dalla madre alle ore 20:00, nonché, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 10.00 con accompagnamento dalla madre dopo cena alle ore 20:00. L'introduzione dei pernotti dovrà avvenire in via gradata, avuto riguardo all'inserimento di nel nuovo ambiente abitativo paterno. Per_1
I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario;
4) vacanze e festività nazionali e/o locali, ponti:
5 Tenuto conto della giovane età di dispone che i genitori concordino fino al compimento del 5° Per_1
anno di età i periodi delle vacanze estive ed invernali.
Successivamente, o quando avrà iniziato a pernottare presso il padre, quest'ultimo potrà tenere Per_1
con sè il figlio per due settimane (anche non consecutive) durante l'estate e, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e dall'inizio delle vacanze di Pasqua al giorno di
Pasqua compreso o dal giorno di Pasquetta al rientro a scuola.
In ogni caso, alternati di anno in anno tra i genitori i giorni di Natale e Pasqua e della Vigilia di Natale, che sarà trascorsa con il genitore che non avrà avuto con sé il figlio il giorno di Natale.
Ponti e festività nazionali e/o locali alternati di anno tra i genitori (eventuali pernotti da introdurre come sopra). Ai fuori dei suddetti periodi i genitori potranno concordare tra loro diversi tempi di accudimento, custodia e deroghe al calendario;
5) dispone che i genitori, in conformità all'art. 337 ter c.c., assumano di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Dispone che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Allo scopo esclusivo di tutelare il benessere psico-fisico del minore, nonché di assicurargli un corretto sviluppo, dispone che i genitori introducano nella vita del figlio, con gradualità e solo in presenza di una stabile relazione sentimentale, gli eventuali nuovi partners, in particolare, che non siano consentiti la compresenza e i pernottamenti tra i nuovi partners ed il figlio per un tempo SInificativo;
6) la casa di residenza familiare rimane assegnata alla SI.ra che la abiterà con il figlio;
Parte_1
7) dispone che il SI. concorra al mantenimento del minore corrispondendo alla SI.ra CP_1 Per_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico Pt_1
bancario, un assegno mensile dell'importo di € 150,00. Somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal “Protocollo per il processo di
6 Famiglia” applicato presso il Tribunale di Treviso, a carico dei genitori al 50%. Dispone che i genitori si comunichino reciprocamente gli esborsi sostenuti a titolo di spese straordinarie alla fine di ciascun mese ed, eseguita la relativa compensazione, che provvedano al rimborso del dovuto entro il 10 del mese successivo;
8) nessuna statuizione economica tra le parti essendo i SI.ri e economicamente Pt_1 CP_1
indipendenti;
9) stante l'attuale collocamento prevalente del figlio presso la madre, assegno unico al 100% alla SI.ra
Parte_1
10) dà atto che e parti dichiarano di prestare acquienza all'emananda sentenza;
11) spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vittorio Veneto di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 6.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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