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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15558/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Christian Chiaramonte, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente il 7/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_2 separazione alle condizioni indicate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con memoria depositata il 26/4/2024, si è costituito Controparte_1
1 chiedendo analoga pronuncia, ma alle condizioni dallo stesso indicate.
All'udienza del 28/5/2024, le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato e hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al relativo verbale. Pertanto, con sentenza n. 3150/2024 del 30-31/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione alle condizioni dell'accordo raggiunto in udienza dai coniugi.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato (28/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3150/2024 del 30-31/5/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 14/2/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
2) affido condiviso delle minori, nata a [...] in data [...] e nata a [...]_2
Palermo in data 14/05/2022, alla Sig.ra con dimora prevalente presso la stessa;
Parte_1
3) diritto di incontro regolamentato secondo quanto appresso specificato: a) Controparte_1 preleverà le minori presso l'abitazione materna nei giorni di martedì e giovedì entro le ore
[...]
15.00 - con una tolleranza di dieci minuti per consentire alla Sig.ra di recarsi sul luogo di Pt_1 lavoro - e le riaccompagnerà entro le ore 21.00; b) il padre avrà facoltà di tenere con sé le minori a weekend alternati con prelevamento il venerdì sera alle ore 21 e accompagnamento la domenica entro le ore19.00; c) le altre festività verranno regolate secondo il criterio dell'alternanza, in base agli accordi assunti dalle parti anche tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
d) Controparte_1 avrà facoltà di tenere con sé le minori per due settimane anche non consecutive nei mesi di
[...]
2 luglio e agosto, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
4) onere di di corrispondere in favore di , entro il 15 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, l'importo complessivo di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento delle minori oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
5) L'assegno unico verrà corrisposto integralmente in favore di . Parte_1
6) si impegna ad accompagnare le minori a scuola/tempo d'estate, Controparte_1 almeno una volta a settimana che diventeranno due nelle settimane in cui non terrà con sé le minori nel weekend.”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 30/5/2018 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 25/4/1991, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 38, parte I, dell'anno 2018);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15558/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] in [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Christian Chiaramonte, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi degli artt. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate telematicamente il 7/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/12/2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_2 separazione alle condizioni indicate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con memoria depositata il 26/4/2024, si è costituito Controparte_1
1 chiedendo analoga pronuncia, ma alle condizioni dallo stesso indicate.
All'udienza del 28/5/2024, le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato e hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al relativo verbale. Pertanto, con sentenza n. 3150/2024 del 30-31/5/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione alle condizioni dell'accordo raggiunto in udienza dai coniugi.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato (28/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3150/2024 del 30-31/5/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 14/2/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
2) affido condiviso delle minori, nata a [...] in data [...] e nata a [...]_2
Palermo in data 14/05/2022, alla Sig.ra con dimora prevalente presso la stessa;
Parte_1
3) diritto di incontro regolamentato secondo quanto appresso specificato: a) Controparte_1 preleverà le minori presso l'abitazione materna nei giorni di martedì e giovedì entro le ore
[...]
15.00 - con una tolleranza di dieci minuti per consentire alla Sig.ra di recarsi sul luogo di Pt_1 lavoro - e le riaccompagnerà entro le ore 21.00; b) il padre avrà facoltà di tenere con sé le minori a weekend alternati con prelevamento il venerdì sera alle ore 21 e accompagnamento la domenica entro le ore19.00; c) le altre festività verranno regolate secondo il criterio dell'alternanza, in base agli accordi assunti dalle parti anche tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
d) Controparte_1 avrà facoltà di tenere con sé le minori per due settimane anche non consecutive nei mesi di
[...]
2 luglio e agosto, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
4) onere di di corrispondere in favore di , entro il 15 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, l'importo complessivo di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento delle minori oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
5) L'assegno unico verrà corrisposto integralmente in favore di . Parte_1
6) si impegna ad accompagnare le minori a scuola/tempo d'estate, Controparte_1 almeno una volta a settimana che diventeranno due nelle settimane in cui non terrà con sé le minori nel weekend.”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 30/5/2018 da
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 25/4/1991, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 38, parte I, dell'anno 2018);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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