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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa SIismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35353 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dagli avv.ti PETROLO FRANCESCO , RUVOLO Parte_1
TINDARO ;
ricorrente contro
CP
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 4.10.2024 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge
18/80 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza EC , lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
richiama la documentazione medica già depositata e richiama altresì il giudizio positivo espresso dalla commissione medica in ordine all'art.381 del DPR 495/1992 ; conclude: “ accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente, SI.ra , già Parte_1 riconosciuta invalida al 100% con handicap grave ex art 3.co. 3 L.104/1992, necessita di assistenza
1 continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente con diritto all'indennità di accompagnamento, ex L. 18/1980 e L. 508/1988, s.m.i. dall'istanza amministrativa (28.04.2023) o da altra data che emerga in corso di causa;
2) Condannare, pertanto, il resistente al pagamento dell'indennità di accompagno, dalla data della domanda amministrativa o da altra data che emerga in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di ATP, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratore antistatari, che si dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
CP Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Il CTU della prima fase, a seguito di osservazione oggettiva ed esame dei documenti, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di riconoscere il beneficio in oggetto.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive,
2 non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Nessuna di queste condizioni è emersa nel caso di specie e il CTU della prima fase ha precisato che la ricorrente, pur essendo affetta da condizione invalidante, non si trova in condizioni che determinino la necessità di assistenza continua nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita e che quindi non ricorrono le condizioni di cui all'art.1 legge 18/80.
Parte ricorrente non ha evidenziato alcuna censura in grado di mettere in discussione la valutazione del dott. limitandosi a richiamare in ricorso considerazioni generali e la Per_1 documentazione già esaminata dal CTU, senza evidenziare elementi in grado di contrastare la valutazione della condizione sanitaria della ricorrente e da condurre ad un giudizio di non autosufficienza.
Né aggiunge alcunchè la considerazione dell'esito circa il giudizio in merito alla condizione sanitaria di cui all'art.381 DPR 495/1992 che riguarda le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”, in quanto tale giudizio è compatibile con la condizione della ricorrente, per la quale è stata appunto accertata la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età ma non anche l'impossibilità di deambulare.
Può concludersi che quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta della paziente, coerente con il quadro patologico della ricorrente, esaminato in tutti i suoi aspetti e non inficiato da specifiche censure.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Roma 4.02.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa SIismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35353 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dagli avv.ti PETROLO FRANCESCO , RUVOLO Parte_1
TINDARO ;
ricorrente contro
CP
, rappresentato e difeso dall' Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ,
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 4.10.2024 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge
18/80 e di avere depositato atto di contestazione della consulenza EC , lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
richiama la documentazione medica già depositata e richiama altresì il giudizio positivo espresso dalla commissione medica in ordine all'art.381 del DPR 495/1992 ; conclude: “ accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente, SI.ra , già Parte_1 riconosciuta invalida al 100% con handicap grave ex art 3.co. 3 L.104/1992, necessita di assistenza
1 continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente con diritto all'indennità di accompagnamento, ex L. 18/1980 e L. 508/1988, s.m.i. dall'istanza amministrativa (28.04.2023) o da altra data che emerga in corso di causa;
2) Condannare, pertanto, il resistente al pagamento dell'indennità di accompagno, dalla data della domanda amministrativa o da altra data che emerga in corso di causa;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di ATP, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratore antistatari, che si dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
CP Si è costituito in giudizio l' il quale ha sollevato eccezioni preliminari e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP Deve premettersi che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura.
Il CTU della prima fase, a seguito di osservazione oggettiva ed esame dei documenti, ha escluso la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al fine di riconoscere il beneficio in oggetto.
Giova ricordare che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
inoltre, la Cassazione ha chiarito che “Le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana”. (v. per tutte Cass.7273 del 30/03/2011).
L'indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana ( quali nutrirsi, vestirsi ,provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte), necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive,
2 non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (v. Cass. Sentenza n. 1268 del 21/01/2005).
Nessuna di queste condizioni è emersa nel caso di specie e il CTU della prima fase ha precisato che la ricorrente, pur essendo affetta da condizione invalidante, non si trova in condizioni che determinino la necessità di assistenza continua nella deambulazione o negli atti quotidiani della vita e che quindi non ricorrono le condizioni di cui all'art.1 legge 18/80.
Parte ricorrente non ha evidenziato alcuna censura in grado di mettere in discussione la valutazione del dott. limitandosi a richiamare in ricorso considerazioni generali e la Per_1 documentazione già esaminata dal CTU, senza evidenziare elementi in grado di contrastare la valutazione della condizione sanitaria della ricorrente e da condurre ad un giudizio di non autosufficienza.
Né aggiunge alcunchè la considerazione dell'esito circa il giudizio in merito alla condizione sanitaria di cui all'art.381 DPR 495/1992 che riguarda le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta”, in quanto tale giudizio è compatibile con la condizione della ricorrente, per la quale è stata appunto accertata la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età ma non anche l'impossibilità di deambulare.
Può concludersi che quanto esposto dal CTU della prima fase nell'elaborato peritale sia pienamente condivisibile, formulato all'esito di indagini correttamente eseguite e di una osservazione diretta della paziente, coerente con il quadro patologico della ricorrente, esaminato in tutti i suoi aspetti e non inficiato da specifiche censure.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese sono irripetibili in quanto si rinviene in atti la dichiarazione ex art. 152 disp.att. CPC .
PQM
Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili.
Roma 4.02.2025
Il Giudice
Dott. S. Rossi
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