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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS EA RI SI, Presidente
CA VA, OR
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4681/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IMP SOSTITUTIVA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IMP SOSTITUTIVA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IMP SOSTITUTIVA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011814678 IMP.SOST.CONTRI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064914008 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064914008 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030230748 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180015468290 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020892117 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020892117 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020892117 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022253233 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022253334 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023879925 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023879925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023879925 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200041391606 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065037340 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065037340 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065037340 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210164924903 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220037190489 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220068202454 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230016845918 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230035500001 IMP.SOST. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068204760 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011999583 IMP.SOST. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4243/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle memorie di replica
Resistente/Appellato: Il rappresentante di ADER insiste nelle controdeduzioni e contesta la tardività delle memorie;
parte ricorrente di averle depositate il 21/11 pienamente nei termini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.07.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
293 76202500002761000 - Fascicolo n. 2025/13485 e le sottostanti cartelle come in epigrafe dettagliatamente indicate.
Eccepisce parte ricorrente :
1. La nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli che incorporano, quali atti presupposti di riscossione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della loro notificazione, in palese violazione degli artt. 25 e 26 Dpr. n. 602/73, dell'art. 60 Dpr n. 600/73 e degli artt. 137 e seguenti c.p.c. ;
2. La nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei ruoli che incorpora, in palese violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000.
3. La nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli che incorporano, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale loro atto derivato, per decadenza e prescrizione dei termini di riscossione della pretesa tributaria impugnata. Quanto al periculum in mora lo stesso risulta «in re ipsa» dall'entità della somma richiesta avuto al riguardo la condizione economica dell'esponente, somma della quale il ricorrente non dispone nell'immediato attesa la propria situazione economico-finanziaria. Prercisa che non sussiste pericolo della riscossione per gli Enti impositori e/o per l'Agente della IO, atteso il breve tempo occorrente per la decisione.
Si costituisce ADER che afferma di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento e deposita le raccomandate e la raccomandata informativa delle cartelle.
Relativamente all'opposizione di cui al Sub.2 si rileva l'infondatezza di quanto asserito in merito alla carente motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Lo stesso ricorrente, attraverso la dettagliata elencazione degli atti impugnati e delle rispettive imputazioni contributive dimostra di avere chiara conoscenza di quanto richiesto.
Per quanto riguarda infine l'eccezione di cui al Punto Sub. 3 si rileva che in merito alla dedotta decadenza nulla può ritenersi imputabile all' Agenzia delle Entrate IO la quale attraverso la notifica all'Ente
Impositore del presente atto unitamente al ricorso introduttivo esperisce la chiamata di terzo al fine di sollecitare il deposito della relativa documentazione .
Con Ordinanza del 10 settembre 2025 è stata accolta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente con memorie di repliche, tempestivamente depositate il 21.11.2025, ha eccepito la inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione depositata da parte resistente e volta a provare la notifica delle cartelle richiamate nel preavviso impugnato, in quanto priva di attestazione di conformità (in violazione dell'art.25 bis, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992) ed in ragione della mancanza di firma digitale (in violazione dell'art. 20, comma 3, del Codice dell'Amministrazione digitale). Ciò in quanto l'Agenzia delle
Entrate - IO ha depositato telematicamente la scansione delle relate di notifica delle cartelle, in mancanza appunto di specifica attestazione di conformità o di firma digitale.
Nel merito contesta analiticamente la regolarità delle notifiche anche quelle per irrepiribilità assoluta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare esamina la eccezione sollevata da parte ricorrente sulla mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate IO.
L'eccezione, seppur pregevolmente argomentata, va respinta.
Dispone il citato art 25 bis comma 5-bis d.lgs. 546/1992: < non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore>>.
Questa Corte non ritiene che la disposizione abbia il significato ipotizzato da parte ricorrente (e quindi un carattere generale, volto a disciplinare ogni produzione documentale delle parti),e non avrebbe avuto alcun senso inserirla all'interno del comma 5 bis, subito dopo quella che chiarisce come gli atti non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.
Il comma 1 del citato art. 25 bis conferisce al difensore (o al funzionario) dell'ente impositore e dell'agente della riscossione il potere di attestare la conformità dell'atto versato al fascicolo telematico con l'originale in suo possesso;
ma, significativamente, la norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per il caso di mancanza della attestazione.
Nel caso di specie, d'altra parte, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla conformità delle scansioni agli originali in possesso dell'agente della riscossione, né parte ricorrente evidenzia alcun elemento sintomatico del contrario (correzioni, aggiunte, parti illeggibili); a ben vedere, solo l'agente della riscossione potrebbe in ipotesi sollevare la questione della difformità tra originali in suo possesso e scansioni prodotte da un'altra delle parti, esibendo appunto l'originale; ma nel caso in esame si tratta di scansioni prodotte dallo stesso difensore dell'Agenzia delle Entrate - IO.
Anche la ulteriore eccezione inerente alla mancanza di firma digitale va respinta;
ed invero, la firma digitale va apposta sui documenti informatici, cioè nati in formato digitale, mentre nella fattispecie si tratta della mera scansione di atti in formato cartaceo.
Meritevole di accoglimento appare la censura sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, risultano le stesse notificate con deposito presso la casa comunale per irreperibilità.
In merito alla ipotesi di irreperibilità , la Corte richiama l'ordinanza n. 28858/2024 della Corte di Cassazione, in forza della quale è stata confermata la necessità delle ricerche del messo notificatore in punto di irreperibilità assoluta pena la nullità della notifica: «va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Orbene, nel caso che ci occupa non risulta dagli avvisi postali depositati in atti che siano state effettuate opportune ricerche per accertare la irreperibilità assoluta.
L'accoglimento della prima censura è assorbente degli altri motivi esposti in ricorso.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Dicembre 2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RS EA RI SI, Presidente
CA VA, OR
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4681/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IMP SOSTITUTIVA 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IMP SOSTITUTIVA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IMP SOSTITUTIVA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 IRAP 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500002761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140011814678 IMP.SOST.CONTRI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064914008 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160064914008 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070048820 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170030230748 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043626788 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180015468290 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020892117 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020892117 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180020892117 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022253233 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022253334 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023879925 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023879925 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190023879925 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200041391606 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065037340 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065037340 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065037340 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210164924903 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220037190489 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064265524 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220068202454 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230016845918 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230035500001 IMP.SOST. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230068204760 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240011999583 IMP.SOST. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4243/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle memorie di replica
Resistente/Appellato: Il rappresentante di ADER insiste nelle controdeduzioni e contesta la tardività delle memorie;
parte ricorrente di averle depositate il 21/11 pienamente nei termini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.07.2025 parte ricorrente ha impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria n.
293 76202500002761000 - Fascicolo n. 2025/13485 e le sottostanti cartelle come in epigrafe dettagliatamente indicate.
Eccepisce parte ricorrente :
1. La nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli che incorporano, quali atti presupposti di riscossione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, per l'inesistenza giuridica e/o la radicale nullità della loro notificazione, in palese violazione degli artt. 25 e 26 Dpr. n. 602/73, dell'art. 60 Dpr n. 600/73 e degli artt. 137 e seguenti c.p.c. ;
2. La nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei ruoli che incorpora, in palese violazione dell'art. 7 Legge n. 212/2000.
3. La nullità delle cartelle di pagamento e dei ruoli che incorporano, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quale loro atto derivato, per decadenza e prescrizione dei termini di riscossione della pretesa tributaria impugnata. Quanto al periculum in mora lo stesso risulta «in re ipsa» dall'entità della somma richiesta avuto al riguardo la condizione economica dell'esponente, somma della quale il ricorrente non dispone nell'immediato attesa la propria situazione economico-finanziaria. Prercisa che non sussiste pericolo della riscossione per gli Enti impositori e/o per l'Agente della IO, atteso il breve tempo occorrente per la decisione.
Si costituisce ADER che afferma di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento e deposita le raccomandate e la raccomandata informativa delle cartelle.
Relativamente all'opposizione di cui al Sub.2 si rileva l'infondatezza di quanto asserito in merito alla carente motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Lo stesso ricorrente, attraverso la dettagliata elencazione degli atti impugnati e delle rispettive imputazioni contributive dimostra di avere chiara conoscenza di quanto richiesto.
Per quanto riguarda infine l'eccezione di cui al Punto Sub. 3 si rileva che in merito alla dedotta decadenza nulla può ritenersi imputabile all' Agenzia delle Entrate IO la quale attraverso la notifica all'Ente
Impositore del presente atto unitamente al ricorso introduttivo esperisce la chiamata di terzo al fine di sollecitare il deposito della relativa documentazione .
Con Ordinanza del 10 settembre 2025 è stata accolta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente con memorie di repliche, tempestivamente depositate il 21.11.2025, ha eccepito la inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione depositata da parte resistente e volta a provare la notifica delle cartelle richiamate nel preavviso impugnato, in quanto priva di attestazione di conformità (in violazione dell'art.25 bis, comma 5 bis, d.lgs. 546/1992) ed in ragione della mancanza di firma digitale (in violazione dell'art. 20, comma 3, del Codice dell'Amministrazione digitale). Ciò in quanto l'Agenzia delle
Entrate - IO ha depositato telematicamente la scansione delle relate di notifica delle cartelle, in mancanza appunto di specifica attestazione di conformità o di firma digitale.
Nel merito contesta analiticamente la regolarità delle notifiche anche quelle per irrepiribilità assoluta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in via preliminare esamina la eccezione sollevata da parte ricorrente sulla mancanza di attestazione di conformità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate IO.
L'eccezione, seppur pregevolmente argomentata, va respinta.
Dispone il citato art 25 bis comma 5-bis d.lgs. 546/1992: < non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore>>.
Questa Corte non ritiene che la disposizione abbia il significato ipotizzato da parte ricorrente (e quindi un carattere generale, volto a disciplinare ogni produzione documentale delle parti),e non avrebbe avuto alcun senso inserirla all'interno del comma 5 bis, subito dopo quella che chiarisce come gli atti non debbano essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi.
Il comma 1 del citato art. 25 bis conferisce al difensore (o al funzionario) dell'ente impositore e dell'agente della riscossione il potere di attestare la conformità dell'atto versato al fascicolo telematico con l'originale in suo possesso;
ma, significativamente, la norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per il caso di mancanza della attestazione.
Nel caso di specie, d'altra parte, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla conformità delle scansioni agli originali in possesso dell'agente della riscossione, né parte ricorrente evidenzia alcun elemento sintomatico del contrario (correzioni, aggiunte, parti illeggibili); a ben vedere, solo l'agente della riscossione potrebbe in ipotesi sollevare la questione della difformità tra originali in suo possesso e scansioni prodotte da un'altra delle parti, esibendo appunto l'originale; ma nel caso in esame si tratta di scansioni prodotte dallo stesso difensore dell'Agenzia delle Entrate - IO.
Anche la ulteriore eccezione inerente alla mancanza di firma digitale va respinta;
ed invero, la firma digitale va apposta sui documenti informatici, cioè nati in formato digitale, mentre nella fattispecie si tratta della mera scansione di atti in formato cartaceo.
Meritevole di accoglimento appare la censura sulla regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, risultano le stesse notificate con deposito presso la casa comunale per irreperibilità.
In merito alla ipotesi di irreperibilità , la Corte richiama l'ordinanza n. 28858/2024 della Corte di Cassazione, in forza della quale è stata confermata la necessità delle ricerche del messo notificatore in punto di irreperibilità assoluta pena la nullità della notifica: «va premesso che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta - a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;
ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.
Orbene, nel caso che ci occupa non risulta dagli avvisi postali depositati in atti che siano state effettuate opportune ricerche per accertare la irreperibilità assoluta.
L'accoglimento della prima censura è assorbente degli altri motivi esposti in ricorso.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati, compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 Dicembre 2025. IL RELATORE IL PRESIDENTE