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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1253/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5110/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1. Srl - Denominazione_1 - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJP-19000058 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL impugnava, a mezzo difensore, l'atto di accertamento in epigrafe, notificatogli il 25/11/2024 dell'importo di euro 2.410,16 relativo ad omesso versamento della cd. ecotassa relativa all'anno 2019 per il veicolo tg. Targa_1 immatricolato il 30/9/2019 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: intervenuta prescrizione dell'importo richiesto a titolo di cd. ecotassa, nonché delle somme relative ad interessi e sanzioni, essendo decorso alla data d'immatricolazione del veicolo suindicato, avvenuta in data 30/9/2019 e la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, il termine quinquennale del diritto di richiedere tale somma;
chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto, anche parziale limitatamente a sanzioni ed interessi, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva, non ancora prescritta, argomentando nel senso che in materia di ecotassa, disciplinata dall'art. 1, comma 1045, della legge n. 145/2018, si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi e, conseguentemente, il termine decadenziale è quello dell'art. 43 DPR n. 600/1973, che fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione il termine entro cui va notificato l'accertamento. Di conseguenza l'Ufficio non è incorso in acluna decadenza, dovendosi considerare altresì gli 85 giorni di sospensione previsti dall'art. 67 d.l. n. 18/2020.
Successivamente, con memoria difensiva, parte contribuente insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e richiamava giurisprudenza favorevole (CGT di II Lazio n. 994/2024) che individua principi rilevanti in tema di inapplicabilità della tesi agenziale).
Nell'odierna udienza il difensore del contribuente ed il funzionario incaricato per l'Ufficio hanno ulteriormente illustrato e confermato le rispettive domande ed eccezioni di cui agli scritti difensivi. Il giudizio è stato quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, in appliazione del termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.
c. in luogo dell'invocato art. 43 DPR 600/1973, il quale, laddove fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene versata la dichiarazione il termine entro il quale va notificato l'accertamento, prevede un meccanismo incompatibile, quanto alla decorrenza dei termini decadenziali, con un'imposta indiretta quale indubbiamente è la cd. ecotassa (introdotta – come noto – per disincentivare e ridurre l'acquisto e l'immatricolazione di veicoli inquinanti).
Sebbene – come dedotto dall'Agenzia resistente - l'art. 1, comma 1045, legge n. 145/2018 prevede che si applichino, “in quanto compatibili” le disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, è evidente che detta clausola di compatibilità non possa operare con riguardo al tributo in rilievo nella precedente controversia che ha natura di imposta indiretta sicché ad esso non è applicabile il disposto dell'art. 43 DPR n. 600/1973 (legato – come noto - alla presentazione della dichiarazione dei redditti).
Come statuito dalla CGT di II del Lazio, con sentenza n. 994/2024 – cui questa Corte intende conformarsi, dandovi continuità – deve osservarsi quanto segue:
“[…] Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, termine triennale che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall'art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato.
A rafforzare le argomentazioni di cui sopra e considerato che l'addizionale erariale di cui trattasi ha la stessa identica natura della normativa dettata per il "super bollo" sui beni di lusso di cui al D.L. 19/09/1992 nr. 348 convertito nella legge nr. 438/1992 va condiviso quanto statuito dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n.
14116 del 18/06/2009 circa la sussistenza del termine quinquennale per il recupero del relativo tributo. In detta pronuncia che richiama la precedente sentenza nr. 4569 del 01/03/2006 veniva escluso che all'imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino ,in via analogica, le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione e, quindi, veniva precisato come il termine di decadenza relativi all'imposta "superbollo" avesse dovuto essere individuato in riferimento ai poteri dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione, in quella fattispecie, l'Ufficio del registro dotato di poteri accertativi entro il quinquennio in cui si fosse verificato il presupposto impositivo. Con la pronuncia del 2006 la Corte si era, già, espressa sui beni di lusso, in cui rientra, anche, l'addizionale erariale di cui ci si occupa stabilendo come non vi sia alcuna similitudine tra la tassa automobilistica ed il tributo in argomento.
In conclusione e da quanto sopra esposto deriva che per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986), quindi, risulta che la cartella è del tutto illegittima così come la sua notifica avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta in argomento (2013) e in cui è sorta l'obbligazione. […]”.
Replicando i medesimi principi e il medesimo esito con riferimento alla imposta cd. ecotassa qui in contestazione per l'anno 2019, va affermato il principio di diritto che per il mancato pagamento dell'imposta di cui all'art. 1, commi da 1031 a 1047, della legge n. 145/2018 (cd. ecotassa) a, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, D.P.R. n. 131/1986), quindi dal giorno in cui è stato immatricolato il veicolo cui la stessa si applica.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato perché notificato avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta in argomento (2019) e in cui è sorta l'obbligazione
(a far data dal 30/9/2019).
In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sé idonei ad invalidare l'atto impugnato, impongono l'annullamento dello stesso, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, l'indubbia novità della questione, in uno con il dato legislativo cui l'Ufficio si è basato per emettere l'impugnato atto, richiamante la normativa sulle imposte dirette, giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5110/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1. Srl - Denominazione_1 - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJP-19000058 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 SRL impugnava, a mezzo difensore, l'atto di accertamento in epigrafe, notificatogli il 25/11/2024 dell'importo di euro 2.410,16 relativo ad omesso versamento della cd. ecotassa relativa all'anno 2019 per il veicolo tg. Targa_1 immatricolato il 30/9/2019 e proponeva i seguenti motivi di opposizione: intervenuta prescrizione dell'importo richiesto a titolo di cd. ecotassa, nonché delle somme relative ad interessi e sanzioni, essendo decorso alla data d'immatricolazione del veicolo suindicato, avvenuta in data 30/9/2019 e la notifica dell'avviso di accertamento impugnato, il termine quinquennale del diritto di richiedere tale somma;
chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto, anche parziale limitatamente a sanzioni ed interessi, con vittoria di spese competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva, non ancora prescritta, argomentando nel senso che in materia di ecotassa, disciplinata dall'art. 1, comma 1045, della legge n. 145/2018, si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi e, conseguentemente, il termine decadenziale è quello dell'art. 43 DPR n. 600/1973, che fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione il termine entro cui va notificato l'accertamento. Di conseguenza l'Ufficio non è incorso in acluna decadenza, dovendosi considerare altresì gli 85 giorni di sospensione previsti dall'art. 67 d.l. n. 18/2020.
Successivamente, con memoria difensiva, parte contribuente insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e richiamava giurisprudenza favorevole (CGT di II Lazio n. 994/2024) che individua principi rilevanti in tema di inapplicabilità della tesi agenziale).
Nell'odierna udienza il difensore del contribuente ed il funzionario incaricato per l'Ufficio hanno ulteriormente illustrato e confermato le rispettive domande ed eccezioni di cui agli scritti difensivi. Il giudizio è stato quindi posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto, in appliazione del termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.
c. in luogo dell'invocato art. 43 DPR 600/1973, il quale, laddove fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui viene versata la dichiarazione il termine entro il quale va notificato l'accertamento, prevede un meccanismo incompatibile, quanto alla decorrenza dei termini decadenziali, con un'imposta indiretta quale indubbiamente è la cd. ecotassa (introdotta – come noto – per disincentivare e ridurre l'acquisto e l'immatricolazione di veicoli inquinanti).
Sebbene – come dedotto dall'Agenzia resistente - l'art. 1, comma 1045, legge n. 145/2018 prevede che si applichino, “in quanto compatibili” le disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi, è evidente che detta clausola di compatibilità non possa operare con riguardo al tributo in rilievo nella precedente controversia che ha natura di imposta indiretta sicché ad esso non è applicabile il disposto dell'art. 43 DPR n. 600/1973 (legato – come noto - alla presentazione della dichiarazione dei redditti).
Come statuito dalla CGT di II del Lazio, con sentenza n. 994/2024 – cui questa Corte intende conformarsi, dandovi continuità – deve osservarsi quanto segue:
“[…] Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, termine triennale che spira il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno nel quale avrebbe dovuto effettuarsi il pagamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di una specifica disposizione non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall'art. 2948 nr.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o con cadenze più brevi dovendosi escludere il termine lungo decennale per la mancanza di attitudine della cartella ad acquisire efficacia di giudicato.
A rafforzare le argomentazioni di cui sopra e considerato che l'addizionale erariale di cui trattasi ha la stessa identica natura della normativa dettata per il "super bollo" sui beni di lusso di cui al D.L. 19/09/1992 nr. 348 convertito nella legge nr. 438/1992 va condiviso quanto statuito dalla S.C. di Cassazione nella sentenza n.
14116 del 18/06/2009 circa la sussistenza del termine quinquennale per il recupero del relativo tributo. In detta pronuncia che richiama la precedente sentenza nr. 4569 del 01/03/2006 veniva escluso che all'imposta straordinaria sui beni di lusso si applichino ,in via analogica, le disposizioni dettate in tema di tassa di circolazione e, quindi, veniva precisato come il termine di decadenza relativi all'imposta "superbollo" avesse dovuto essere individuato in riferimento ai poteri dell'ufficio finanziario incaricato della riscossione, in quella fattispecie, l'Ufficio del registro dotato di poteri accertativi entro il quinquennio in cui si fosse verificato il presupposto impositivo. Con la pronuncia del 2006 la Corte si era, già, espressa sui beni di lusso, in cui rientra, anche, l'addizionale erariale di cui ci si occupa stabilendo come non vi sia alcuna similitudine tra la tassa automobilistica ed il tributo in argomento.
In conclusione e da quanto sopra esposto deriva che per il mancato pagamento dell'addizionale erariale dovuta, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986), quindi, risulta che la cartella è del tutto illegittima così come la sua notifica avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta in argomento (2013) e in cui è sorta l'obbligazione. […]”.
Replicando i medesimi principi e il medesimo esito con riferimento alla imposta cd. ecotassa qui in contestazione per l'anno 2019, va affermato il principio di diritto che per il mancato pagamento dell'imposta di cui all'art. 1, commi da 1031 a 1047, della legge n. 145/2018 (cd. ecotassa) a, l'Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76, comma 1, D.P.R. n. 131/1986), quindi dal giorno in cui è stato immatricolato il veicolo cui la stessa si applica.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto di accertamento impugnato perché notificato avvenuta oltre il termine decadenziale quinquennale in relazione all'anno di imposta in argomento (2019) e in cui è sorta l'obbligazione
(a far data dal 30/9/2019).
In conclusione, la fondatezza dei motivi di ricorso, di per sé idonei ad invalidare l'atto impugnato, impongono l'annullamento dello stesso, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni”.
Quanto alle spese di giudizio, l'indubbia novità della questione, in uno con il dato legislativo cui l'Ufficio si è basato per emettere l'impugnato atto, richiamante la normativa sulle imposte dirette, giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini