CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da DO TO Sent.n.sez.1638/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 28634/2025 -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi di E. TA ME S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere LD MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IZ OR, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria difensiva del prof. avv. Luigi Stortoni e del prof. Avv. Mauro Paladini, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, in sede esecutiva, le opposizioni proposte da LA OB CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. TA ME S.r.l., avverso l’ordinanza in data 12 giugno 2023 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato le istanze di revoca della confisca dei beni nell’ambito del processo a carico di suo marito, CO IO, già amministratore della E. TA ME S.r.l., condannato, in qualità di amministratore della IO ME S.r.l., per numerose violazioni tributarie, fallimentari e altro con sentenza in data 29 aprile 2014 del Tribunale di Piacenza.
2. LA OB CA premette in fatto di agire in qualità di terza, sia come legale rappresentante della E. TA ME S.r.l. sia in proprio avendo acquisito la quota totalitaria della società, iure successionis, dalla zia AN OB CA, la cui posizione di Penale Sent. Sez. 3 Num. 958 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 indagata nell’ambito del procedimento a carico del IO è stata archiviata. Presenta un unico ricorso affidato a due motivi, il primo relativo a lei personalmente e il secondo relativo alla società. Con il primo lamenta il vizio di motivazione della confisca della quota totalitaria della E. TA ME S.r.l. perché sostiene che la zia ha realmente ed effettivamente acquistato la stessa dalla IO ME S.r.l. verso il corrispettivo di euro 1.500.000 e nega che il marito si sia ingerito nella gestione sociale dopo la cessione. Eccepisce, in particolare, la contraddittorietà e l’illogicità intrinseca della motivazione e il travisamento della prova con riferimento ai seguenti atti: la mancata sottoscrizione della transazione tra AN OB CA e il EN AC ME S.a.s. in data 3 luglio 2019; la sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 aprile 2014, nella parte relativa alle intercettazioni comprovanti l’appropriazione indebita;
il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 119/2020 SIEP, relativo ai periodi di custodia cautelare del IO. Contesta che l’assenza di sottoscrizione della transazione da parte di AN OB CA fosse indicativa della fittizietà dell’operazione, trattandosi di copia nella disponibilità della società che non necessitava di essere sottoscritta;
precisa che le conversazioni intercettate in ambientale tra il IO e l’amministratore di diritto della E. TA ME S.r.l. erano avvenute quando la quota era sotto sequestro;
ricorda che la lunga detenzione del IO gli aveva inibito qualsiasi attività; osserva, infine, che l’operazione di conferimento degli immobili della società nel costituendo GEIE era stata inutilmente tentata dal precedente amministratore prima che AN OB CA assumesse la carica di amministratore unico della società dopo il dissequestro e la restituzione delle quote da parte del Tribunale di Piacenza. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca diretta degli immobili della E. TA ME S.r.l., come profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ascrivibile al IO come legale rappresentante della IO ME S.r.l., una volta esclusa la fittizietà della cessione della quota totalitaria della E. TA ME S.r.l. Nella memoria la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già svolti in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono manifestamente infondati perché generici, rivalutativi e disancorati dalle analitiche e precise motivazioni di rigetto esposte nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Piacenza ha condannato CO IO, in qualità di legale rappresentante della IO ME S.r.l., per reati tributari, fallimentari e altro, e ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha identificato il profitto da confiscare nei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale, e precisamente nella proprietà della E. TA ME S.r.l., oggetto della cessione da parte della IO ME S.r.l. ad AN OB CA, e nei beni immobili di questa. Con ordinanza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le istanze di revoca della confisca presentate da LA OB CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. TA ME S.r.l. Con ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le opposizioni. Nel rispondere alle censure, ha evidenziato i limiti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Piacenza che in data 14 luglio 2014 aveva dissequestrato la quota 3 restituendola all’avente diritto in assenza dei presupposti del sequestro per equivalente, sia perché la posizione di AN OB CA era stata archiviata, sia perché vi era il riscontro documentale del pagamento del prezzo. Ha osservato, infatti, che la cognizione del Tribunale del riesame era stata parziale perché la decisione era stata presa dopo la deliberazione della sentenza di condanna ma prima del deposito dei motivi relativi alla confisca diretta, e non per equivalente, dei beni distratti. Ha poi ricordato che era stato accertato in modo irrevocabile che il pagamento del corrispettivo della cessione era stato reale ed effettivo, ma era stato eterodiretto da LA OB CA (evidentemente non in buona fede), delegata a operare sui conti della zia AN, ottantunenne all’epoca dell’operazione fraudolenta e con lei convivente, già affetta da decadimento cognitivo (era poi deceduta il 9 agosto 2021), la quale aveva ammesso di aver acquistato la società per aiutare la nipote e il marito. Infatti, con sentenza del 27 giugno 2011 la Commissione tributaria aveva accertato un debito della IO ME S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per circa 27 milioni di euro. Successivamente a tale sentenza il IO aveva compiuto i seguenti atti distrattivi della società: a) in data 13 luglio 2011 aveva ceduto la quota della E. TA ME S.r.l. alla zia della moglie, ma aveva continuato a gestire la società con l’ausilio di un suo ex dipendente, EL HE, nominato amministratore di diritto, mentre la OB CA era rappresentata in assemblea dal commercialista di fiducia della IO ME S.r.l., CO Bollani;
b) in data 17 agosto 2011 aveva affittato gli unici due rami d’azienda operativi della IO ME S.r.l. nella neo costituita F.G. ME S.r.l. di proprietà di due suoi dipendenti;
c) in data 20 ottobre 2011 aveva conferito gli immobili siti in Castel San Giovanni in un G.E.I.E. appositamente costituito a Londra tra la IO ME S.r.l., la E. TA ME S.r.l., e la società di diritto inglese Pneutyre Service Ltd, rappresentata dal cugino della moglie. Nel ricorso per cassazione e nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, LA OB CA ha insistito sull’illegittimità della confisca, reiterando i medesimi argomenti già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, e cioè la congruità del prezzo pagato per la cessione, l’impossibilità per il IO di ingerirsi nella gestione societaria a causa dei periodi di detenzione, la decisione della OB CA di non conferire gli immobili nel G.E.I.E. dopo il dissequestro della quota, le conversazioni intercettate in ambientale tra il IO e il HE sulla distrazione dei fondi della società quando la quota era ancora sequestrata. Non ha confutato però le numerose ulteriori e decisive circostanze valorizzate dall’ordinanza a dimostrazione della frode, e cioè che il IO aveva ceduto la E. TA ME S.r.l., di proprietà della IO ME S.r.l., dopo la condanna tributaria;
che la cessione era stata effettuata in favore della zia che versava in una condizione di totale fragilità per l’età avanzata, per la convivenza con la nipote e per il decadimento cognitivo che la rendeva incapace di gestire le proprie sostanze patrimoniali e di amministrare una società; che il pagamento del prezzo era avvenuto con denaro la cui provenienza non era stata interamente ricostruita e, in parte, in seguito a una svantaggiosa operazione di disinvestimento di titoli dell’anziana, la quale aveva ammesso di aver voluto sostenere economicamente i familiari. Le considerazioni svolte dalla difesa in merito alla scissione tra la proprietà e l’amministrazione, funzionali a sostenere la legittimità delle nomine del HE e del Bollani, presuppongono una dinamica societaria fisiologica, che la Corte di appello ha dimostrato essere incompatibile con l’accertata amministrazione di fatto del IO, con motivazione logica ed esauriente. I periodi di detenzione del IO, il tentativo desistito di conferire gli immobili nel G.E.I.E., l’accordo distrattivo di fondi della società con il HE, tutte circostanze che nella prospettiva difensiva valgono a escludere l’ingerenza del IO, 4 sono, a ben vedere, irrilevanti e comunque inidonee a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che, ancora una volta, non illogicamente, ha interpretato la mancata sottoscrizione della transazione da parte della OB CA come sintomatica della sua estraneità alla società. La ricorrente ha dichiarato che non era necessario conservare agli atti della società una copia del documento sottoscritto da tutti i paciscenti, ma ha omesso di produrre l’originale per confutare la deduzione logica della Corte di appello. In definitiva, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che la cessione della E. TA ME S.r.l. non sia stata fraudolenta, è manifestamente infondato. Tale epilogo consente di ritenere assorbito il secondo motivo. La Corte di appello ha chiarito che la società è stata confiscata in via diretta in quanto bene fuoriuscito dalla IO ME S.r.l. in frode della pretesa erariale. La tesi difensiva secondo cui la E. TA ME S.r.l. e i beni immobili in essa ricompresi non potevano essere oggetto di confisca diretta perché il debito fiscale era della IO ME è destituita di fondamento perché la E. TA ME S.r.l. era un bene della IO ME S.r.l. e siccome è stato ceduto fraudolentemente costituisce il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nella sua interezza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD MA DO TO
udita la relazione svolta dal consigliere LD MA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IZ OR, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria difensiva del prof. avv. Luigi Stortoni e del prof. Avv. Mauro Paladini, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, in sede esecutiva, le opposizioni proposte da LA OB CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. TA ME S.r.l., avverso l’ordinanza in data 12 giugno 2023 della Corte di appello di Bologna che aveva rigettato le istanze di revoca della confisca dei beni nell’ambito del processo a carico di suo marito, CO IO, già amministratore della E. TA ME S.r.l., condannato, in qualità di amministratore della IO ME S.r.l., per numerose violazioni tributarie, fallimentari e altro con sentenza in data 29 aprile 2014 del Tribunale di Piacenza.
2. LA OB CA premette in fatto di agire in qualità di terza, sia come legale rappresentante della E. TA ME S.r.l. sia in proprio avendo acquisito la quota totalitaria della società, iure successionis, dalla zia AN OB CA, la cui posizione di Penale Sent. Sez. 3 Num. 958 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/12/2025 2 indagata nell’ambito del procedimento a carico del IO è stata archiviata. Presenta un unico ricorso affidato a due motivi, il primo relativo a lei personalmente e il secondo relativo alla società. Con il primo lamenta il vizio di motivazione della confisca della quota totalitaria della E. TA ME S.r.l. perché sostiene che la zia ha realmente ed effettivamente acquistato la stessa dalla IO ME S.r.l. verso il corrispettivo di euro 1.500.000 e nega che il marito si sia ingerito nella gestione sociale dopo la cessione. Eccepisce, in particolare, la contraddittorietà e l’illogicità intrinseca della motivazione e il travisamento della prova con riferimento ai seguenti atti: la mancata sottoscrizione della transazione tra AN OB CA e il EN AC ME S.a.s. in data 3 luglio 2019; la sentenza del Tribunale di Piacenza del 29 aprile 2014, nella parte relativa alle intercettazioni comprovanti l’appropriazione indebita;
il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 119/2020 SIEP, relativo ai periodi di custodia cautelare del IO. Contesta che l’assenza di sottoscrizione della transazione da parte di AN OB CA fosse indicativa della fittizietà dell’operazione, trattandosi di copia nella disponibilità della società che non necessitava di essere sottoscritta;
precisa che le conversazioni intercettate in ambientale tra il IO e l’amministratore di diritto della E. TA ME S.r.l. erano avvenute quando la quota era sotto sequestro;
ricorda che la lunga detenzione del IO gli aveva inibito qualsiasi attività; osserva, infine, che l’operazione di conferimento degli immobili della società nel costituendo GEIE era stata inutilmente tentata dal precedente amministratore prima che AN OB CA assumesse la carica di amministratore unico della società dopo il dissequestro e la restituzione delle quote da parte del Tribunale di Piacenza. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca diretta degli immobili della E. TA ME S.r.l., come profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ascrivibile al IO come legale rappresentante della IO ME S.r.l., una volta esclusa la fittizietà della cessione della quota totalitaria della E. TA ME S.r.l. Nella memoria la difesa replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già svolti in ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono manifestamente infondati perché generici, rivalutativi e disancorati dalle analitiche e precise motivazioni di rigetto esposte nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Piacenza ha condannato CO IO, in qualità di legale rappresentante della IO ME S.r.l., per reati tributari, fallimentari e altro, e ha disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha identificato il profitto da confiscare nei beni fraudolentemente sottratti alla garanzia patrimoniale, e precisamente nella proprietà della E. TA ME S.r.l., oggetto della cessione da parte della IO ME S.r.l. ad AN OB CA, e nei beni immobili di questa. Con ordinanza in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le istanze di revoca della confisca presentate da LA OB CA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della E. TA ME S.r.l. Con ordinanza in data 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettato le opposizioni. Nel rispondere alle censure, ha evidenziato i limiti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Piacenza che in data 14 luglio 2014 aveva dissequestrato la quota 3 restituendola all’avente diritto in assenza dei presupposti del sequestro per equivalente, sia perché la posizione di AN OB CA era stata archiviata, sia perché vi era il riscontro documentale del pagamento del prezzo. Ha osservato, infatti, che la cognizione del Tribunale del riesame era stata parziale perché la decisione era stata presa dopo la deliberazione della sentenza di condanna ma prima del deposito dei motivi relativi alla confisca diretta, e non per equivalente, dei beni distratti. Ha poi ricordato che era stato accertato in modo irrevocabile che il pagamento del corrispettivo della cessione era stato reale ed effettivo, ma era stato eterodiretto da LA OB CA (evidentemente non in buona fede), delegata a operare sui conti della zia AN, ottantunenne all’epoca dell’operazione fraudolenta e con lei convivente, già affetta da decadimento cognitivo (era poi deceduta il 9 agosto 2021), la quale aveva ammesso di aver acquistato la società per aiutare la nipote e il marito. Infatti, con sentenza del 27 giugno 2011 la Commissione tributaria aveva accertato un debito della IO ME S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per circa 27 milioni di euro. Successivamente a tale sentenza il IO aveva compiuto i seguenti atti distrattivi della società: a) in data 13 luglio 2011 aveva ceduto la quota della E. TA ME S.r.l. alla zia della moglie, ma aveva continuato a gestire la società con l’ausilio di un suo ex dipendente, EL HE, nominato amministratore di diritto, mentre la OB CA era rappresentata in assemblea dal commercialista di fiducia della IO ME S.r.l., CO Bollani;
b) in data 17 agosto 2011 aveva affittato gli unici due rami d’azienda operativi della IO ME S.r.l. nella neo costituita F.G. ME S.r.l. di proprietà di due suoi dipendenti;
c) in data 20 ottobre 2011 aveva conferito gli immobili siti in Castel San Giovanni in un G.E.I.E. appositamente costituito a Londra tra la IO ME S.r.l., la E. TA ME S.r.l., e la società di diritto inglese Pneutyre Service Ltd, rappresentata dal cugino della moglie. Nel ricorso per cassazione e nella memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, LA OB CA ha insistito sull’illegittimità della confisca, reiterando i medesimi argomenti già vagliati e disattesi con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale, e cioè la congruità del prezzo pagato per la cessione, l’impossibilità per il IO di ingerirsi nella gestione societaria a causa dei periodi di detenzione, la decisione della OB CA di non conferire gli immobili nel G.E.I.E. dopo il dissequestro della quota, le conversazioni intercettate in ambientale tra il IO e il HE sulla distrazione dei fondi della società quando la quota era ancora sequestrata. Non ha confutato però le numerose ulteriori e decisive circostanze valorizzate dall’ordinanza a dimostrazione della frode, e cioè che il IO aveva ceduto la E. TA ME S.r.l., di proprietà della IO ME S.r.l., dopo la condanna tributaria;
che la cessione era stata effettuata in favore della zia che versava in una condizione di totale fragilità per l’età avanzata, per la convivenza con la nipote e per il decadimento cognitivo che la rendeva incapace di gestire le proprie sostanze patrimoniali e di amministrare una società; che il pagamento del prezzo era avvenuto con denaro la cui provenienza non era stata interamente ricostruita e, in parte, in seguito a una svantaggiosa operazione di disinvestimento di titoli dell’anziana, la quale aveva ammesso di aver voluto sostenere economicamente i familiari. Le considerazioni svolte dalla difesa in merito alla scissione tra la proprietà e l’amministrazione, funzionali a sostenere la legittimità delle nomine del HE e del Bollani, presuppongono una dinamica societaria fisiologica, che la Corte di appello ha dimostrato essere incompatibile con l’accertata amministrazione di fatto del IO, con motivazione logica ed esauriente. I periodi di detenzione del IO, il tentativo desistito di conferire gli immobili nel G.E.I.E., l’accordo distrattivo di fondi della società con il HE, tutte circostanze che nella prospettiva difensiva valgono a escludere l’ingerenza del IO, 4 sono, a ben vedere, irrilevanti e comunque inidonee a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che, ancora una volta, non illogicamente, ha interpretato la mancata sottoscrizione della transazione da parte della OB CA come sintomatica della sua estraneità alla società. La ricorrente ha dichiarato che non era necessario conservare agli atti della società una copia del documento sottoscritto da tutti i paciscenti, ma ha omesso di produrre l’originale per confutare la deduzione logica della Corte di appello. In definitiva, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere che la cessione della E. TA ME S.r.l. non sia stata fraudolenta, è manifestamente infondato. Tale epilogo consente di ritenere assorbito il secondo motivo. La Corte di appello ha chiarito che la società è stata confiscata in via diretta in quanto bene fuoriuscito dalla IO ME S.r.l. in frode della pretesa erariale. La tesi difensiva secondo cui la E. TA ME S.r.l. e i beni immobili in essa ricompresi non potevano essere oggetto di confisca diretta perché il debito fiscale era della IO ME è destituita di fondamento perché la E. TA ME S.r.l. era un bene della IO ME S.r.l. e siccome è stato ceduto fraudolentemente costituisce il profitto del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 nella sua interezza. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LD MA DO TO