Articolo 4 della Legge 7 giugno 1991, n. 182
Articolo 3Articolo 5
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19 giugno 1991
Art. 4. 1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all' articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalita' previste dal comma 4 del predetto articolo 13.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 13, commi 1 , 3 e 4, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
(Omissis).
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune ed e' eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
(Omissis)".
Entrata in vigore il 19 giugno 1991