Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 giugno 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 giugno 1984 |
Commentari • 3
- 1. Immissione in ruolo e stipendio del neoassuntoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 aprile 2021
- 2. Consiglio di Stato del 26 XI 2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2001
Consiglio di Stato, IV Sezione Sentenza 26 novembre 2001 n. 5939 ——- Il punto: Il periodo di prova deve essere considerato, salvo eccezioni previste dalla legge, un istituto di carattere generale applicabile anche nei confronti del personale immesso in ruolo ex lege (Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3783; 3 marzo 1999, n. 249; 24 aprile 1990, n. 481). ——- Il testo: Consiglio di Stato, IV Sezione Sentenza 26 novembre 2001 n. 5939 sul ricorso in appello n. 7946 del 1993 proposto da Restituta Anna Nardone, Angela Di Serio, Antonietta Bonacci, Giovanni Crisetti e Lauro Crispino, rappresentati e difesi dall'Avv. Gustavo Schiavello presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in …
Leggi di più… - 3. Circolare del 05/06/1984 n. 10744 - Presidenza Consiglio dei MinistriPresidenza Consiglio dei Ministri · 5 giugno 1984
Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1984, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dei cui all\'oggetto, e\' stata data attuazione all\'accordo Governo-Sindacati del 2 aprile 1984, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, per la parte riguardante l\'istituzione di un compenso incentivante a favore del personale dei Ministeri. La presente circolare illustrativa offre l\'occasione per sottolineare che, con l\'istituzione di un emolumento accessorio articolato per funzioni e condizioni di lavoro, si e\' inteso attivare uno strumento remunerativo che migliori la qualita\' dei servizi resi dalle …
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Giurisprudenza • 168
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 26/09/2024, n. 1857Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona DEla Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1061 DE RGAC DEl'anno 2016 vertente tra , p. iva in persona DE Sindaco pt, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Giacomo Carbone (cf che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._1 in atti – pec Email_1 - parte attrice - Contro , p. iva in persona DE Sindaco pt, ON P.IVA_2 rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv.to Ennio Abonante (cf …Leggi di più...
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- 2. TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 150Provvedimento: Pubblicato il 03/02/2025 N. 00150/2025 REG.PROV.COLL. N. 00660/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 660 del 2019, proposto da Comune di Bitonto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Mercutello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro SE CU, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coletti e Giovanni Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'accertamento - in sede …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 4118Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: - dott. Gennaro Iacone Presidente - dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel. - dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 19/11/2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2021 R.G. TRA , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 , , , [...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 , rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando Pinto, Parte_8 Giulio Renditiso e Rosa Persico APPELLANTI E , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CP_2 Francesco Manzo …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Messina, sentenza 20/12/2024, n. 1124Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri : 1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente 2) dr. Antonino Zappalà Consigliere 3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 103/2020 concernente l'impugnativa della sentenza n.2135/2019 resa dal Tribunale di Messina pubblicata in data 6.11.2019, avente ad oggetto: obbligazioni varie; vertente tra c.f. in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 2535Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente 2. dr. Antonietta Savino Consigliere rel. 3. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2024- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2120 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023 TRA in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Chiummariello, con cui elettivamente domicilia in Ercolano (NA) …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneita' che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parita' di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di svolgimento del medesimo, nonche' la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.
I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all' articolo 26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.
I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali. - Art. 2.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-qiuinquies del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.
Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate piu' domande, l'assegnazione avra' luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.
Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.
I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli; agli idonei negli esami di cui all' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1.
La riserva di cui all' articolo 26-quinquies, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi. - Art. 3.
Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1 giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potra' procedersi, con uno o piu' decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unita' di personale da una amministrazione all'altra sara' regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilita' del personale.
Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sara' fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.