Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 giugno 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 giugno 1984 |
Commentari • 5
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 8223 del 06https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8223 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente – Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere – Dott. D'AGOSTINO Giancarlo – Consigliere – Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere – Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato DARIA DELL'AQUILA, rappresentato e difeso dall'avvocato DELL'AQUILA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso per revocazione; – ricorrente – contro COMUNITA' MONTANA …
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Giurisprudenza • 168
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Versioni del testo
- Art. 1.
I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneita'.
I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneita' che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parita' di merito, da quelli di cui all'articolo 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalita' di svolgimento del medesimo, nonche' la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.
I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all' articolo 26-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.
I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali. - Art. 2.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-qiuinquies del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.
Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate piu' domande, l'assegnazione avra' luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.
Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.
I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli; agli idonei negli esami di cui all' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1.
La riserva di cui all' articolo 26-quinquies, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi. - Art. 3.
Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1 giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall' articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potra' procedersi, con uno o piu' decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unita' di personale da una amministrazione all'altra sara' regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilita' del personale.
Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sara' fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili.