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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1302/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1302 R. G. dell'anno 2025 tra
(CF: ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...];
e
(CF: ) nata ad [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Verbania, via Repubblica, 116;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Meraviglia presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in AR, viale Francesco Baracca, 8, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 el Comune di Ghiffa (VB) il giorno 10 ottobre 2003
[...]
2. Disporre a carico del sig. il versamento di un contributo al mantenimento dei Parte_1 figli con le seguenti modalità: a. Versamento di un assegno mensile di €. 1.300,00 (€. 650,00 per ciascun figlio) da corrispondere con bonifico bancario in favore della sig.a entro il giorno 10 di ogni mese, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente nel mese di gennaio di ogni anno con prima rivalutazione giugno 2026 ;
b. relativamente alle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Verbania (doc. 1 5) che si allega al presente ricorso, verranno corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
3. Le condizioni di cui al presente accordo e, in particolare, quella di cui al punto 2 (relativa al mantenimento dei figli) decorreranno dal mese successivo rispetto a quello in cui il presente ricorso verrà depositato in Tribunale.
4. Le spese della presente procedura e della fase di trattativa stragiudiziale sono integralmente a carico del sig. .” Parte_1
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 10/06/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Ghiffa (VB) il 01/10/2003.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero, concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in Ghiffa (VB) in data 1/10/2003 e dalla loro unione sono nati i figli il 28.5.2004, e il 17.3.2006, entrambi Persona_1 Persona_2 studenti.
Si sono, poi, separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania n. 29/2024, pubblicata il 3.1.2024, passata in giudicato il 23.1.2024, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le spese della presente procedura e della fase di trattativa stragiudiziale sono integralmente a carico del ricorrente Parte_1
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Ghiffa Parte_1 Controparte_1
(VB) il 10/10/2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 63, Parte II,
Serie C, anno 2003;
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), da corrispondere con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente nel mese di gennaio di ogni anno con prima rivalutazione giugno 2026;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, nella misura del 50% ciascuno.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1302 R. G. dell'anno 2025 tra
(CF: ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...];
e
(CF: ) nata ad [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Verbania, via Repubblica, 116;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Meraviglia presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in AR, viale Francesco Baracca, 8, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 el Comune di Ghiffa (VB) il giorno 10 ottobre 2003
[...]
2. Disporre a carico del sig. il versamento di un contributo al mantenimento dei Parte_1 figli con le seguenti modalità: a. Versamento di un assegno mensile di €. 1.300,00 (€. 650,00 per ciascun figlio) da corrispondere con bonifico bancario in favore della sig.a entro il giorno 10 di ogni mese, da Controparte_1 rivalutarsi annualmente nel mese di gennaio di ogni anno con prima rivalutazione giugno 2026 ;
b. relativamente alle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Verbania (doc. 1 5) che si allega al presente ricorso, verranno corrisposte nella misura del 50% da parte di ciascun genitore.
3. Le condizioni di cui al presente accordo e, in particolare, quella di cui al punto 2 (relativa al mantenimento dei figli) decorreranno dal mese successivo rispetto a quello in cui il presente ricorso verrà depositato in Tribunale.
4. Le spese della presente procedura e della fase di trattativa stragiudiziale sono integralmente a carico del sig. .” Parte_1
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 10/06/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Ghiffa (VB) il 01/10/2003.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero, concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in Ghiffa (VB) in data 1/10/2003 e dalla loro unione sono nati i figli il 28.5.2004, e il 17.3.2006, entrambi Persona_1 Persona_2 studenti.
Si sono, poi, separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania n. 29/2024, pubblicata il 3.1.2024, passata in giudicato il 23.1.2024, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le spese della presente procedura e della fase di trattativa stragiudiziale sono integralmente a carico del ricorrente Parte_1
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Ghiffa Parte_1 Controparte_1
(VB) il 10/10/2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 63, Parte II,
Serie C, anno 2003;
pone a carico di l'obbligo di versare a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio), da corrispondere con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente nel mese di gennaio di ogni anno con prima rivalutazione giugno 2026;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Verbania, nella misura del 50% ciascuno.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 2.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO