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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1830/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.da San Filippo, 51, Parte_1
(Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, Via Medici, 189, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Alfio Pappalardo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18/05/2018, ore 19,30, successivamente scaricato dalla Cancelleria in data 21/05/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della soc. coop. Oceania A.r.l., per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, e, 2014, e, che per tali anni è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
CP_
- Che l' con la II variazione del 2017, pubblicata sul sito dal 15/09/2017, al 16/10/2017, e CP_1 CP_ della IV variazione del 2018, pubblicata sul sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative del ricorrente per i suddetti anni. Ha prodotto gli elenchi di variazione dalla quale risulta il nominativo del ricorrente, le giornate e gli anni cancellati. (Rigo 206, 207, e, 208 per gli anni 2010, 2011, e, 2013, e, rigo 58 e 59 per gli anni 2013, e 2014).
- Che, proponeva, in data 17/10/2017, ricorsi amministrativi (allegati per gli anni 2010, 2011, e, 2012), ai quali l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo la decadenza ex art. 22 L.7/1979, e, nel merito contestava le pretese CP_1 avverse chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi. Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso. Risulta dagli atti, vedesi allegati alla memoria di costituzione, che l' ha disconosciuto le giornate CP_1 lavorative in agricoltura della parte ricorrente, per gli anni 2010, 2011, e, 2012, con la II variazione del CP_ 2017, pubblicata sul sito dal 15/09/2017, al 16/10/2017, e per gli anni 2013, e, 2014 con la IV CP_ variazione del 2018, pubblicata sul sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018. Ha prodotto gli elenchi di variazione dalla quale risulta il nominativo del ricorrente, le giornate e gli anni cancellati. (Rigo 206, 207, e, 208 per gli anni 2010, 2011, e, 2013, e, rigo 58 e 59 per gli anni 2013, e 2014). Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la CP_1 durata di giorni 15. Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 CP_ ricorrente per gli anni 2010, 2011, e, 2012, con la II variazione del 2017, pubblicata sul sito dal 15/09/2017, al 16/10/2017, e per gli anni 2013, e, 2014 con la IV variazione del 2018, pubblicata sul CP_ sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018, sicché dopo 30 giorni, dal 16/10/2017, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il 16/11/2017, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, e, 2012. Ricorso amministrativo che, come risulta dagli atti, per tali anni, è stato proposto in data 17/10/2017. CP_ Da tale data l aveva il termine di 90 giorni, che scadeva in data 17/01/2018, per pronunziarsi sul ricorso, pronunzia che non è avvenuta. Pertanto, da tale data la parte ricorrente aveva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, termine che scadeva in data 18/05/2018, tenuto conto del mese di febbraio. Rilevato che il presente ricorso risulta depositato il 18/05/2018, ore 19,30, successivamente scaricato dalla Cancelleria in data 21/05/2018, esso è tempestivo, e, pertanto l'eccezione di decadenza va rigettata. Passando a scrutinare il merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. La domanda proposta con il presente ricorso, riguarda la richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, e, 2014, e per le giornate cancellate. Il ricorrente si duole della circostanza che l' l'ha cancellato a causa della insussistenza del rapporto CP_1 di lavoro dedotto. Orbene, parte ricorrente ha dato prova, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro, solo per gli anni 2010, e, 2011, per le ragioni sotto evidenziate. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso, soltanto per gli anni 2010, e, 2011. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della Soc. Coop. Oceania, solo per gli anni 2010, e, 2011. Infatti, i testi e senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, Tes_1 Tes_2 circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni 2010 e 2011, presso la Soc. Coop. Oceania, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente. Entrambi hanno riferito soltanto per gli anni 2010, e, 2011, nulla hanno riferito per i successivi anni. Nessuna valenza probatoria, può trarsi dalla deposizione del teste , cognato Testimone_3 del ricorrente, la cui deposizione è stata vaga, in quanto lo stesso ha riferito di sapere che lavorava per l'Oceania e che passando dalla strada lo vedeva lavorare. Ha riferito di sapere che lavorava dal 2010, e negli anni successivi, ma di non sapere fino a quale anno. Pertanto, nessuna prova è emersa sul rapporto lavorativo del ricorrente per gli anni 2012, 2013, e, 2014. CP_ Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009). I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012). Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro soltanto per gli anni 2010, e, 2011. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2010, e, 2011, e l' deve essere condannato alla reiscrizione per tali anni e per le CP_1 giornate cancellate. Va invece rigettata, la domanda di reiscrizione negli elenchi per gli anni 2012, 2013, e, 2014, in quanto sfornita di prova. Le spese del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà, e si liquidano, come da dispositivo, e, con distrazione in favore dell'Avv. Alfio Pappalardo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara che , per gli anni 2010, e, 2011, ha lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze della Soc. Coop. Oceania Arl, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale CP_1 rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso e per le giornate cancellate;
2Rigetta la domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013, e, 2014;
3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida, già parzialmente compensati, in € CP_1
900,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Alfio Pappalardo;
Così deciso in Patti, 28/11/2025. Il Giudice on. Antonio Casdia
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.da San Filippo, 51, Parte_1
(Cod. Fisc.: ), elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello, Via Medici, 189, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Alfio Pappalardo, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - OGGETTO: cancellazione elenchi anagrafici dei braccianti agricoli. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18/05/2018, ore 19,30, successivamente scaricato dalla Cancelleria in data 21/05/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della soc. coop. Oceania A.r.l., per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, e, 2014, e, che per tali anni è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
CP_
- Che l' con la II variazione del 2017, pubblicata sul sito dal 15/09/2017, al 16/10/2017, e CP_1 CP_ della IV variazione del 2018, pubblicata sul sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative del ricorrente per i suddetti anni. Ha prodotto gli elenchi di variazione dalla quale risulta il nominativo del ricorrente, le giornate e gli anni cancellati. (Rigo 206, 207, e, 208 per gli anni 2010, 2011, e, 2013, e, rigo 58 e 59 per gli anni 2013, e 2014).
- Che, proponeva, in data 17/10/2017, ricorsi amministrativi (allegati per gli anni 2010, 2011, e, 2012), ai quali l' non dava riscontro. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l' , eccependo la decadenza ex art. 22 L.7/1979, e, nel merito contestava le pretese CP_1 avverse chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi. Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso. Risulta dagli atti, vedesi allegati alla memoria di costituzione, che l' ha disconosciuto le giornate CP_1 lavorative in agricoltura della parte ricorrente, per gli anni 2010, 2011, e, 2012, con la II variazione del CP_ 2017, pubblicata sul sito dal 15/09/2017, al 16/10/2017, e per gli anni 2013, e, 2014 con la IV CP_ variazione del 2018, pubblicata sul sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018. Ha prodotto gli elenchi di variazione dalla quale risulta il nominativo del ricorrente, le giornate e gli anni cancellati. (Rigo 206, 207, e, 208 per gli anni 2010, 2011, e, 2013, e, rigo 58 e 59 per gli anni 2013, e 2014). Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la CP_1 durata di giorni 15. Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1 CP_ ricorrente per gli anni 2010, 2011, e, 2012, con la II variazione del 2017, pubblicata sul sito dal 15/09/2017, al 16/10/2017, e per gli anni 2013, e, 2014 con la IV variazione del 2018, pubblicata sul CP_ sito dal 10/03/2018 al 25/03/2018, sicché dopo 30 giorni, dal 16/10/2017, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il 16/11/2017, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, e, 2012. Ricorso amministrativo che, come risulta dagli atti, per tali anni, è stato proposto in data 17/10/2017. CP_ Da tale data l aveva il termine di 90 giorni, che scadeva in data 17/01/2018, per pronunziarsi sul ricorso, pronunzia che non è avvenuta. Pertanto, da tale data la parte ricorrente aveva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, termine che scadeva in data 18/05/2018, tenuto conto del mese di febbraio. Rilevato che il presente ricorso risulta depositato il 18/05/2018, ore 19,30, successivamente scaricato dalla Cancelleria in data 21/05/2018, esso è tempestivo, e, pertanto l'eccezione di decadenza va rigettata. Passando a scrutinare il merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. La domanda proposta con il presente ricorso, riguarda la richiesta di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, e, 2014, e per le giornate cancellate. Il ricorrente si duole della circostanza che l' l'ha cancellato a causa della insussistenza del rapporto CP_1 di lavoro dedotto. Orbene, parte ricorrente ha dato prova, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro, solo per gli anni 2010, e, 2011, per le ragioni sotto evidenziate. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012). Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso, soltanto per gli anni 2010, e, 2011. La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della Soc. Coop. Oceania, solo per gli anni 2010, e, 2011. Infatti, i testi e senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, Tes_1 Tes_2 circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni 2010 e 2011, presso la Soc. Coop. Oceania, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente. Entrambi hanno riferito soltanto per gli anni 2010, e, 2011, nulla hanno riferito per i successivi anni. Nessuna valenza probatoria, può trarsi dalla deposizione del teste , cognato Testimone_3 del ricorrente, la cui deposizione è stata vaga, in quanto lo stesso ha riferito di sapere che lavorava per l'Oceania e che passando dalla strada lo vedeva lavorare. Ha riferito di sapere che lavorava dal 2010, e negli anni successivi, ma di non sapere fino a quale anno. Pertanto, nessuna prova è emersa sul rapporto lavorativo del ricorrente per gli anni 2012, 2013, e, 2014. CP_ Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009). I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012). Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro soltanto per gli anni 2010, e, 2011. Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2010, e, 2011, e l' deve essere condannato alla reiscrizione per tali anni e per le CP_1 giornate cancellate. Va invece rigettata, la domanda di reiscrizione negli elenchi per gli anni 2012, 2013, e, 2014, in quanto sfornita di prova. Le spese del giudizio, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà, e si liquidano, come da dispositivo, e, con distrazione in favore dell'Avv. Alfio Pappalardo, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
1)Dichiara che , per gli anni 2010, e, 2011, ha lavorato come bracciante agricolo alle Parte_1 dipendenze della Soc. Coop. Oceania Arl, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale CP_1 rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso e per le giornate cancellate;
2Rigetta la domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012, 2013, e, 2014;
3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida, già parzialmente compensati, in € CP_1
900,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Alfio Pappalardo;
Così deciso in Patti, 28/11/2025. Il Giudice on. Antonio Casdia