Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 992
CASS
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio di proporzionalità e del principio di solidarietà tra concorrenti nel reato

    Il Tribunale ha ritenuto che il profitto del reato fosse costituito da un 'risparmio di spesa' non suscettibile di confisca diretta. Ha inoltre considerato che, trattandosi di ditta individuale, il patrimonio dell'ente si confonde con quello della persona fisica titolare, rendendo coerente l'aggressione diretta del patrimonio degli amministratori di fatto. Ha ritenuto che la distinzione tra confisca a carico della ditta e a carico della persona fisica perdesse rilevanza, poiché gli indagati erano amministratori di fatto della ditta individuale e quindi responsabili in solido. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il sequestro per l'intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno dei presunti responsabili viola il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 13783/2024, che esclude la solidarietà passiva e impone di commisurare la confisca alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente, salvo impossibilità di individuazione, nel qual caso è legittima la ripartizione in parti uguali.

  • Rigettato
    Violazione del principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente

    Il Tribunale ha chiarito che, essendo il profitto del reato costituito da un 'risparmio di spesa', non è possibile procedere a una confisca diretta in quanto manca una res suscettibile di apprensione materiale. Ha inoltre specificato che, trattandosi di una ditta individuale, il patrimonio dell'ente si confonde con quello della persona fisica titolare, rendendo coerente l'aggressione diretta del patrimonio degli amministratori di fatto. La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché non si confronta con la specifica motivazione offerta dal Tribunale, che ha spiegato le ragioni della ritenuta impossibilità di procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta e ha fatto perdere di rilevanza la distinzione fra confisca a carico della ditta e a carico della persona fisica.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del Tribunale di Savona

    Il Tribunale ha correttamente applicato il combinato disposto degli artt. 16 c.p.p. e 18 d.lgs. 74/2000, individuando il criterio determinante, in caso di reati connessi di pari gravità, in quello del 'primo reato'. Ha identificato tale reato in quello di emissione di 'fatture false' commesso dalla 'EN Trading di Wu XI' nell'anno 2017, stabilendo la competenza nel luogo di accertamento di tale illecito, individuato in Savona. La Corte ha respinto l'argomentazione difensiva secondo cui il criterio del luogo di iscrizione nel registro degli indagati del primo procedimento penale opera anche nel caso di emissione di fatture in diversi periodi d'imposta, citando la sentenza Sez. 3, n. 29519 del 10/5/2019, Campitello. Ha confermato che, non essendo conosciuto il locus commissi delicti, il giudice competente deve essere determinato ai sensi del criterio residuale di cui al comma 1 dell'art. 18 d.lgs citato, e che il luogo di accertamento del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti addebitato a Wu in relazione all'anno d'imposta 2017 ricade nel circondario del Tribunale di Savona.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 992
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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