Articolo 28 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
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15 maggio 1998
Art. 28. (Ulteriori modifiche al testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale). 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40. - (Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale). - 1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si puo' agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.
2. La rappresentanza indiretta e' libera.
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, e' riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , salvo quanto previsto nell'articolo 43.
3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione e' validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali";
b) l'articolo 41 e' abrogato;
c) all'articolo 42 e' abrogato il secondo periodo;
d) all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce";
e) all'articolo 47, nel terzo comma, primo periodo, le parole: " abilita al compimento di operazioni doganali " sono sostituite dalle seguenti: " abilita alla presentazione di dichiarazioni ". Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: " all'espletamento delle operazioni " sono sostituite dalle seguenti: " alla presentazione delle dichiarazioni";
f) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Dichiarazione doganale).
1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992".
Note all' art. 28:
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1961, n. 4.
- Si riporta il testo, abrogato dalla presente legge, dell'art. 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 :
"Art. 41 (Obblighi dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo). - Per ciascuna operazione doganale compiuta lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli organi doganali, ogni indicazione utile per l'identificazione del rappresentato.
Egli e' altresi' tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escusso e purche' la relativa richiesta gli sia notificata entro cinque anni dalla data della bolletta".
- Si riporta il testo dell'art. 42 del testo unico in materia doganale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 42 (Coadiutori dello spedizioniere doganale iscritto nell'albo). - Lo spedizioniere doganale iscritto nell'albo professionale puo' farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo".
- Si riporta il testo dell'art. 43 del testo unico in materia doganale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 43 (Altri rappresentanti dei proprietari delle merci). - La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, puo' essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purche' si tratti di un dipendente del proprietario della merce.
Le amministrazioni dello Stato per il compimento delle operazioni doganali possono conferire la detta rappresentanza a propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari, da stabilirsi d'intesa con il Ministro delle finanze. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni doganali svolte, in nome e per conto dei proprietari, da parte delle amministrazioni postale e ferroviaria sulla base delle convenzioni internazionali e delle vigenti norme di regolamento o di atti amministrativi generali.
I rappresentanti di cui ai precedenti commi sono considerati procuratori speciali, che agiscono sotto la responsabilita' del proprietario delle merci o dell'amministrazione dalla quale dipendono".
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico in materia doganale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 47 (Conferimento della nomina a spedizioniere doganale). - La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente validita' illimitata.
La patente e' rilasciata dal Ministero delle finanze, sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso le dogane predette lo spedizioniere e' tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri uffici, anche fuori dal territorio della circoscrizione.
Salvo le eccezioni che per giustificati motivi potranno essere consentite dai capi delle circoscrizioni doganali, lo spedizioniere doganale deve avere la propria residenza in un comune compreso nella circoscrizione per la quale risulta abilitato.
A richiesta dell'interessato e' accordato il trasferimento dell'attivita' presso altra circoscrizione, purche' risulti comprovato il trasferimento della residenza in un comune compreso nella circoscrizione medesima; il trasferimento e' disposto dal Ministero delle finanze.
Il Ministero delle finanze, su motivata richiesta degli interessati e sentito il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, puo' consentire agli spedizionieri doganali di cui all'art. 43, primo comma di operare presso dogane di piu' circoscrizioni".
- Si riporta l'art. 64 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992:
"Art. 64. - 1. Fatto salvo l'art. 5, la dichiarazione in dogana puo' essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce e' dichiarata.
2. Tuttavia:
a) quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto;
b) il dichiarante deve essere stabilito nella comunita'.
Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella comunita' non e' richiesta alle persone:
che fanno una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea;
che dichiarano merci a titolo occasionale, purche' l'autorita' doganale ne ravvisi l'opportunita'.
3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), non ostano all'applicazione, da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali conclusi con Paesi terzi o di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai cittadini di detti Paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi Stati membri, a condizioni di reci-Ê procita'".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
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