Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00997/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 997 del 2025, proposto da
IA NA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Caltagirone n. 683 del 5 novembre 2024 con la quale l'amministrazione intimata è stata condannata a "corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, quantificata nella somma pari ad euro € 1.901,15, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AT IE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 12 maggio 2025 e depositato il successivo 16 maggio la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro ha dichiarato “il diritto di NA IA a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero resistente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023” e, per l’effetto, ha condannato “il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati, quantificata nella somma pari ad euro € 1.901,15, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994”.
2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio .
3. All’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4.1. La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede dell’ente il 6 novembre 2024 ed è, altresì, passata in giudicato come da attestazione del Funzionario giudiziario del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro del 9 maggio 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Ministero intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle suddette somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
4.2. Deve, invece, essere respinta, poiché manifestamente iniqua, la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., assurgendo a fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali deve imputarsi all’ingente contenzioso generatosi sulla questione (anche in ragione della giurisprudenza formatasi sul punto) suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
4.3. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Ministero.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
5. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dell’avvocato Andrea Anfuso Alberghina che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- rigetta la domanda di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.c.;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IA VA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AT IE LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IE LL | RA IA VA |
IL SEGRETARIO