Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00944/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2026, proposto da
NN BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4338/23 del Tribunale di Catania - sezione lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa LE TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, la quale è stata notificata via pec al Ministero resistente, con cui è stata condannata l’Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù dell’accertato diritto di parte ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 –8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 –14 anni”, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94;”.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
3. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione resistente provveda a dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (vedi TAR Sicilia Catania, 16 giugno 2025, n. 1924 confermata da CGA, sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
LE TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TU | RO NT |
IL SEGRETARIO