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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6419/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRILLO LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRILLO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI La parte ricorrente così concludeva: come da ricorso il PM: come da intervento del 3.6.2025
*** IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal Procuratore del ricorrente e dal PM;
esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, dal momento che la convenuta è rimasta contumace e solo il ricorrente si è presentato all'udienza di comparizione personale delle parti avanti al Giudice Relatore il 18.12.2025; il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato che da 4 anni non ha più contati con la moglie e ha confermato di volersi separare, confermando altresì che dall'unione non sono nati figli. Quanto alla domanda di divorzio, occorre rimettere la causa sul ruolo, avanti al Giudice Relatore, come da separata ordinanza. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, 1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 24/12/1978 a RM (PA) Parte_1
e
, nato/a il 30/10/1984 a ALBANIA CP_1 unitisi in matrimonio a Bologna il 14.3.2010, atto n. 82, P 1, anno 2010; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - Dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 23.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6419/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRILLO LUIGI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRILLO LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI La parte ricorrente così concludeva: come da ricorso il PM: come da intervento del 3.6.2025
*** IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dal Procuratore del ricorrente e dal PM;
esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, dal momento che la convenuta è rimasta contumace e solo il ricorrente si è presentato all'udienza di comparizione personale delle parti avanti al Giudice Relatore il 18.12.2025; il ricorrente, liberamente interrogato, ha dichiarato che da 4 anni non ha più contati con la moglie e ha confermato di volersi separare, confermando altresì che dall'unione non sono nati figli. Quanto alla domanda di divorzio, occorre rimettere la causa sul ruolo, avanti al Giudice Relatore, come da separata ordinanza. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, 1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 24/12/1978 a RM (PA) Parte_1
e
, nato/a il 30/10/1984 a ALBANIA CP_1 unitisi in matrimonio a Bologna il 14.3.2010, atto n. 82, P 1, anno 2010; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - Dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore per la decisione sulla domanda di divorzio;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 23.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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