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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:15 in composizione monocratica:
TA ANGELA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240006305337000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per le parti in causa : prendere atto della proposta conciliativa con l'Ufficio che ha riconosciuto il credito d'imposta il cui mancato riconoscimento ha determinato l'emissione della cartella impugnata;
Per la resistente, Agenzia delle Entrate: disporre la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
-----------------
Con ricorso notificato il 1° giugno 2024 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10220240006305337000 dell'importo di euro 451,28, notificata il 2 aprile 2024, contenente l'iscrizione a ruolo n. 250160 2024, reso esecutivo il 08/01/2024 con la quale era stata comunicata l'irregolarità della dichiarazione dei redditi anno 2021, ex art.36-bis, D.P.R.600/1973.
Premetteva che in virtù di una serie di dichiarazioni integrative presentate per le annualità dal 2018 al 2021 dalle quali sarebbe scaturito un credito d'imposta conseguente ad una maggiore imposta sostitutiva versata pari a € 319,00, non riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate deposita proposta di conciliazione ex art.48 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 nella quale “ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere il credito d'imposta. Nel dettaglio in seguito all'udienza del 11/02/2025 le parti in causa hanno raggiunto un accordo conciliativo e l'Ufficio Territoriale ha conseguentemente provveduto alla correzione delle dichiarazioni “Unico Persone Fisiche” riconoscendo il credito d'imposta di € 319,00. Visto quanto precede, le Parti conciliano la controversia accettando reciprocamente la compensazione delle spese di giudizio”.
Per quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate con nota depositata in data 12/03/2025, prot. n.
500026/2025 in merito all'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in causa, la Corte in composizione monocratica rilevato che è venuta meno la materia del contendere;
visto l'art.46 D.Lgs.n.546/31.12.1992;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 16:15 in composizione monocratica:
TA ANGELA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240006305337000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per le parti in causa : prendere atto della proposta conciliativa con l'Ufficio che ha riconosciuto il credito d'imposta il cui mancato riconoscimento ha determinato l'emissione della cartella impugnata;
Per la resistente, Agenzia delle Entrate: disporre la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
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Con ricorso notificato il 1° giugno 2024 Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10220240006305337000 dell'importo di euro 451,28, notificata il 2 aprile 2024, contenente l'iscrizione a ruolo n. 250160 2024, reso esecutivo il 08/01/2024 con la quale era stata comunicata l'irregolarità della dichiarazione dei redditi anno 2021, ex art.36-bis, D.P.R.600/1973.
Premetteva che in virtù di una serie di dichiarazioni integrative presentate per le annualità dal 2018 al 2021 dalle quali sarebbe scaturito un credito d'imposta conseguente ad una maggiore imposta sostitutiva versata pari a € 319,00, non riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate deposita proposta di conciliazione ex art.48 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546 nella quale “ritiene sussistenti i presupposti per riconoscere il credito d'imposta. Nel dettaglio in seguito all'udienza del 11/02/2025 le parti in causa hanno raggiunto un accordo conciliativo e l'Ufficio Territoriale ha conseguentemente provveduto alla correzione delle dichiarazioni “Unico Persone Fisiche” riconoscendo il credito d'imposta di € 319,00. Visto quanto precede, le Parti conciliano la controversia accettando reciprocamente la compensazione delle spese di giudizio”.
Per quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate con nota depositata in data 12/03/2025, prot. n.
500026/2025 in merito all'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in causa, la Corte in composizione monocratica rilevato che è venuta meno la materia del contendere;
visto l'art.46 D.Lgs.n.546/31.12.1992;
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese di giudizio compensate tra le parti.