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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 228/2024
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dall' ; CP_1
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 228/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
E
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
- RESISTENTI / NON COSTITUITI -
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 228/2024
E CON
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO - avente ad oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30/01/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_2
, la e
[...] Controparte_5
l' al fine di ottenere la condanna delle prime due al pagamento della CP_1 somma di € 3.996,60 pretesa a titolo di differenze retributive.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della CP_2
(che era subentrata nell'appalto affidato dalla
[...] [...] avente ad oggetto il servizio di portierato Controparte_5 presso le strutture residenziali per studenti universitari ubicate nel
Campus dell'Università di Catanzaro, sito in Località Germaneto) dal
01/09/2021 al 31/05/2023.
2. Si è costituito soltanto l' pure evocato in giudizio quale CP_1 litisconsorte necessario, avendo il ricorrente chiesto l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale.
2.1. Non si sono costituiti, invece, la Controparte_2
e la
[...] Controparte_5
.
[...]
3. Con le note di trattazione scritta depositate (per l'odierna udienza) in data 26/11/2025, parte ricorrente dava atto che nelle more le parti (in particolare, la sola per le resistenti) hanno concluso una CP_2 transazione, concordando altresì che l'odierno giudizio venga definito con
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 228/2024
la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite (si veda la scrittura privata del
10/12/2024 allegata alle note predette).
Parte ricorrente ha altresì prodotto la ricevuta “Emens” individuale ai fini della prova dell'avvenuto pagamento e accreditamento dei contributi per la voce retributiva ricevuta dal dipendente in fase conciliativa, CP_1 come da busta paga pure allegata alle note di trattazione scritta.
3.1. Peraltro, la (eventuale) irregolarità della denuncia contributiva evidenziata dall' nelle note di trattazione scritta depositate il CP_1
28/11/2025 (essendo stata detta denuncia erroneamente trasmessa dal datore di lavoro sulla mensilità 11/2024, vale a dire su periodo diverso a quello di effettiva prestazione dell'attività lavorativa e di effettivo riferimento delle differenze retributive di causa) non incide sulla cessazione della materia del contendere, trattandosi, appunto, di mera irregolarità sanabile in via amministrativa (ed essendo, d'altronde, l' CP_1 in possesso di tutti i dati necessari ai fini della regolarizzazione formale e della corretta imputazione dei contributi previdenziali).
4. Alla luce di quanto esposto, deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti (compreso l' che è stato evocato CP_1 in giudizio quale mero litisconsorte necessario e nei cui confronti non è stata avanzata domanda alcuna).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente e dall' ; CP_1
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 228/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Giampà e Luigi Giampà
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
E
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
- RESISTENTI / NON COSTITUITI -
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 228/2024
E CON
(C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO - avente ad oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30/01/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_2
, la e
[...] Controparte_5
l' al fine di ottenere la condanna delle prime due al pagamento della CP_1 somma di € 3.996,60 pretesa a titolo di differenze retributive.
Il ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della CP_2
(che era subentrata nell'appalto affidato dalla
[...] [...] avente ad oggetto il servizio di portierato Controparte_5 presso le strutture residenziali per studenti universitari ubicate nel
Campus dell'Università di Catanzaro, sito in Località Germaneto) dal
01/09/2021 al 31/05/2023.
2. Si è costituito soltanto l' pure evocato in giudizio quale CP_1 litisconsorte necessario, avendo il ricorrente chiesto l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi in favore dell'ente previdenziale.
2.1. Non si sono costituiti, invece, la Controparte_2
e la
[...] Controparte_5
.
[...]
3. Con le note di trattazione scritta depositate (per l'odierna udienza) in data 26/11/2025, parte ricorrente dava atto che nelle more le parti (in particolare, la sola per le resistenti) hanno concluso una CP_2 transazione, concordando altresì che l'odierno giudizio venga definito con
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 228/2024
la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite (si veda la scrittura privata del
10/12/2024 allegata alle note predette).
Parte ricorrente ha altresì prodotto la ricevuta “Emens” individuale ai fini della prova dell'avvenuto pagamento e accreditamento dei contributi per la voce retributiva ricevuta dal dipendente in fase conciliativa, CP_1 come da busta paga pure allegata alle note di trattazione scritta.
3.1. Peraltro, la (eventuale) irregolarità della denuncia contributiva evidenziata dall' nelle note di trattazione scritta depositate il CP_1
28/11/2025 (essendo stata detta denuncia erroneamente trasmessa dal datore di lavoro sulla mensilità 11/2024, vale a dire su periodo diverso a quello di effettiva prestazione dell'attività lavorativa e di effettivo riferimento delle differenze retributive di causa) non incide sulla cessazione della materia del contendere, trattandosi, appunto, di mera irregolarità sanabile in via amministrativa (ed essendo, d'altronde, l' CP_1 in possesso di tutti i dati necessari ai fini della regolarizzazione formale e della corretta imputazione dei contributi previdenziali).
4. Alla luce di quanto esposto, deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite nei rapporti tra tutte le parti (compreso l' che è stato evocato CP_1 in giudizio quale mero litisconsorte necessario e nei cui confronti non è stata avanzata domanda alcuna).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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