TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2026, n. 7229
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere

    L'amministrazione ha adeguatamente motivato, tenendo conto delle deduzioni della ricorrente e delle caratteristiche del bene, giustificando l'apposizione del vincolo a salvaguardia di ciò che resta del complesso culturale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990: eccesso di potere; difetto di istruttoria; presupposti erronei; illogicità

    Le caratteristiche del bene, pur con modifiche, sono ancora riconducibili alla tradizione architettonica e costruttiva locale e all'economia tradizionale, giustificando il vincolo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere

    L'amministrazione ha adeguatamente motivato, tenendo conto delle deduzioni della ricorrente e delle caratteristiche del bene, giustificando l'apposizione del vincolo a salvaguardia di ciò che resta del complesso culturale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990: eccesso di potere; difetto di istruttoria; presupposti erronei; illogicità

    Le caratteristiche del bene, pur con modifiche, sono ancora riconducibili alla tradizione architettonica e costruttiva locale e all'economia tradizionale, giustificando il vincolo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere

    L'amministrazione ha adeguatamente motivato, tenendo conto delle deduzioni della ricorrente e delle caratteristiche del bene, giustificando l'apposizione del vincolo a salvaguardia di ciò che resta del complesso culturale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990: eccesso di potere; difetto di istruttoria; presupposti erronei; illogicità

    Le caratteristiche del bene, pur con modifiche, sono ancora riconducibili alla tradizione architettonica e costruttiva locale e all'economia tradizionale, giustificando il vincolo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; eccesso di potere

    L'amministrazione ha adeguatamente motivato, tenendo conto delle deduzioni della ricorrente e delle caratteristiche del bene, giustificando l'apposizione del vincolo a salvaguardia di ciò che resta del complesso culturale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990: eccesso di potere; difetto di istruttoria; presupposti erronei; illogicità

    Le caratteristiche del bene, pur con modifiche, sono ancora riconducibili alla tradizione architettonica e costruttiva locale e all'economia tradizionale, giustificando il vincolo.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento

    La ricorrente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare l'assoluta identità delle situazioni paragonate. L'amministrazione ha avviato una ricognizione per un'azione di tutela corale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/04/2026, n. 7229
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7229
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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