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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6106/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Di Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011880082 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7503/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_2 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina - si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la società “Società_1 DI Ricorrente_1” S.p.A., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Rappresentante_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate/IO e contro l'Agenzia delle Entrate di Messina, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'intimazione di pagamento n. 29520259011880082/000, notificata a mezzo p.e.c. il 28 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate/IO ha richiesto il pagamento di un importo complessivo di euro
1.335.572,80, comprensivi di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica, di cui euro
206.395,69, (sempre comprensivi di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica), di competenza di questa Corte.
Il ricorrente precisava subito che la pretesa di euro 206.395,69 oggetto del presente ricorso è afferente i seguenti atti prodromici all'Intimazione di Pagamento, tutti concernenti tributi erariali:
1. cartella di pagamento n. 29520210034497865/000, notificata il 1 febbraio 2023, per l'anno d'imposta
2017, per un importo complessivo di euro 65.553,37 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
2. cartella di pagamento n. 29520220023981972/000, asseritamente notificata il 16 settembre 2022, per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di euro 53.519,28 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
3. cartella di pagamento n. 29520230032011600/000, asseritamente notificata il 21 novembre 2023, per l'anno d'imposta 2022, per un importo complessivo di euro 4.657,36 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
4. cartella di pagamento n. 29520230036382491/000, asseritamente notificata il 26 gennaio 2024, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 408,87 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
5. cartella di pagamento n. 29520240009766379/000, notificata il 3 aprile 2024, per gli anni d'imposta
2019 e 2020, per un importo complessivo di euro 82.468,71 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica.
Precisava ulteriormente che:
A.
avverso la cartella di pagamento n. 29520210034497865/000, per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di euro 65.553,37 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica, la Società ha presentato tempestivo ricorso innanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina, instaurando il giudizio rubricato sub R.G.R. n. 3666/2023. Il predetto giudizio di primo grado è stato deciso dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina, Sezione 1, con la sentenza n. 3119/2024, con la quale il ricorso della Società è stato rigettato;
sentenza impugnata.
B.
avverso la cartella di pagamento n. 29520240009766379/000, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, per un importo complessivo di euro 82.468,71 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica, la Società ha presentato tempestivo ricorso innanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di
Messina, instaurando il giudizio rubricato sub R.G.R. n. 2871/2024. Il predetto giudizio di primo grado è stato deciso dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina, Sezione 5, con la sentenza n. 1290/2025, emessa il 14 gennaio 2025 e depositata il 6 marzo 2025, con la quale il ricorso della Società è stato rigettato. Si evidenzia che avverso la sentenza 1290/2025 è ancora pendente il termine per interporre appello.
Ciò premesso il ricorrente chiede che il presente procedimento venga sospeso ex art. 295 c.p.c.
che testualmente dispone: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Peraltro, “Secondo il costante orientamento di questa Corte la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (Cass. n. 21765/2017; Cass., sez. un., n.8053/2014; Cass. n. 21396/12)”
(Cass., 19 ottobre 2018, n. 26429).
Si doleva, inoltre;
a) della inesistenza della notifica dell'Intimazione di Pagamento effettuata a mezzo p.e.c., per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina di riferimento;
b) dell'illegittimità dell'Intimazione di Pagamento per inesistenza della notifica effettuata a mezzo p.e.c., poiché notificata da un indirizzo p.e.c. del notificante non risultante dai pubblici registri;
c) della nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione d) della nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali nonché di mora;
e) della nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici indicati in premessa ai n.ri 2, 3 e 4;
f) della prescrizione degli importi richiesti a titolo di imposte indicati nel dettaglio del debito degli Atti
Prodromici indicati in premessa ai n.ri 2, 3 e 4.;
g) della prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi indicati nel dettaglio del debito dei singoli Atti Prodromici contenuti nell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio.
*** Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina faceva innanzitutto presente che le cartelle propedeutiche all'intimazione oggi impugnata si riferiscono a crediti erariali, già oggetto di ricorso tributario con sentenze di rigetto, una delle quali attualmente pendente in appello.
Evidenzia poi che l'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, in cui la decisione di una controversia costituisca l'inevitabile antecedente logico- giuridico dell'altra, mentre nel caso di specie, tale rapporto non sussiste. L'intimazione di pagamento impugnata non trae origine da un atto ancora sub iudice, bensì da una sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione, che ha reso legittima, in via provvisoria, l'iscrizione a ruolo dei due terzi dell'imposta, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992. In pendenza di giudizio di appello, infatti, l'Amministrazione è espressamente abilitata a procedere alla riscossione frazionata nei limiti previsti dalla norma citata, la quale configura un potere vincolato e doveroso, e non certo discrezionale.
***
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate/IO di Messina che, con l'articolato atto di controdeduzioni cui si fa formale ed integrale rinvio, negava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 295 c.
p.c. nonché il fondamento delle eccezioni formali proposte con il ricorso in esame, dando peraltro prova della regolare notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è accoglibile per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, in riferimento alle cartelle sub 1. e 2. – quelle già oggetto di giudizio da parte di questa Corte di Giustizia, conclusisi con sentenza di rigetto – per la non applicabilità dell'art. 295 c.p.c., perché esso regola la c.d. sospensione necessaria del processo, che impone al giudice di sospendere la causa se la decisione dipende da un'altra controversia (pregiudicante) pendente, al fine di evitare conflitti di giudicati.
La Corte di Cassazione chiarisce che la sospensione è obbligatoria solo per un nesso tecnico-giuridico di pregiudizialità in senso stretto, esistente solo laddove l'esito di una causa è presupposto indispensabile dell'altra e non per semplici connessioni logiche, richiedendo la pendenza di entrambe le cause.
Nello specifico del contenzioso tributario, la norma è applicabile solo nel caso in cui tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, cioè solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall' art. 337.2 c.p.c. ovvero decidere in senso difforme (v. Cass., Sez. 5^, sent. 25 marzo 2024, n. 7952).
E tuttavia, a sua volta, la sospensione facoltativa è applicabile quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, il giudice ritenga che la decisione possa essere riformata. Ma, certo, non è questo il caso: non tanto perché non sussiste alcuna ragionevole prognosi positiva alla luce delle motivazioni delle sentenze succitate, quanto perché manca proprio il presupposto giuridico su cui si fondano le norme citate. Qui si tratta sempre dello stesso giudizio che ha trovato uno degli esiti processuali previsti dalla legge, rispetto al quale la parte soccombente ha la facoltà dell'appello secondo la naturale progressione della giurisdizione;
non ci sono due diversi giudizi – ancorché aventi il medesimo oggetto – tra loro legati da un rapporto di pregiudizialità, con il pericolo di un conflitto di giudicati che il sistema giustamente aborre.
Quanto alle cartelle sub 3., 4. e 5., giova seguire l'ordine prescelto dal ricorrente in ordine alle doglianze formali.
Inesistenza della notifica dell'Intimazione di Pagamento effettuata a mezzo p.e.c., per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina di riferimento e sua illegittimità per inesistenza della notifica effettuata a mezzo p.e.c., poiché notificata da un indirizzo p.e.c. del notificante non risultante dai pubblici registri - punti a) e b):
La Corte di Cassazione, valorizzando le disposizioni dettate dall'art.
1.1.c), f) ed i-ter) d.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")
», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che « nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass.
08/07/2020, n. 14402). Donde non è dato riscontrare alcun vizio della notifica per tale ragione.
Quanto all'indirizzo PEC, la notifica dell'atto impugnato è valida alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione di data 16 gennaio 2023, n. 982 (e, ancor prima, di quella n. 15979/2022) secondo la quale laddove l'Amministrazione abbia utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non si verifica alcuna nullità quando l'atto notificato consenta comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese – come nel caso di specie – senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3bis.1 legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli Avvocati.
In buona sostanza non vi è alcun obbligo di sottoscrizione digitale della copia informatica della cartella di pagamento, originariamente in formato cartaceo, notificata tramite PEC dall'Agente della riscossione (v.
Cass., sent. 18 ottobre 2023 n. 28852).
Questo perché non è revocabile in dubbio – data la sua natura, la sua forma, il suo contenuto e l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento – l'autenticità e la provenienza della cartella medesima.
Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione, anche in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali nonché di mora - punti c) e d);
Le 81 pagine dell'atto impugnato, contenente l'indicazione degli antecedenti causali dello stesso, la data della loro regolare notifica, la natura e gli importi dei tributi omessi, esauriscano ogni obbligo motivazionale che in questo caso ha la sola funzione di invitare il contribuente, una volta ancora, all'adempimento dei propri obblighi fiscali sulla base di quanto comunicatogli dall'Agenzia delle Entrate;
obblighi – giova rammentare – che discendono direttamente dalla Carta posta a fondamentale presidio del nostro Stato democratico.
E ciò a prescindere dal fatto che l'atto impugnato ha raggiunto lo scopo cui è destinato, il che ne esclude la nullità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 160 e 156.3 c.p.c.
D'altra parte, come è stato giustamente osservato, 'la funzione che il Legislatore ha voluto attribuire all'avviso di intimazione non è quella di portare il contribuente a conoscenza dell'obbligazione tributaria, bensì quella di rinnovare allo stesso l'invito al pagamento di somme già motivatamente richieste con la notifica della cartella di pagamento'.
Quanto all'altra questione, la Corte di Cassazione, Sez. V^, con l'ordinanza di data 5 novembre 2021, n.
31960 (Pres. Chindemi) ha statuito che è legittimo il riferimento al calcolo degli interesse maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici indicati in sub 2, 3 e 4 del ricorso;
prescrizione degli importi richiesti a titolo di imposte ed a titolo di sanzioni ed interessi - punti e), f)
e g).
Con l'atto di controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate/IO di Messina sono state prodotte le prove della notifica delle cartelle di pagamento de quibus:
® quella n. 29520220023981972/000, riferita all'anno d'imposta 2017, è stata notificata in data
16.9.2022 a mezzo PEC (v. all. 7);
® quella n. 29520230032011600/000, riferita all'anno d'imposta 2022, è stata notificata in data
21.11.2023 a mezzo PEC (v. all. 9);
® quella n. 29520230036382491/000, riferita all'anno d'imposta 2019, è stata notificata in data
26/01/2024 a mezzo PEC (v. all.11).
E la Corte di Cassazione, Sez. V^, con l'ordinanza di data 29 novembre 2023, n. 33213, ha definitivamente statuito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale – come nel caso degli interessi e delle sanzioni - non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.
E neanche l'applicazione degli interessi e delle sanzioni è estinta per prescrizione, attesa la sospensione dei termini dell'esecuzione prevista dall'art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') che, dopo aver statuito al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 547 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento.
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 5.627,00 oltre accessori di legge.
Messina, 15 dicembre 2025.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RUBERTO CARMELO, Presidente e Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
SCAVUZZO UGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6106/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Nominativo_1 Di Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011880082 IMPOSTE VARIE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7503/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Nominativo_2 insiste nei motivi esposti nel ricorso. Resistente/Appellato: il rappr. di Ag. Entrate - Dir. Prov. Messina - si riporta alle proprie deduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso la società “Società_1 DI Ricorrente_1” S.p.A., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra Rappresentante_1, in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Messina, agiva contro l'Agenzia delle Entrate/IO e contro l'Agenzia delle Entrate di Messina, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'intimazione di pagamento n. 29520259011880082/000, notificata a mezzo p.e.c. il 28 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate/IO ha richiesto il pagamento di un importo complessivo di euro
1.335.572,80, comprensivi di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica, di cui euro
206.395,69, (sempre comprensivi di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica), di competenza di questa Corte.
Il ricorrente precisava subito che la pretesa di euro 206.395,69 oggetto del presente ricorso è afferente i seguenti atti prodromici all'Intimazione di Pagamento, tutti concernenti tributi erariali:
1. cartella di pagamento n. 29520210034497865/000, notificata il 1 febbraio 2023, per l'anno d'imposta
2017, per un importo complessivo di euro 65.553,37 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
2. cartella di pagamento n. 29520220023981972/000, asseritamente notificata il 16 settembre 2022, per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di euro 53.519,28 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
3. cartella di pagamento n. 29520230032011600/000, asseritamente notificata il 21 novembre 2023, per l'anno d'imposta 2022, per un importo complessivo di euro 4.657,36 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
4. cartella di pagamento n. 29520230036382491/000, asseritamente notificata il 26 gennaio 2024, per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 408,87 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica;
5. cartella di pagamento n. 29520240009766379/000, notificata il 3 aprile 2024, per gli anni d'imposta
2019 e 2020, per un importo complessivo di euro 82.468,71 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica.
Precisava ulteriormente che:
A.
avverso la cartella di pagamento n. 29520210034497865/000, per l'anno d'imposta 2017, per un importo complessivo di euro 65.553,37 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica, la Società ha presentato tempestivo ricorso innanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina, instaurando il giudizio rubricato sub R.G.R. n. 3666/2023. Il predetto giudizio di primo grado è stato deciso dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina, Sezione 1, con la sentenza n. 3119/2024, con la quale il ricorso della Società è stato rigettato;
sentenza impugnata.
B.
avverso la cartella di pagamento n. 29520240009766379/000, per gli anni d'imposta 2019 e 2020, per un importo complessivo di euro 82.468,71 comprensivo di interessi di mora, oneri della riscossione e diritti di notifica, la Società ha presentato tempestivo ricorso innanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di
Messina, instaurando il giudizio rubricato sub R.G.R. n. 2871/2024. Il predetto giudizio di primo grado è stato deciso dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Messina, Sezione 5, con la sentenza n. 1290/2025, emessa il 14 gennaio 2025 e depositata il 6 marzo 2025, con la quale il ricorso della Società è stato rigettato. Si evidenzia che avverso la sentenza 1290/2025 è ancora pendente il termine per interporre appello.
Ciò premesso il ricorrente chiede che il presente procedimento venga sospeso ex art. 295 c.p.c.
che testualmente dispone: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Peraltro, “Secondo il costante orientamento di questa Corte la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (Cass. n. 21765/2017; Cass., sez. un., n.8053/2014; Cass. n. 21396/12)”
(Cass., 19 ottobre 2018, n. 26429).
Si doleva, inoltre;
a) della inesistenza della notifica dell'Intimazione di Pagamento effettuata a mezzo p.e.c., per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina di riferimento;
b) dell'illegittimità dell'Intimazione di Pagamento per inesistenza della notifica effettuata a mezzo p.e.c., poiché notificata da un indirizzo p.e.c. del notificante non risultante dai pubblici registri;
c) della nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione d) della nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto di motivazione in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali nonché di mora;
e) della nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici indicati in premessa ai n.ri 2, 3 e 4;
f) della prescrizione degli importi richiesti a titolo di imposte indicati nel dettaglio del debito degli Atti
Prodromici indicati in premessa ai n.ri 2, 3 e 4.;
g) della prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzioni ed interessi indicati nel dettaglio del debito dei singoli Atti Prodromici contenuti nell'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio.
*** Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Messina faceva innanzitutto presente che le cartelle propedeutiche all'intimazione oggi impugnata si riferiscono a crediti erariali, già oggetto di ricorso tributario con sentenze di rigetto, una delle quali attualmente pendente in appello.
Evidenzia poi che l'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, in cui la decisione di una controversia costituisca l'inevitabile antecedente logico- giuridico dell'altra, mentre nel caso di specie, tale rapporto non sussiste. L'intimazione di pagamento impugnata non trae origine da un atto ancora sub iudice, bensì da una sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione, che ha reso legittima, in via provvisoria, l'iscrizione a ruolo dei due terzi dell'imposta, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546/1992. In pendenza di giudizio di appello, infatti, l'Amministrazione è espressamente abilitata a procedere alla riscossione frazionata nei limiti previsti dalla norma citata, la quale configura un potere vincolato e doveroso, e non certo discrezionale.
***
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate/IO di Messina che, con l'articolato atto di controdeduzioni cui si fa formale ed integrale rinvio, negava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 295 c.
p.c. nonché il fondamento delle eccezioni formali proposte con il ricorso in esame, dando peraltro prova della regolare notifica degli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è accoglibile per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, in riferimento alle cartelle sub 1. e 2. – quelle già oggetto di giudizio da parte di questa Corte di Giustizia, conclusisi con sentenza di rigetto – per la non applicabilità dell'art. 295 c.p.c., perché esso regola la c.d. sospensione necessaria del processo, che impone al giudice di sospendere la causa se la decisione dipende da un'altra controversia (pregiudicante) pendente, al fine di evitare conflitti di giudicati.
La Corte di Cassazione chiarisce che la sospensione è obbligatoria solo per un nesso tecnico-giuridico di pregiudizialità in senso stretto, esistente solo laddove l'esito di una causa è presupposto indispensabile dell'altra e non per semplici connessioni logiche, richiedendo la pendenza di entrambe le cause.
Nello specifico del contenzioso tributario, la norma è applicabile solo nel caso in cui tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, cioè solo allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall' art. 337.2 c.p.c. ovvero decidere in senso difforme (v. Cass., Sez. 5^, sent. 25 marzo 2024, n. 7952).
E tuttavia, a sua volta, la sospensione facoltativa è applicabile quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, il giudice ritenga che la decisione possa essere riformata. Ma, certo, non è questo il caso: non tanto perché non sussiste alcuna ragionevole prognosi positiva alla luce delle motivazioni delle sentenze succitate, quanto perché manca proprio il presupposto giuridico su cui si fondano le norme citate. Qui si tratta sempre dello stesso giudizio che ha trovato uno degli esiti processuali previsti dalla legge, rispetto al quale la parte soccombente ha la facoltà dell'appello secondo la naturale progressione della giurisdizione;
non ci sono due diversi giudizi – ancorché aventi il medesimo oggetto – tra loro legati da un rapporto di pregiudizialità, con il pericolo di un conflitto di giudicati che il sistema giustamente aborre.
Quanto alle cartelle sub 3., 4. e 5., giova seguire l'ordine prescelto dal ricorrente in ordine alle doglianze formali.
Inesistenza della notifica dell'Intimazione di Pagamento effettuata a mezzo p.e.c., per violazione e/o inosservanza della speciale disciplina di riferimento e sua illegittimità per inesistenza della notifica effettuata a mezzo p.e.c., poiché notificata da un indirizzo p.e.c. del notificante non risultante dai pubblici registri - punti a) e b):
La Corte di Cassazione, valorizzando le disposizioni dettate dall'art.
1.1.c), f) ed i-ter) d.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68 e dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha ripetutamente affermato che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")
», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che « nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass.
08/07/2020, n. 14402). Donde non è dato riscontrare alcun vizio della notifica per tale ragione.
Quanto all'indirizzo PEC, la notifica dell'atto impugnato è valida alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione di data 16 gennaio 2023, n. 982 (e, ancor prima, di quella n. 15979/2022) secondo la quale laddove l'Amministrazione abbia utilizzato un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non si verifica alcuna nullità quando l'atto notificato consenta comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese – come nel caso di specie – senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3bis.1 legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli Avvocati.
In buona sostanza non vi è alcun obbligo di sottoscrizione digitale della copia informatica della cartella di pagamento, originariamente in formato cartaceo, notificata tramite PEC dall'Agente della riscossione (v.
Cass., sent. 18 ottobre 2023 n. 28852).
Questo perché non è revocabile in dubbio – data la sua natura, la sua forma, il suo contenuto e l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento – l'autenticità e la provenienza della cartella medesima.
Nullità dell'Intimazione di Pagamento per difetto assoluto e/o carenza di motivazione, anche in ordine all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi legali nonché di mora - punti c) e d);
Le 81 pagine dell'atto impugnato, contenente l'indicazione degli antecedenti causali dello stesso, la data della loro regolare notifica, la natura e gli importi dei tributi omessi, esauriscano ogni obbligo motivazionale che in questo caso ha la sola funzione di invitare il contribuente, una volta ancora, all'adempimento dei propri obblighi fiscali sulla base di quanto comunicatogli dall'Agenzia delle Entrate;
obblighi – giova rammentare – che discendono direttamente dalla Carta posta a fondamentale presidio del nostro Stato democratico.
E ciò a prescindere dal fatto che l'atto impugnato ha raggiunto lo scopo cui è destinato, il che ne esclude la nullità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 160 e 156.3 c.p.c.
D'altra parte, come è stato giustamente osservato, 'la funzione che il Legislatore ha voluto attribuire all'avviso di intimazione non è quella di portare il contribuente a conoscenza dell'obbligazione tributaria, bensì quella di rinnovare allo stesso l'invito al pagamento di somme già motivatamente richieste con la notifica della cartella di pagamento'.
Quanto all'altra questione, la Corte di Cassazione, Sez. V^, con l'ordinanza di data 5 novembre 2021, n.
31960 (Pres. Chindemi) ha statuito che è legittimo il riferimento al calcolo degli interesse maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale (proveniente dal precedente atto impositivo o da dichiarazione dello stesso contribuente) e il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione.
Nullità dell'Intimazione di Pagamento per omessa notifica degli Atti Prodromici indicati in sub 2, 3 e 4 del ricorso;
prescrizione degli importi richiesti a titolo di imposte ed a titolo di sanzioni ed interessi - punti e), f)
e g).
Con l'atto di controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate/IO di Messina sono state prodotte le prove della notifica delle cartelle di pagamento de quibus:
® quella n. 29520220023981972/000, riferita all'anno d'imposta 2017, è stata notificata in data
16.9.2022 a mezzo PEC (v. all. 7);
® quella n. 29520230032011600/000, riferita all'anno d'imposta 2022, è stata notificata in data
21.11.2023 a mezzo PEC (v. all. 9);
® quella n. 29520230036382491/000, riferita all'anno d'imposta 2019, è stata notificata in data
26/01/2024 a mezzo PEC (v. all.11).
E la Corte di Cassazione, Sez. V^, con l'ordinanza di data 29 novembre 2023, n. 33213, ha definitivamente statuito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale – come nel caso degli interessi e delle sanzioni - non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.
E neanche l'applicazione degli interessi e delle sanzioni è estinta per prescrizione, attesa la sospensione dei termini dell'esecuzione prevista dall'art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto 'Cura Italia') che, dopo aver statuito al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 547 che, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento.
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 5.627,00 oltre accessori di legge.
Messina, 15 dicembre 2025.