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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/11/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
UE Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 442 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 797/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Noemi Cova, in virtù di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma, Rep. n. 37875/7313, Persona_1
- resistente –
Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 21/11/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) – previo accertamento negativo dell'indebito di cui al provvedimento impugnato revocare e/o annullare il provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza comunicato a
con nota 27 maggio 2024 prestazione pratica n° Parte_1 Controparte_2
18656593 nonché gli atti presupposti e conseguenti disapplicando gli atti contrastanti alla legge e dichiarare illegittima la richiesta di ripetizione della somma di € 6.260,89 relative alle mensilità di rdc erogate dall' da settembre 2022 a marzo 2023; CP_1
b) – per l'effetto, confermato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza richiesto, accertare e dichiarare il diritto di per le mensilità sospese ossia dal mese di aprile Parte_1
1 2023 compreso al mese di agosto 2023, data di cessazione del diritto alla percezione del rdc sulla base della domanda ad effetto annuale;
c) - emettere le conseguenti condanne di pagamento a carico dell' a favore di CP_1 [...]
con maggiorazioni di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione a percepire ogni Parte_1
singola mensilità al saldo effettivo;
d - In ogni caso con vittoria di spese diritti e onorari di causa, da maggiorare di oneri di legge spese forf. 15% IVA e CNA di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti avvocati antistatari tenendo conto della maggiorazione dovuta per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del
D.M. 55/2014 comma 1 bis.
e - in caso di reiezione della domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del ricorrente in quanto il suo reddito non supera i limiti di cui all'art. 152 disp. di att.
c.p.c. così come modificato dal d.l. 269/03 come da dichiarazione sostitutiva con valore di autocertificazione dei redditi allegata al ricorso introduttivo e ad esso connessa in quanto contenuta nella medesima busta telematica”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: rigettare siccome infondate in fatto e diritto tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiarare il diritto dell' alla ripetizione della somma di €. 6.260,89 a CP_1
titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza per il periodo da settembre 2022 a marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.10.2024, ha adito l'intestato Tribunale in Parte_1
funzione di giudice del lavoro per far accertare l'illegittimità e ottenere l'annullamento del provvedimento di Oristano, comunicatogli con nota del 27.05.2024 Controparte_3
ricevuta il 17.06.2024, con cui era stata disposta la revoca/decadenza della prestazione
[...]
pratica n. 18656593 e gli era stata conseguentemente richiesta la restituzione delle CP_4
somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo dal settembre 2022 al marzo 2023, per l'importo complessivo di € 6.260,89, per mancata variazione occupazionale entro 30 giorni ex art. 3, comma 8 D.L. 4/2019.
Ha allegato di avere correttamente inoltrato la domanda di reddito di cittadinanza per gli anni 2022-
2023, in quanto in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge per nucleo familiare, e di avere legittimamente fruito della prestazione da settembre 2022 a marzo 2023, senza che fosse intervenuta alcuna variazione del nucleo familiare, che, ora come allora, era composto dai genitori dell'esponente e e dalla sorella . Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
2 L'unica variazione reddituale verificatasi nel periodo considerato era quella relativa all'attività lavorativa svolta da , la quale, dal 6 al 31 agosto 2022, aveva svolto attività in forza di Persona_2
contratto di lavoro intermittente part time, percependo per tale attività la somma lorda di € 441,00.
Pertanto, trattandosi di attività lavorativa svolta in maniera del tutto occasionale e per poco più di venti giorni, dalla allora ancora minorenne studentessa soggetta alle scuole Persona_2 dell'obbligo, per un importo esiguo tale da non comportare il superamento della soglia del requisito patrimoniale e reddituale per la concessione del beneficio, non era previsto alcun obbligo di comunicazione, come peraltro ricavabile dalla stessa circolare 43/2019 (secondo cui “non devono CP_1
essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia”), essendo intervenuto lo stesso legislatore nel 2023, tramite la riformulazione dell'art. 3 comma 8 D.L. 4/2019, precisando che “Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi”.
Ad ogni modo, la norma invocata (art. 3 comma 8 D.L. 4/2019), non prevede che dalla eventuale omessa comunicazione derivi per ciò solo la decadenza dal beneficio e, in ogni caso, lo aveva Pt_1
provveduto a trasmettere la relativa comunicazione con l'apposito modulo, in data 26.04.2023.
La parte ricorrente ha quindi concluso domandando l'annullamento del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza comunicato con nota 27.05.2024 e, per l'effetto, affinché venisse dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione della somma di € 6.260,89 relative alle mensilità di RDC erogate da settembre 2022 a marzo 2023, nonché il diritto di percepire le mensilità sospese a far data dal mese di aprile 2023, con conseguente condanna dell' al pagamento delle relative somme. CP_1
2. L' si è costituito in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e domandandone il CP_1
rigetto. Ha sostenuto la legittimità del proprio operato, in quanto la revoca del RDC ed il correlativo recupero delle somme indebitamente erogate trovavano fondamento dell'omessa comunicazione da parte del ricorrente dell'avvio di attività lavorativa nel termine decadenziale di 30 giorni previsto dalle circolari emanate dall' in conformità al dettato dell'art. 3, comma 8 del D.L. n. 4/2019, avendo CP_1 lo provveduto alla comunicazione solo nell'aprile 2023, a fronte di un'attività lavorativa di Pt_1
natura subordinata intermittente svolta da appartenente al nucleo familiare beneficiario Persona_2
del RDC, a far data dal 1.8.2022.
Inoltre, l'art. 7 del medesimo D.L. n. 4/2019 disponeva la revoca del beneficio in questione, con efficacia retroattiva, in seguito all'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare del beneficiario.
3 Non meritava adesione la pretesa avversaria di ricondurre il rapporto di lavoro intermittente di nella categoria del contratto di prestazione occasionale, in relazione al quale la circolare Persona_2
43/2019 non prevede obblighi di comunicazione, in quanto il lavoratore occasionale è colui che offre servizi o prestazioni senza subordinazione con il committente, svolgendo il lavoro in modo autonomo e senza continuità, non potendosi pertanto ricondurre a tale tipologia il lavoro intermittente, che presenta i connotati della subordinazione.
Né avrebbe potuto trovare applicazione la modifica legislativa di cui al citato comma 8 ad opera della Legge n. 197 del 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), trattandosi di disposizione entrata in vigore solo a far data dal 1° gennaio 2023 e dunque inapplicabile per il caso di violazioni già commesse nel periodo precedente, come nel caso di specie.
Quanto al richiamato principio dell'irretroattività dell'indebito assistenziale, riconnesso alla buona fede, id est alla tutela dell'affidamento del percipiente, la regola secondo cui cui l'indebito assistenziale
è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge non poteva trovare applicazione, sussistendo norme specifiche – in particolare, il citato art.
7 - che prevedono un meccanismo tipicamente sanzionatorio di revoca con efficacia retroattiva.
Infine, l' previdenziale ha sostenuto, citando al riguardo giurisprudenza penale, che la CP_1
decadenza interviene quale conseguenza immediata della stessa falsità della DSU ovvero dell'omissione di informazioni dovute, anche parziali, indipendentemente dalla effettiva sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, non potendo essere lasciata al cittadino beneficiario la scelta su cosa comunicare e cosa omettere, in quanto il principio di leale cooperazione tra cittadino e amministrazione, improntato alla massima trasparenza, impone la comunicazione veritiera e tempestiva di tutte le circostanze rilevanti ai fini del controllo, da parte dell'amministrazione erogante, sulla sussistenza dei presupposti per la concessione e il mantenimento del beneficio.
Ha quindi concluso domandando il rigetto del ricorso, previa declaratoria del diritto dell' alla CP_1 ripetizione della somma di €. 6.260,89 a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza per il periodo da settembre 2022 a marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
4 L' fonda la richiesta di ripetizione di indebito sulle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 8 e CP_1
7, comma 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28.03.2019, n. 26.
L'art. 3, comma 8 stabilisce che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9 - bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a CP_1 disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
L'art. 7, in tema di sanzioni, dopo avere previsto al comma 2 che l'omessa comunicazione delle variazioni di reddito o di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio costituisce reato, al comma 4 dispone: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
La disposizione testè richiamata ricollega dunque la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito all'omessa comunicazione dell'avvio di una attività di lavoro dipendente da parte di uno dei componenti del nucleo familiare (art. 7 comma 4).
Nessuna conseguenza è invece prevista espressamente dalla disposizione in esame in caso di tardiva comunicazione.
Al riguardo, l'art. 3, comma 8, dopo avere stabilito che il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art.
9 - bis del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, che, conseguentemente, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso, ha demandato all' la definizione delle modalità attraverso CP_1 le quali l'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' . CP_1
L' ha quindi individuato le modalità di comunicazione dell'avvio di attività di lavoro CP_1
dipendente con la circolare 43 del 20.03.2019, stabilendo all'art. 8, punto C.1), che: “… In caso di
5 variazione della condizione occupazionale, nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività e il suddetto reddito devono essere comunicati tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, trasmesso all' per il tramite dei CAF, CP_1
“entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio” (doc. 06 p. resistente).
Le indicazioni già fornite con la circolare n. 43 del 2019 sono state integrate dalla successiva circolare n. 100 del 05.07.2019 (doc. 07 p. resistente). Con riguardo al termine per la CP_1
comunicazione delle variazioni reddituali derivanti dallo svolgimento di attività dipendente, è stato confermato che la comunicazione deve avvenire attraverso il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” nel termine di trenta giorni dall'avvio dell'attività, senza che sia stata tuttavia espressamente confermata la sanzione della decadenza, in caso di mancato rispetto del termine. È vero che la stessa circolare n.
100/2019 ha confermato la validità delle indicazioni fornite con la precedente circolare n. 43/2019, ma solo “per quanto qui non espressamente richiamato”. Poiché la disciplina della comunicazione delle variazioni reddituali è stata espressamente richiamata dalla circolare n. 100/2019, all'art. 7, deve ritenersi che sia venuta meno la sanzione della decadenza, che la precedente circolare ricollegava al mancato rispetto del termine di trenta giorni.
Anche nel messaggio n. 625 del 9.02.2022 nulla è stato previsto in tal senso, essendo stato CP_1 unicamente confermato il termine di trenta giorni per la trasmissione del modello “Rdc – Com Esteso” per le attività di lavoro dipendente (doc. 08 p. resistente).
Anche a voler ritenere che la conseguenza della decadenza sia stata confermata dalle circolari successive alla n. 43/2019, in ogni caso l'art. 3, comma 8, cit., ha solo disposto che fosse l' a CP_1
definire le modalità di trasmissione delle comunicazioni, senza tuttavia stabilire la sanzione della decadenza dal beneficio in conseguenza del mancato rispetto del termine fissato dall'ente.
La correttezza di tale interpretazione è corroborata dal raffronto tra il comma 8 e il comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019, in quanto il comma 9, a differenza del comma precedente, prevede espressamente, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività
d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, che l'omessa comunicazione all' della variazione dell'attività “entro il CP_1 giorno antecedente all'inizio della stessa” è “a pena di decadenza dal beneficio”.
Si è visto, inoltre, come l'art. 7, comma 4 ricolleghi la revoca unicamente alla omessa comunicazione, sicché, in applicazione del principio di legalità in materia sanzionatoria e di quello di
6 proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto contestato, si deve escludere che la conseguenza della revoca con efficacia retroattiva possa estendersi al caso di comunicazione effettuata tardivamente.
Sulla scorta di tali considerazioni, la scrivente reputa, pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti non univoci sul punto, che non essendo previsto dalla disciplina normativa applicabile al caso in esame alcun termine posto a pena di decadenza per le comunicazioni obbligatorie da parte dei beneficiari (in tal senso v. Trib. Bari, 18.03.2025, n. 1103), la revoca del beneficio da parte dell' CP_1
nel caso di specie debba essere considerata illegittima, atteso che, pacificamente, il ricorrente ha provveduto alla comunicazione del reddito (441 euro) derivante dallo svolgimento di attività lavorativa da parte della sorella seppure oltre il termine di trenta giorni dall'avvio dell'attività Persona_2
lavorativa il 6.08.2022 (doc. 11 all. ricorso), tramite modello trasmesso in data 26.04.2023.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, poiché è pacifico che la variazione reddituale non ha inciso nell'an e nel quantum sul diritto a ricevere la prestazione in oggetto da parte del nucleo familiare del ricorrente beneficiario, deve essere accertata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di ripetizione della somma di € 6.260,89 relativamente alle mensilità del reddito di cittadinanza erogate dall' da settembre 2022 a marzo 2023 e l' deve essere condannato CP_1 CP_1 all'erogazione in favore del ricorrente delle mensilità dal mese di aprile 2023 fino al mese di agosto
2023, oltre agli interessi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
5. Le spese sono compensate, in considerazione della obiettiva scarsa chiarezza delle disposizioni normative qui esaminate e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, in assenza di precedenti specifici della giurisprudenza di legittimità in ordine alle conseguenze della tardiva comunicazione delle variazioni reddituali ex art. 3, comma 8 D.L. n. 4/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo del ricorrente di ripetizione della somma di € 6.260,89 relativamente alle mensilità del reddito di cittadinanza erogate dall' da settembre 2022 a marzo 2023 e condanna l' all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 CP_1
delle mensilità dal mese di aprile 2023 fino al mese di agosto 2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Oristano, il 21/11/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa UE Mighela
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