TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2803 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1985/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Schito n. 127, Parte_1
(C.F.: ), rapp.to e difeso dagli avv.ti Avv. Angela Cuomo e dall'Avv. Rosaria Cinque, C.F._1 presso il loro studio elett.te dom.to in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Denza n. 21 giusto mandato calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...] Castellammare di Controparte_1
Stabia (NA), (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Savarese con studio in C.F._2
Trecase (NA), alla via I Trav Bosco del Monaco n. 2, presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 1.12.2025, i difensori rappresentano che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedono che il Tribunale lo recepisca.
Il P.M., in data 05.12.2025 ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 19.05.2025, chiedeva di pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito a carico della sig.ra e di disporre a suo carico unicamente il Controparte_2 mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo di euro 250,00 mensili (per 12 mensilità), Per_1 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e nulla in ordine al mantenimento della sig.ra con condanna alle spese. Controparte_1
Il ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
12/10/1991 nel Comune di Castellammare di Stabia (Na) e che la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in
Castellammare di Stabia (NA) nell'immobile di proprietà della sig.ra e sito in Controparte_1
Castellammare di Stabia alla Via Schito n. 127; che dall'unione sono nati i figli: (il 13/02/1991) Per_2 attualmente residente in provincia di Como nel comune di Albese Concassano, (il 13/08/1999) ed Per_3
(nato il [...]); che gli ultimi due vivono con la madre presso la casa familiare. Per_1
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla richiesta di separazione personale dei Controparte_1 coniugi, mentre contestava la domanda di addebito formulata da parte avversa. La resistente, infatti, chiedeva in via riconvenzionale, di accertare le gravi violazioni dei doveri coniugali da parte del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig. ai sensi dell'art. 151 co. 2 Parte_1
c.c., di porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 400,00 Parte_1 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre l'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici Istat, oltre spese straordinarie occorrende, nella misura proporzionale alla posizione reddituale dei coniugi;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 1.12.2025, i difensori delle parti rappresentavano che queste ultime avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nei termini seguenti e riportato a verbale: rinuncia alle reciproche domande di addebito della separazione;
assunzione da parte di Parte_1
Con dell'obbligo di versare mensilmente alla signora la somma di euro 250,00, a titolo di CP_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, oltre rivalutazione ISTAT Per_1 come per legge, ed assunzione dell'obbligo da parte di di versare mensilmente alla signora Parte_1 [...] la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, oltre rivalutazione ISTAT come CP_1 legge.
Il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva che i rapporti tra le parti fossero regolamentati in base alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e riportato nel verbale e riservava la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le conclusioni di sua competenza.
Il P.M., con parere del 05.12.2025, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2 Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal giudice delegato in sede di comparizione parti, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In ordine alle ulteriori statuizioni accessorie, relative alle condizioni della separazione, le parti sono addivenute ad un accordo che, non contrastando con norme inderogabili, può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
In particolare, da quanto dedotto dalle parti in udienza e dalla documentazione allegata, è emerso che il ricorrente adesso è in pensione e percepisce al mese euro 2.050,00; non ha altre fonti di reddito, Parte_1 nè beni immobili di proprietà; vive separato dalla moglie già da due anni.
La resistente invece ha dichiarato che la casa dove vive con il figlio è di sua Controparte_1 Per_1 proprietà; di aver lavorato solo nel periodo estivo come commessa, con un contratto tempo determinato, con una paga di euro 1.200,00 e che percepirà la disoccupazione per 95 giorni.
Entrambi i coniugi danno dichiarato che il terzogenito che è l'unico dei figli che non ha Per_1 un'autonomia economica.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19/02/1969, , nata a [...] il [...]; Parte_2
-nulla dispone in ordine alla domanda di addebito della separazione proposta in via principale da Pt_1
e in via riconvenzionale da attesa la reciproca rinuncia alle dette domande
[...] Controparte_1 da parte di entrambi i coniugi;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, la somma di euro Per_1
250,00, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento di quest'ultima, l'assegno mensile di euro 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT come legge;
3 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 74, parte I, serie /, dei registri di matrimonio dell'anno 1991);
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 09.12.2025
il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
4