Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 23/12/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla ha emesso la seguente SENTENZA 373/2025 nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. 67786 depositato il 3 dicembre 2020, proposto da:
L. A. V. S., C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso in riassunzione, dall'avv. Carmelo Faraci presso il cui studio, sito in Catania nella via Giacomo Leopardi n. 132, è elettivamente domiciliato Contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante protempore, costituito con la Direzione Generale della Previdenza Militare
Esaminati gli atti ed i documenti della causa;
Udite le parti nella pubblica udienza del 24 ottobre 2025, come da verbale di udienza;
FATTO
1)- L. A. V. S., in servizio obbligatorio di leva presso l’Aeronautica militare dal 25/10/1993 al 24/10/1994, impugnava con il ricorso introduttivo del presente giudizio il decreto n. 9 del 19/1/2018 del Ministero della Difesa, che, nel respingere la domanda amministrativa del 04/2/2015, riteneva la patologia “documentata discopatia C5-C6 a modica incidenza funzionale con note EMG di sofferenza muscolare neurogenica cronica nel distretto C6” non interdipendente con l’infermità “discopatia L2-L3 e L5-S1 in soggetto con segni EMG di sofferenza neurogena cronica a dx di L5 senza in atto segni di denervazione”; il ricorrente, pertanto, chiedeva la pensione privilegiata di VI categoria, a decorrere dal 16/12/2004.
Il Ministero della Difesa contestava le tesi del ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
Questa Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 312 del 2022, dopo avere interpellato con ordinanza n. 445 del 2021 il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, respingeva il ricorso.
Con la sentenza n. 210/2022 la locale Sezione di appello, accogliendo l’impugnazione proposta dal L., “tenuto conto dell’evidente contraddizione nella motivazione della sentenza n. 312 del 2022, con l’impossibilità di comprendere la ratio decidendi a base del rigetto del ricorso”, annullava la summenzionata sentenza n. 312 del 2022 con rimessione degli atti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 170 c.g.c., a questa Sezione di primo grado, in diversa composizione, “per il giudizio di merito e la pronuncia sulle spese del grado di appello”.
2)- Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023, il ricorrente, con il patrocinio di altro difensore, ha riassunto il giudizio e ha formulato le seguenti conclusioni: “Annullare il decreto n. 9 adottato dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 1° reparto- 4 divisione - 2 sezione, posizione n 20/5635 emesso in data 19 Gennaio 2018 e notificato il 26 Gennaio 2018, nonché del presupposto parere del comitato di verifica per le cause di servizio numero 816492017; - Riconoscere il diritto a percepire la pensione privilegiata di cui al Dpr 834 del 01/12/1981 a far data dal 16 dicembre 2004, fino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare l'Amministrazione al relativo pagamento”
Il Ministero della Difesa ha ulteriormente contestato le tesi del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, incaricando un collegio peritale, composto da tre medici (i dottori DO LI, TO GU e US UT), cui è stato pure chiesto un supplemento istruttorio.
3)- Dopo il deposito delle relazioni del collegio peritale e lo scambio di memorie, all’udienza del 24 ottobre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.
DIRITTO
1)- In via preliminare, il Giudice ritiene che debba dichiararsi l’inammissibilità di tutte le allegazioni contenute nel ricorso in riassunzione, che sono ulteriori e diverse rispetto a quelle esposte nell’atto introduttivo del giudizio.
E’ infatti evidente che il ricorso in riassunzione non può consentire alcuna modifica o integrazione dei fatti a fondamento della domanda giudiziale così come esposti nel ricorso originario, atteso che, altrimenti, la riassunzione violerebbe il divieto di nova e di mutatio oltre che i termini decadenziali che contraddistinguono il rito in materia pensionistica.
L’oggetto del giudizio è dunque chiaramente delimitato dal ricorso di primo grado, depositato il 3 dicembre 2020, che riassume così i fatti in poco più di una pagina: “Chi ricorre ha espletato il servizio di leva obbligatorio presso l'aeronautica militare dal 25\10\1993 al 24\10\1994, presso il 41° stormo. Durante il periodo di leva obbligatorio il militare fu comandato a mansioni particolarmente gravose quali lavori di manovalanza.
Segnatamente, da quanto si evince dalle risultanze in atti, l'aviere durante un'esercitazione, venne addetto al trasporto di sacchi di sabbia per allestimento di trincee.
Le sollecitazioni discendenti dalle mansioni di cui sopra hanno causato alla colonna vertebrale del militare fenomeni di compressione e torsione sfociate in cervicobrachialgie e lombosciatalgie bilaterali, collegate a discopatie c5 e c6, spondiloartrosi e protusione discale l2 l3 e l5, s1, con sofferenza neurogenica cronica.
Per queste patologie è già stata dichiarata la dipendenza da causa di servizio ed è stato assegnato l'indennizzo di tre annualità.
Tuttavia, a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute, in data 04 febbraio 2015 è stata proposta una domanda di revisione e di riconoscimento della pensione privilegiata, respinta con l'impugnato provvedimento di cui in epigrafe”. Sono state quindi formulate le seguenti conclusioni:
“voglia disporre, l'annullamento dell'atto impugnato e la dichiarazione del diritto a percepire la pensione privilegiata di cui in narrativa a far data dal 16 dicembre 2004”.
L’oggetto del giudizio, comprensivo di petitum e di causa petendi, è stato perciò definitivamente fissato da tale atto introduttivo, sicché il ricorso in riassunzione, che è esteso ben otto pagine, cioè quattro volte le dimensioni dell’originario ricorso, non può comportare alcuna forma di ampliamento dei fatti a fondamento delle tesi di parte ricorrente.
Va peraltro aggiunto che la sentenza della locale Sezione di appello n.
210/A/2022, annullando la sentenza n. 312 del 2022 di questa Sezione, ha soltanto carattere processuale, sicché non implica alcuna statuizione sul merito, che va pertanto definito con la presente pronuncia.
2)- Ciò premesso, nel corso delle precedenti fasi del presente giudizio è emerso che con sentenza n. 718/2012, conclusiva del procedimento iscritto al n. 37548, questa Sezione si pronunciava favorevolmente al L., riconoscendogli il diritto a un indennizzo pari a tre annualità VIII cat. B.
Il Giudice ritiene nondimeno che occorra verificare quale sia l’incidenza di tale pronuncia del 2012 nell’odierno giudizio.
Occorre dunque procedere a un’attenta esegesi. Nella premessa la summenzionata sentenza n. 718 del 2012 così riporta: “In data 16 dicembre 2004, il sig. L. A. depositava ricorso presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale al fine di sentire riconosciuto il suo diritto alla pensione privilegiata vitalizia, negatogli dal Ministero della Difesa, odierno convenuto. In data 30 aprile 1997 il ricorrente avanzava istanza per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per “cervico – brachialgie e lomsciatalgie bilaterali ricorrenti in soggetto con discopatia C5- C6 e C6 –
C7, spondilo artrosi e protrusione discale L2 – L3 ed L5 – S1 con sofferenza muscolare neurogenica cronica”. La CMO riconosceva la suddetta patologia dipendente da causa di servizio, mentre di parere contrario era il CPPM. Il Ministero della Difesa, quindi, in data 8 ottobre 2004, ha rigettato la domanda di concessione di pensione privilegiata”.
La sentenza n. 718 del 2022 così prosegue in parte motiva: “Il Giudice, pertanto, ha ordinato alla C.M.L. presso questa Sezione della Corte dei conti, di rendere motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio ed alla ascrivibilità a categoria della patologia: “cervico – brachialgie e lomsciatalgie bilaterali ricorrenti in soggetto con discopatia C5- C6 e C6 –
C7, spondilo artrosi e protrusione discale L2 – L3 ed L5 – S1 con sofferenza muscolare neurogenica cronica” Nella seduta del 4 ottobre 2011 la CML esprimeva il seguente parere: “questa CML opina che l’infermità (…) sia dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante in quanto il servizio prestato durante il servizio militare di leva ha comportato verosimilmente un sovraccarico sulla colonna vertebrale del ricorrente che, associato alla predisposizione genetica con degenerazione dei dischi intervertebrali, ha determinato l’insorgenza delle protrusioni discali di cui in diagnosi”. La CML ascriveva la suddetta patologia alla Tab. B per un indennizzo una tantum pari a 3 annualità di VII ctg”. Il Giudice conclusivamente riconosceva il diritto al pagamento di un indennizzo pari a tre annualità di VIII cat. B.
La brevità della sentenza n. 718 del 2012, che sostanzialmente opera un rinvio all’elaborato del CML, rende quindi indispensabile l’esame di tale relazione del CML datata 4 ottobre 2011, soprattutto perché bisogna capire quale sia “l’infermità (…) dipendente da causa di servizio”
(così testualmente) cui si riferisce la pronuncia in questione.
In quel giudizio, invero, il thema decidendum era delimitato dal decreto n. 683 del giorno 8 ottobre 2004 del Ministero della Difesa che rigettava la domanda di pensione privilegiata in virtù del parere del CVCS che negava la dipendenza di fatti di servizio in relazione alla patologia “note di discopatia L2-L3 ed L5-S1”. L’oggetto dell’accertamento giudiziale, dunque, consisteva esclusivamente nel sindacato di tale determinazione del Ministero della Difesa fondata sul parere del CVCS.
Il CML nel 2011, rispondendo al Giudice, indicava come “giudizio diagnostico: 1. Lombosciatalgia bilaterale in soggetto con discopatia L5-S1;
2. Cervicobrachialgia” e poi si esprimeva nei seguenti termini: “Questa CML opina che l’infermità riconosciuta dall’IML di Napoli al sig. L.
vemente aggravata nel 2003- sia da considerare dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante, in quanto il servizio prestato durante il servizio militare di leva ha comportato verosimilmente un sovraccarico sulla colonna vertebrale del ricorrente, che, associato alla predisposizione genetica con degenerazione dei dischi intervertebrali ha determinato l’insorgenza delle protrusioni discali […] La suddetta infermità -a parere di questa CMLera da ascrivere alla tabella B per un indennizzo una tantum pari a 3 annualità di VIII ctg.”
La patologia, che veniva correlata dal CML a causa di servizio, è dunque rappresentata esclusivamente dalla discopatia L2-L3, L5-S1.
D’altra parte, nel ricorso introduttivo del giudizio n. 37548 l’infermità espressamente menzionata è soltanto la discopatia L2-L3 ed L5-S1.
Va peraltro richiamata l’istanza scritta di mano del ricorrente, indirizzata al Comando della III Regione Aerea di Bari e protocollata il 21 maggio 2012 (prot. n. 25288), con la quale lo stesso L. chiedeva di essere sottoposto a visita di aggravamento, giustificando tale richiesta con il fatto che “il giudice unico delle pensioni dott.ssa Maria Rita Micci in buona fede erroneamente ha scritto nella premessa della sentenza n. 718 del 2012 .. che il 30 aprile 1997 nella domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata… il sottoscritto aveva presentato documentazione medico-legale che evidenziava le patologie cervico-brachialgie bilaterali con discopatie C5-C6 e C6-C7”. Nella medesima istanza del 2012 l’odierno ricorrente così scriveva: “Dal 1996 al 2004 non era assolutamente affetto di tali patologie di aggravamento (cervico brachialgie); queste furono riscontrate successivamente , come vedasi con la TAC colonna vertebrale eseguita presso l’Università eseguita presso l’Università degli studi di Catania in data 26 marzo 2005”.
Al fine di un ulteriore approfondimento sul rapporto tra il presente giudizio e quello concluso con la sentenza n. 718 del 2012 sul piano medico legale, il Giudice con l’ordinanza n. 21 del 2025 ha peraltro chiesto al Collegio peritale, composto dai summenzionati dottori GU, LI e UT (già nominato con ordinanza n. 41 del 2024), di chiarire se nella summenzionata relazione del 4 ottobre 2011 il CML si sia pronunciato integralmente sul quesito posto dal Giudice, che emise la sentenza n. 718 del 2012, e se -da un punto di vista medico-legale- dalla summenzionata relazione del CML del 4 ottobre 2011 possa evincersi la dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie indicate dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Il Collegio peritale nella sua relazione, trasmessa il 15 ottobre 2025, ha evidenziato che dalla relazione del 4 ottobre 2011 del CML non si evince la dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie indicate dal ricorrente, Sig. L., nell’atto introduttivo del presente procedimento. Il CML nel 2011 si è infatti limitato al riconoscimento della dipendenza da (con)causa di servizio delle note di discopatia L2-L3 ed L5-S1, correlate clinicamente alle infermità richieste dal sig.
L. con istanza del 30.04.97 (ovvero lombosciatalgia sx e tendinopatia ischio-crurale coscia sx). Ad avviso del Collegio peritale designato da questo Giudice, dunque, il CML nel 2011 non ha espresso parere circa la dipendenza da causa/concausa di servizio delle discopatie cervicali C5-C6, C6-C7 e delle correlate manifestazioni cliniche.
Tutto ciò implica che nel giudizio n. 37548 concluso con la sentenza n.
718 del 2012 non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle discopatie C5-C6, C6-C7.
3)- Dovendosi dunque definire l’oggetto del presente giudizio, va osservato che con istanza amministrativa del 4 febbraio 2015 il ricorrente chiese il riconoscimento dell’interdipendenza dell’infermità: “documentata discopatia C5-C6 e C6-C7 a modica incidenza funzionale con note EMG di sofferenza muscolare neurogenica cronica nel distretto di C6” con l’affezione “discopatia L2-L3 e L5-S1 in soggetto con segni EMG di sofferenza neurogena cronica a dx di L5 senza, in atto, segni di denervazione”, già riconosciuta come causata dal servizio.
Il ricorrente, pertanto, fu sottoposto a visita collegiale presso la CMO di Messina.
Il CVCS nell’adunanza n. 801 del 4 dicembre 2017 escluse la correlazione tra la discopatia C5-C6 e C6-C7 a modica incidenza funzionale con note EMG di sofferenza muscolare neurogenica cronica nel distretto di C6 e l’infermità “note di discopatie L-2-L3 ed L5-S1” già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Attenendosi al parere del CVCS, il Ministero della Difesa, con il Decreto n. 9 del 19.01.2018, oggi impugnato, rigettava l’istanza di interdipendenza e di pensione privilegiata.
Si perviene così finalmente all’individuazione del thema decidendum; si tratta pertanto di accertare se sia fondata la summenzionata istanza amministrativa del 04.02.2015, volta al riconoscimento dell’interdipendenza tra le infermità sopra elencate, ai fini della pensione privilegiata. Su tale istanza l’impugnato Decreto del Ministero della Difesa n. 9 del 19 gennaio 2018 si è espresso negativamente. Nel presente processo bisogna quindi verificare se sussista tale interdipendenza e, in caso positivo, procedere alla valutazione ai fini del trattamento pensionistico.
4)- In punto di diritto, va premesso che l’art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: “Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.
313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.
L’art 67 del DPR 1092/1973 prevede che: “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art.
54”.
L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.
E’ altresì opportuno precisare che l’accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d’impiego (ex multis Cass. SS.UU.
n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n.
5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583). La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti
– Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).
Le norme sopra richiamate sono applicabili anche ai militari di leva.
5)- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all’esame del merito della specifica vicenda.
Invero, con l’ordinanza n. 41 del 2024 questo Giudice ha disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio e ha pertanto nominato il collegio peritale composto dal dott. TO GU, dal dott. DO LI e dal dott. US UT. Al Collegio è stato chiesto: 1)- di accertare l’interdipendenza tra la infermità documentata discopatia C5-C6 e C6-C7 a modica incidenza funzionale con note EMG di sofferenza muscolare neurogenica cronica nel distretto di C6 e la infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio; 2)- in caso di riscontro positivo al primo quesito, se la patologia nel suo complesso sia ascrivibile fra quelle di cui alla tabella A, per le quali spetta la pensione privilegiata; in tal caso, si chiede di indicare la categoria.
Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio peritale, che ha espletato l’incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull’eziologia delle patologie sofferte.
Il Collegio peritale, con la relazione depositata il 3 febbraio 2025, dopo avere constatato la presenza delle infermità lamentate, si è concentrato nella verifica circa la sussistenza del rapporto di interdipendenza fra le infermità in questione. I periti hanno evidenziato che, in generale, dal punto di vista medico legale, affermare l’interdipendenza significa porre in rapporto fra loro alterazioni anatomo-funzionali accertate a carico dello stesso apparato o di diversi sistemi organo-funzionali e ciò attraverso la conoscenza delle correlazioni cliniche, dell’espressività fisiopatologica e della loro etiopatogenesi.
Il Collegio ha preliminarmente sottolineato che la colonna vertebrale ha il fondamentale compito di proteggere il midollo spinale e i relativi nervi, in varie combinazioni di postura e di movimenti. A fronte di questo unitario obiettivo, ciascun tratto della colonna è però strutturato anatomicamente in modo del tutto peculiare, al fine di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni funzionali e ai carichi.
I periti hanno chiarito che assumono rilevanza i dischi intervertebrali, la diversità di dimensioni e di forma delle vertebre ai livelli cervicale, dorsale e lombare, l’orientamento delle faccette articolari e dei legamenti di rinforzo, le differenti risposte alle sollecitazioni funzionali, che, a loro volta, unitamente a fattori metabolicocostituzionali e genetici individuali, condizionano una diversificata suscettibilità all’avvio e alla progressione di fenomeni artrosicodegenerativi.
Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità anatomiche, funzionali e biomeccaniche dei diversi segmenti della colonna vertebrale, nonché dell'influenza di fattori individuali quali quelli metabolico-costituzionali, il Collegio peritale ha ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per affermare l'interdipendenza tra patologie degenerative a carico del tratto lombare e di quello cervicale, dedotte dal ricorrente.
Il Collegio, in replica alle osservazioni critiche del c.t.p. del ricorrente, ha poi ribadito di non ravvisare elementi indicativi dell’'interdipendenza tra le patologie in questione, mancando peraltro evidenze scientifiche in tal senso.
I periti hanno quindi precisato che il semplice rapporto topografico tra i due segmenti non è, di per sé, sufficiente a stabilire un nesso causale diretto tra le due patologie. Secondo la letteratura scientifica, infatti, il rapporto topografico rappresenta solo uno fra i numerosi elementi da valutare nell'analisi del nesso causale. Altri fattori (quali la cronologia degli eventi, la natura delle lesioni, la presenza di fattori di rischio specifici e i meccanismi patogenetici) devono essere attentamente considerati per poter affermare, in concreto, l'esistenza di un danno successivo “interdipendente”.
Va aggiunto che, come ammesso dallo stesso L. nella summenzionata indirizzata al Comando della III Regione Aerea e protocollata il giorno 21 maggio 2012 al n. prot. 25288, le discopatie C5-C6 e C6-C7 sono insorte dopo diversi anni dalla cessazione del rapporto di servizio. Nella summenzionata istanza il ricorrente ha richiamato la TAC della colonna vertebrale effettuata presso il Policlinico di Catania il 26 marzo 2005 come primo accertamento di tali discopatie.
Il Giudice, in effetti, osserva che nella documentazione sanitaria gli spazi intersomatici C5-C6 e C6-C7 sono espressamente indicati per la prima volta nella radiografia effettuata il 10 novembre 2004 presso l’USL n. 33 di Gravina di Catania nei seguenti termini: “lievemente ristretti, sul versante affatto posteriore, gli spazi intersomatici C-5/C6, C6C7, C5-S1”.
Nel referto TC presso il Policlinico di Catania del 26 marzo 2005 sono rilevate “iniziali note di spondiloartrosi cervicale con irregolarità del profilo posteriore dei corpi vertebrali C5/6/7, a livello C6/7 si osserva anche una lieve riduzione di ampiezza”.
Nell’esame elettromiografico del 30 marzo 2005 presso l’AUSL n. 3 di Catania si dà atto di reperti di sofferenza muscolare neurogenica in territorio dipendente dalla radice C6.
Occorre poi osservare che nella TAC presso il Policlinico di Catania del 26 marzo 2005 il medico si esprimeva nel senso di “iniziali note di spondiloartrosi in C5/6/7”. Poiché il ricorrente concluse il servizio di leva nel 1994, se le sofferenze in C5-C6-C7 fossero state causate o concausate dal servizio militare o fossero state interdipendenti dalle note di discopatie L2-L3 e L5-S-1, in sede di TAC le stesse non sarebbero state riscontrate “iniziali note”. L’uso di tale espressione denota una recente insorgenza dell’infermità in C5, C6, C7, tanto che soltanto nel referto della visita ortopedica presso il Poliambulatorio di Gravina del 23 maggio 2011 si indicano puntualmente “discopatie C5C6 e C6-C7”.
Va pure aggiunto che nella radiografia eseguita il 24 settembre 1997 presso l’USL di Gravina di Catania si rilevava solo una riduzione dello spazio intersomatico posteriore tra L5 -S1.
La distanza temporale fra la data di cessazione del servizio militare nel 1994 e le prime rilevazioni cliniche di disturbi in C5- C6- C7, oltre che l’assenza di documentazione sanitaria per tali zone nel periodo intermedio, inducono sotto altro profilo ad escludere il nesso di interdipendenza invocato dal ricorrente.
Il parere del Collegio peritale designato da questo Giudice, dunque, risulta quindi fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.
In breve, la parte ricorrente, pur avendone l’onere, non ha fornito alcuna prova circa l’interdipendenza tra le due patologie, di modo che la discopatia C5-C6 e C6-C7 possa correlarsi (almeno parzialmente) della discopatia L2-L3 e L5-S1, causata dal servizio.
In conclusione, il ricorso va respinto, non sussistendo l’interdipendenza tra le patologie.
Per quanto attiene alle spese di lite, la complessità delle questioni sia processuali sia medico legali giustifica la compensazione integrale per tutte le fasi del giudizio.
Poiché l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio si è reso necessario in conseguenza della domanda del L., rivelatasi infondata all’esito dell’esame peritale, vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente L. le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come quantificate in separato decreto e pari complessivamente ad euro 1.740 oltre IVA, CP ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese di lite;
-pone in via definitiva a carico del ricorrente L. le spese dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, come quantificate in separato decreto e pari complessivamente ad euro 1.740 oltre IVA, CP ed accessori di legge;
-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Così deciso in Palermo, in data 24 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.
Palermo, 24 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Francesco Antonino Cancilla Firmato digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,19 dicembre 2025 Pubblicata il 23 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L. A. V. S. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 23 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)