Articolo 6 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1060
Articolo 5
Versione
15 gennaio 1971
Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 145 milioni per l'anno 1969 e in eguale somma per l'anno 1970, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari indicati.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1971