Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Raudino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, Questura di Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del decreto protocollo di uscita n. -OMISSIS-, non notificato al ricorrente, ma solo alla pec dell'avv. Giovanni Raudino, il 19.12.23, a firma del Prefetto della Provincia di Siracusa, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto il -OMISSIS-avverso il decreto del Questore di Siracusa Cat -OMISSIS-\2-OMISSIS-con il quale è stata respinta l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa e della Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AG EL UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento -OMISSIS- il Questore di Siracusa respingeva l’istanza del ricorrente preordinata ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, in ragione di un precedente deferimento dello stesso alla autorità giudiziaria per la presunta detenzione di una piantina di marijuana nonché in ragione della frequentazione con soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti.
Il Questore, riscontrando negativamente la memoria difensiva depositata dalla parte, dava atto nel provvedimento che la segnalazione riguardante il possesso della piantina di stupefacente aveva avuto esito favorevole al richiedente essendo stata appurata l’infondatezza della notizia di reato, ma confermava il giudizio prognostico negativo.
In data 28 novembre 2017, il ricorrente proponeva ricorso al Prefetto di Siracusa avverso il citato decreto questorile.
La Questura di Siracusa, il 19 dicembre 2017, esprimeva parere negativo all’accoglimento del ricorso «rilevando una presunzione di inaffidabilità all'uso delle armi in conseguenza della frequentazione con soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, nonché per il possesso di sostanza stupefacente che, a prescindere dagli sviluppi in sede penale, "comunque palesa un sintomo di non totale affidabilità", specialmente in materia delle armi» .
Con decreto del -OMISSIS- il Prefetto della Provincia di Siracusa respingeva il ricorso proposto avverso il provvedimento questorile di diniego del porto d’armi sul rilievo che «l'art. 43 TULPS prevede espressamente che "La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”».
Nel provvedimento veniva, in particolare, precisato: “ È noto, infatti, che il potere riconosciuto in capo all'Autorità in siffatta materia è connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per cui lo stesso è attribuito, anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti, mirando a comprovare, non solo che non siano stati commessi reati ascrivibili al soggetto, ma anche che questi garantisca, per la sua ordinaria condotta di vita, la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi” .
2. Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale il ricorrente impugnava il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico deducendo plurimi vizi di natura procedurale e sostanziale.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata insistendo sull’ampia discrezionalità che caratterizza i provvedimenti dell’autorità di p.s. in materia di porto e detenzione di armi e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 2067/2020 il TAR respingeva il ricorso.
3. Con ricorso in appello ritualmente proposto il ricorrente impugnava suddetta sentenza.
Con sentenza n. 721 del 25 ottobre 2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana accoglieva l’appello ritenendo che il provvedimento prefettizio impugnato palesasse «i vizi dedotti da parte appellante di carente istruttoria e insufficiente motivazione».
Riteneva, in particolare, che « I fatti che vengono valorizzati per motivare il provvedimento con cui si respinge il ricorso avverso il provvedimento di diniego di licenza di porto di fucile per uso caccia del Questore di Siracusa non sono stati adeguatamente accertati nella loro intrinseca consistenza e rilevanza . […] In merito al primo elemento valorizzato dall’amministrazione il Collegio osserva quanto segue. La segnalazione alla Procura della Repubblica di Siracusa, per detenzione in concorso di una piantina di marijuana (arrt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309/1990) risale al 6 maggio 2006. Il 25 agosto 2008, il Tribunale di Siracusa ha archiviato il relativo procedimento per infondatezza della notizia di reato, come si legge nella nota redatta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa redatta il 25 settembre 2017. L’unicità del fatto addebitato all’appellante e la sua lontananza nel tempo non consentono di ritenerlo idoneo a provare l’attualità dell’assenza del requisito della necessaria buona condotta. Si rileva, comunque, che il reato oggetto dell’antica segnalazione non rimanda a condotte illecite che possano avere attinenza con l’uso o l’abuso delle armi: tale circostanza non pare dotata, infatti, d’una valenza prognostica significativamente maggiore di quella che avrebbe potuto avere il possesso di una cassetta di alcolici da parte dell’aspirante all’autorizzazione di polizia di cui trattasi. Nella stessa nota appena citata i Carabinieri aggiungono in relazione alla personalità dell’appellante che “risulta di mediocre condotta morale e civile” ma affermano contestualmente che “nel centro abitato di -OMISSIS-(SR) gode di normale stima e reputazione”. […] Ulteriore elemento valorizzato nel provvedimento che respinge il ricorso avverso il diniego del Questore è l’asserita frequentazione con soggetti pregiudicati. Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione, anche in adempimento dell’incombente istruttorio disposto dal primo giudice, non è dato appurare la portata indiziante di tale elemento. I soggetti considerati “sconsigliati” vengono solo indicati nominalmente, ma non viene fatta alcuna menzione dei loro precedenti penali, così che diventa assolutamente impossibile valutare il rilievo indiziante della loro frequentazione (ciò che deve esser consentito verificare anche in questa sede di revisione giurisdizionale). I Carabinieri, sempre nella nota richiamata, precisano peraltro che anche tali frequentazioni (che non vengono indicate specificatamente) sarebbero avvenute, unicamente, in tempi non recenti: “tra il 20.07.2002 ed il 08.08 2013 è stato più volte controllato con soggetti che erano già gravati da pregiudizi di polizia in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e/o psicotrope, per reati contro il patrimonio ed altro. Successivamente a quest'ultima data, non si registrano, invece, frequentazioni con soggetti controindicati” ».
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, pertanto, in riforma della sentenza appellata, annullava il provvedimento impugnato «con la conseguente necessità di riesercitare il potere e decidere sul ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di Siracusa Cat -OMISSIS-\2017, P.A.S., -OMISSIS- che respingeva l’istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia, nell’ambito dell’effetto conformativo scaturente dalla presente sentenza».
4. Con decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Prefetto di Siracusa - richiamata « la sent. n. 721 del 25.10.2023, con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di Siracusa Cat -OMISSIS-/2017, P.A.S. -OMISSIS- in quanto ritenuto affetto dai vizi di carente istruttoria e insufficiente motivazione, “con la conseguente necessità di riesercitare il potere e decidere sul ricorso gerarchico … ” - ha di nuovo respinto il suddetto ricorso gerarchico ritenendo «che, nel caso di specie, il provvedimento gravato appare sorretto da elementi fattuali idonei a farlo ritenere sufficientemente e ragionevolmente motivato ed adottato nei limiti dei poteri attribuiti all’Autorità dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.. Infatti, la locale Questura – nel citare la segnalazione all’A.G. del sig. -OMISSIS-per detenzione di sostanza stupefacente – ribadisce che “anche se […] sotto il profilo penale la vicenda giudiziaria ha avuto un esito a lui favorevole per infondatezza della notizia di reato, di contro, sotto i profili soggettivi, che debbono essere particolarmente scrupolosi nella delicata materia delle armi, il possesso dello stupefacente comunque palesa un sintomo di non totale affidabilità, fra l’altro, il tentativo di disfarsene, attesta la consapevolezza della illecita detenzione […] il ricorrente è stato più volte controllato con personaggi gravati da pregiudizi penali nell’ambito degli stupefacenti …”».
5. Con ricorso notificato il 16 febbraio 2024 e depositato il successivo 8 marzo il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, lamentando che, con lo stesso, la Prefettura di Siracusa « ha di fatto totalmente disapplicato i principi e le statuizioni in essa sentenza 721\2023 contenute e non si è in alcun modo minimamente uniformata al giudicato. … Infatti, la Prefettura con l’impugnato decreto si è limitata a ribadire sic et simpliciter le identiche motivazioni dell’annullato precedente suo decreto n -OMISSIS- con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Questore di Siracusa Cat -OMISSIS-\2017, P.A.S., del-OMISSIS-, che respingeva l’istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia, che sono state ritenute illegittime dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, riaffermando le stesse identiche motivazioni chiaramente ed espressamente disattese dal C.G.A. di Palermo ».
Parte ricorrente censura il decreto prefettizio impugnato sotto i profili della carenza di istruttoria e di motivazione, della mancata ottemperanza alle motivazioni e statuizioni contenute nella sentenza n. 721 del 25 ottobre 2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, della abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e del travisamento dei fatti.
In sintesi, il ricorrente lamenta che la Prefettura avrebbe del tutto disatteso le statuizioni del CGA, adottando un provvedimento viziato sotto i medesimi profili di carenza di istruttoria e di motivazione in ragione dei quali il giudice d’appello aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
6. Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate.
7. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo d’ufficio - ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - di una possibile incompetenza di questo Tribunale in favore del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
8. Ritiene il Collegio che sussista la rilevata incompetenza del Tribunale adito alla luce di quanto di seguito rappresentato.
8.1. Parte ricorrente, pur avendo instaurato un giudizio di annullamento, ha dedotto la “ mancata ottemperanza alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella sentenza n. 721 del 25.10.2023, del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana” sottolineando più volte come la Prefettura abbia disatteso tali statuizioni adottando un provvedimento con il quale “si è limitata a ricopiare la identica motivazione già espressamente annullata dal C.G.A. di Palermo”.
Il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato ex art. 32, comma 2, c.p.a., come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., avendo il ricorrente dichiaratamente agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 721/2023 del C.G.A.R.S. del quale viene contestata la violazione.
Il giudice adito con il presente ricorso non può, tuttavia, procedere alla trattazione dell’azione così qualificata, essendo privo, nel caso specifico, della competenza funzionale a giudicare delle patologie del provvedimento impugnato correlate al giudicato.
Invero, l’art. 113, comma 1, c.p.a. stabilisce che “ il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta ” e specifica che “ la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado ”.
L’art. 14, comma 3, c.p.a. specifica poi che “ la competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli artt. 113 e 119 ”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 721/2023 – di cui il ricorrente fa valere la mancata ottemperanza - ha riformato la sentenza di questo Tribunale n. 2067/2020.
Ne deriva, pertanto, che la competenza funzionale a decidere sull’azione di ottemperanza spetta inderogabilmente al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana alla luce delle citate disposizioni (cfr., ex multis , TAR Veneto, Sez. II, 1 luglio 2024, n. 1670; TAR per il Lazio, Sez. III-ter, 24 aprile 2025, n. 8051 e TRGA Bolzano, 26 gennaio 2024, n. 24).
È, infatti , ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio di diritto per cui “ al fine di concentrare l’unitarietà della trattazione di tutte le censure svolte dall’interessato, a fronte della riedizione del potere conseguente ad un giudicato, le doglianze relative devono essere dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2017, n. 3705, che richiama il dictum dell’Ad. Plen. n. 2 del 2013).
Non rileva che il ricorrente abbia introdotto il giudizio con rito ordinario ed abbia formalmente dedotto profili di illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che tutte le censure sono comunque dirette a contestare la mancata ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza del C.G.A. n. 721/2023.
In ragione di quanto esposto deve essere, pertanto, declinata la competenza territoriale del Tribunale adito, a favore di quella funzionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, davanti al quale il ricorso potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
La definizione in rito della causa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza a conoscere dalla controversia in esame sussistendo la competenza funzionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI TA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG EL UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG EL UD | AN RI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.