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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/11/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 25/11/2025 alle ore 10,22 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 460/2025 promossa da c.f. (avv. Salvatore Lupinacci) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (avv. Emilio Robotti) Controparte_1 P.IVA_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Salvatore Lupinacci con la sig.ra ; Parte_1
l'avv. Francesca Ruzzetta in sost. avv. Emilio Robotti
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti si riportano agli atti.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 5.5.2025 , premesso di aver stipulato Parte_1
ContrCon con la propria datrice di lavoro , in sede sindacale, una transazione che prevedeva il pagamento a suo favore della somma lorda di € 10.000,00 quale corrispettivo per la rinuncia a impugnare il licenziamento e quella di € 16.000,00
a titolo di risarcimento del danno emergente non patrimoniale, ha esposto che la stava operando sulle rate le ritenute fiscali e, assumendo che le CP_1 somme dovute non fossero imponibili, ha assunto le seguenti conclusioni: “1) qualificare non tassabili le somme determinate dalle parti con il processo verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.02.2024 davanti all'Ispettorato del
1 Lavoro della;
accertare e riconoscere non dovute le trattenute effettuate Pt_2 dalla sulle somme corrisposte e da corrispondere Controparte_1 alla SInora in forza del processo verbale di conciliazione Parte_1 sottoscritto in data 22.02.2024 davanti all' e, Controparte_4 per l'effetto, condannare la al loro rimborso a favore della Controparte_1 ricorrente;
2) condannare la al risarcimento del danno Controparte_1 causato alla SInora da inosservanza del dovere di buona fede Parte_1 nell'esecuzione degli accordi da quantificarsi in via equitativa”.
La convenuta resiste e assume le seguenti conclusioni: “dichiarata - in ogni caso
- ogni intervenuta prescrizione e/o decadenza qui eccepita… preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del ricorso avversario;
in via principale respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto”.
1.1. Come si evince dalla lettura del ricorso e delle conclusioni sopra trascritte,
l'ambito della lite è limitato alla sola rivalsa delle ritenute fiscali.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario secondo il principio affermato da Cass., ss. uu., 26.6.2009 n. 15031 [“Le controversie tra sostituto d'imposta
e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. (Principio di diritto affermato
d'ufficio dalle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'opposizione all'esecuzione forzata intrapresa dal difensore antistatario della parte vittoriosa in giudizio per la riscossione delle somme trattenute dalla parte soccombente a titolo di ritenuta IRPEF sull'onorario)”] e ribadito da svariate pronunce fino a Cass., 15.6.2023 n. 17213 che ha anche precisato che l'Agenzia delle Entrate non è litisconsorte necessario in queste controversie.
Discende ovviamente da questa premessa che la presente decisione, pronunciata fra le sole parti private, non sarà opponibile all'Agenzia delle
Entrate, che non può ritenersi vincolata nelle sue determinazioni da una pronuncia assunta in un processo svolto fra terzi e a cui non ha partecipato.
2 3. Nella sua comparsa di risposta ha eccepito, senza miglior CP_1 precisazione, la nullità del ricorso.
Verosimilmente l'eccezione si ricollega all'osservazione che si legge nella comparsa di risposta secondo cui la ricorrente “non indica quali somme e a quale titolo sarebbero state asseritamente trattenute illegittimamente dall'esponente sugli importi previsti in transazione”.
Se questa è la portata dell'eccezione, la si deve ritenere infondata.
L'atto introduttivo precisa in modo sufficiente i fatti su cui la domanda si fonda: secondo la ricorrente le somme dovute per effetto della transazione stipulata fra le parti non sono soggette a ritenuta alla fonte e quindi la convenuta non può esercitare la relativa rivalsa.
3.1.1. Va aggiunto soltanto che pur allegando l'indeterminatezza della CP_1 deduzione, non ha mai negato di aver esercitato la rivalsa.
La circostanza è comunque documentata dai prospetti paga prodotti in giudizio dalla ricorrente.
3.2. Nelle proprie conclusioni richiama poi un'eccezione di prescrizione CP_1
e di decadenza che tuttavia non si rinviene in alcun modo precisata e illustrata nelle sue difese e che non si può quindi neppure ritenere proposta.
4. Il giudice è consapevole del fatto che la Sezione lavoro della Corte d'Appello di Genova, nella recente sentenza 111/25, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da un lavoratore che, in possesso di una sentenza che condannava il datore di lavoro al pagamento di somme, lamentava l'erronea applicazione di ritenute fiscali e previdenziali da parte del medesimo datore di lavoro in sede di adempimento spontaneo, affermando che il lavoratore non aveva interesse alla pronuncia, perché poteva agire in executivis per l'adempimento integrale e attendere che il datore di lavoro si opponesse all'esecuzione facendo valere l'intervenuta estinzione.
4.1. Tuttavia, la presente controversia appare differente per almeno due motivi:
- da un lato, non si discute qui di un titolo di natura giudiziale ed è quindi escluso che possa essere violato il principio ne bis in idem;
- dall'altro, allo stato il verbale di conciliazione monocratica non risulta essere neppure titolo esecutivo, perché non risulta richiesto il decreto di esecutività di cui all'art. 11 comma 3 bis D. Lgs. 124/04.
Deve quindi ritenersi sussistente l'interesse della parte ricorrente a risolvere
3 anticipatamente la controversia con l'ex datore di lavoro sul corretto esercizio del diritto-dovere di rivalsa.
5. Ciò premesso, nel verbale di conciliazione monocratica stipulato fra le parti si legge:
“PREMESSO CHE:
a) la sig.ra è stata alle dipendenze della ' Parte_1 Controparte_1 con le mansioni di impiegata addetta alla reception, inquadrata nel
[...] livello A1 CCNL 'Cooperative Sociali' dal 1.12.2015 al 24.11.2023, data di cessazione del rapporto;
b) tale cessazione è avvenuta a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato dalla ' alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con lettera datata 6.10.2023 in costanza di malattia;
c) la sig.ra con lettera 2.11.2023 ha impugnato Parte_1 stragiudizialmente il predetto licenziamento ritenendolo nullo, illegittimo, immotivato, infondato e inefficace;
d) al contempo la lavoratrice asserisce di essere stata oggetto, da parte datoriale, nell'intercorso rapporto lavorativo, di mobbing, vessazioni causanti stress, gravi disturbi e danni, rivendicando, per l'effetto, il diritto al risarcimento del danno asseritamente subito;
e) la ' a contestato e contesta quanto esposto al Controparte_1 punto c) e d), ritenendo anzi, in adempimento della propria mission statutaria
e di legge, di aver fatto tutto quanto possibile, seppure senza il riconoscimento della lavoratrice, per venire incontro alle esigenze della SI.ra Parte_1
e alla conservazione del suo posto di lavoro;
f) la SI.ra e la , grazie ai propri Parte_1 Controparte_1 rispettivi difensori, sono addivenuti a determinarsi di chiedere congiuntamente all' , territorialmente competente Controparte_5 per la vertenza, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., al fine di porre fine alla lite ed evitare la causa.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2) il rapporto di lavoro tra la ' e SI.ra Controparte_1 [...]
si intende inderogabilmente cessato per effetto del summenzionato Parte_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato alla lavoratrice in data 6.10.2023;
3) la Società de qua, in occasione e a fronte della su descritta cessazione del rapporto di lavoro si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 di rinuncia all'impugnativa del licenziamento, una somma lorda (inclusiva degli
4 eventuali e dovuti oneri fiscali e/o previdenziali) pari a euro 9.000,00
(novemila/00);
4) la SI.ra accetta quanto su proposto dalla ' ia per l'importo Parte_1 CP_1 che per il titolo e, per l'effetto, dichiara di rinunciare all'impugnazione del licenziamento e anzi dichiara espressamente di rinunciarvi;
5) a fronte della rinuncia ad opera della lavoratrice alle pretese (connesse a quanto rappresentato al punto d) di risarcimento del danno emergente non patrimoniale la Società si impegna – non via di riconoscimento ma titolo meramente transattivo (e dunque al solo fine di evitare un contenzioso foriero di spese per ambedue le parti e caratterizzato dalla onerosità e incertezza) –
a corrispondere alla SI.ra , che accetta, una somma lorda di € Parte_1
16.000,00 (sedicimila/00);
6) fermo e indipendentemente da quanto precede, la SI. dichiara, nei Parte_1 limiti della disponibilità e dell'attualità dei relativi diritti e delle relative azioni, di non aver null'altro a pretendere dalla ' per Controparte_1 qualsiasi ragione, titolo o causa e dichiara, comunque, di rinunciare nei confronti della stessa ad ogni e qualsiasi pretesa derivante e/o derivabile, anche in via occasionale e/o indiretta dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione.
In particolare, la Lavoratrice rinuncia – a titolo di transazione generale – ad eventuali pretese per [segue elenco dettagliato] e rinuncia ad ogni altra domanda e/o pretesa comunque dipendente o connessa con i precedenti titoli;
7) a fronte delle rinunce di cui al precedente punto, la Società si impegna – a titolo di transazione generale e novativa, a corrispondere alla Lavoratrice che accetta, una somma lorda di € 1.000,00 (mille/00)…”.
È in discussione fra le parti l'esercizio del diritto-dovere di rivalsa da parte della che ritiene le somme dovute per effetto di questa transazione CP_1 assoggettate a imposizione fiscale e quindi soggette a ritenuta.
5.1. Come ricorda la il principio generale è nel senso che “In tema CP_1
d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma 2, e 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, si ricava che, al fine di poter negare
l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione
5 od all'interruzione del rapporto di lavoro” (Cass., 10.12.2015 n. 24988).
5.2. In particolare, si è affermato: “Deve tuttavia rammentarsi che la norma applicabile, concernente la imponibilità delle predette erogazioni, ha come limite che le stesse siano derivanti da perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da morte od invalidità permanente), rimanendo escluse dalla imposizione le somme dirette a ristorare voci di danno differenti, non collegati a diminuzioni di reddito, presenti o future, e rientranti nella fattispecie del danno emergente. È chiaro che l'onere della prova in detti casi grava sul contribuente, e che la valutazione sul risultato positivo o negativo sull'assolvimento di detto onere è compito esclusivo del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata. Tale è il caso della fattispecie in questione, in cui la CTR, sulla base dell'esame del verbale di conciliazione, ha concluso che la volontà delle parti era diretta a risarcire due voci di danno che le stesse imputavano al rapporto di lavoro, ovvero il danno morale ed il danno alla immagine derivanti dalle particolari modalità, negative per il lavoratore, con le quali era stato svolto prima ed interrotto poi il rapporto di lavoro. Si tratta quindi di voci di danno non collegate a perdite di reddito conseguenti alla interruzione del rapporto di lavoro, bensì a ristoro di un nocumento attuale (danno emergente) attinente la integrità psicofisica del lavoratore e la caduta di reputazione professionale;
elementi che escludono quindi ai sensi dell'art. 6 citato, la imponibilità della erogazione di cui è causa ai fini delle imposte dirette”
(Cass., 24.11.2010 n. 23795, in motiv.).
5.3. Peraltro, “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto - fattispecie relativa a risarcimento del danno liquidato, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a seguito di licenziamento illegittimo - (Cass.Civ., 6 settembre 2013, n. 20482; per le indennità risarcitorie conseguenti a risoluzione del rapporto di lavoro v.
Cass.Civ., 3582/2003; Cass Civ., n. 22803/2006; Cass.Civ., n. 10972/2009)”
(Cass., 21.2.2019 n. 5108, in motiv.).
6 5.4. Come si è visto, sulla scorta di Cass., 24988/15, cit., deve ritenersi che, almeno quando la lite sorga fra le parti della transazione, e non nei confronti dell'erario, sia decisiva la ricostruzione della volontà delle parti.
5.5. Non appare invece decisiva la circostanza, rimarcata dalla convenuta, che le parti abbiano definito le somme “lorde”, perché una tale definizione comporta soltanto che il carico dell'imposta eventualmente dovuta gravi rispettivamente sul lavoratore o sul datore di lavoro, ma non significa di per sé che le parti si rappresentino l'imposta come dovuta o no.
6. Con tale premessa, all'interno della conciliazione occorre distinguere fra i vari crediti riconosciuti alla lavoratrice, che hanno natura evidentemente diversa e che non possono quindi essere considerati in modo omogeneo.
6.1. La somma di € 16.000,00 di cui al punto n. 5 rappresenta il corrispettivo della rinuncia della sig.ra a una pretesa per risarcimento di danni Parte_1 emergenti di natura non patrimoniale.
Le parti – restando apparentemente di mero stile la clausola secondo cui le somme sono riconosciute “non in via di riconoscimento ma titolo meramente transattivo” – hanno quindi voluto ristorare, con tale voce, un nocumento attuale attinente all'integrità psicofisica della parte, o quanto meno definire una lite relativa a tale nocumento.
6.1.1. Peraltro, come risulta in causa, l'Ispettorato, prima di stipulare la conciliazione, aveva chiesto alla parte di documentare il danno subito.
La parte aveva trasmesso, fra l'altro, un certificato rilasciato da un medico
(relativo, fra l'altro, ad alterazioni del tono dell'umore, ideazione alterata, agitazione, comportamenti fobico-ossessivi con reazioni di evitamento e di isolamento sociale, seria nevrosi con attacchi di panico e manifestazioni ossessive), in verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che la riconosceva invalida al 75% per svariate patologie fra cui sindrome depressiva endoreattiva media e lettere che lamentavano fra l'altro uno svuotamento delle mansioni.
6.1.2. Non è quindi revocabile in dubbio che le parti abbiano inteso che la somma di € 16.000,00 ristorasse un danno non patrimoniale.
6.1.3. Tale essendo la chiara volontà delle parti, e salva – come si è già precisato – ogni diversa valutazione dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del rapporto tributario, nei rapporti fra le stesse parti, secondo il principio individuato
7 dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve allora escludersi che la possa oggi esercitare la rivalsa nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1 argomentando che la somma in questione sia invece assoggettata a ritenuta alla fonte.
6.1.3. Sembra appena il caso di precisare che esula dall'ambito della presente decisione determinare cosa accadrebbe fra le parti se, in futuro, l'Agenzia delle
Entrate manifestasse un diverso avviso.
6.2. Per quanto invece riguarda la somma di € 9.000,00 che viene riconosciuta a titolo di corrispettivo della rinuncia all'impugnativa del licenziamento, non soltanto non vi è la prova che le parti abbiano inteso con essa ristorare un danno di natura non patrimoniale, ma è anzi logico concludere che si tratti di una dazione assimilabile al riconoscimento di un'indennità per licenziamento illegittimo;
o quanto meno la lite che è stata così composta riguardava la pretesa al pagamento di una tale indennità.
Ma una tale indennità, come si è sopra veduto, è assoggettabile a IRPEF.
In particolare, non risulta in causa che ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 D.
Lgs. 23/15 (peraltro non richiamata da alcuna parte), non foss'altro sotto il profilo del rispetto del termine ivi previsto.
6.3. Infine, per quanto riguarda la dazione della somma di € 1.000,00 quale corrispettivo della rinuncia della sig.ra a ogni ulteriore pretesa, non vi Parte_1
è in atti alcun elemento in forza di cui concludere che la lavoratrice abbia rinunciato a diritti di natura non patrimoniale, ma appare anzi logico concludere che abbia rinunciato a eventuali pretese di natura patrimoniale.
6.3.1. Il fatto che tali pretese non esistessero, rimarcato dalla ricorrente, è a tal fine irrilevante.
L'eventuale inesistenza della res litigiosa potrebbe a tutto concedere incidere sulla validità della transazione, ma non sul titolo per cui le somme vengono pagate.
Come si è visto, poi, e diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente, la regola è che tutte le somme pagate dal datore di lavoro in connessione con il rapporto di lavoro pregresso siano imponibili, e l'eccezione è che non lo siano laddove ristorino un danno emergente di natura non patrimoniale, sicché il dubbio sulla natura dell'erogazione non ne esclude ma ne conferma l'assoggettabilità a IRPEF.
8 ContrCon
6.4. Per entrambe queste voci di credito, quindi, la , esercita correttamente il diritto-dovere di rivalsa.
7. Conclusivamente, quindi, il ricorso è fondato limitatamente alla somma di €
16.000,00 di cui al punto n. 5 della transazione e infondato nel resto.
Ne consegue che dovrà corrispondere alla ricorrente le somme che CP_1 abbia trattenuto a titolo di rivalsa della ritenuta alla fonte in relazione a questa sola somma, oltre gli accessori di legge attribuiti d'ufficio ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
8. La domanda risarcitoria non è accoglibile per assoluta carenza di elementi che consentano di individuare il danno lamentato.
8.1. Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, il potere del giudice di liquidare i danni con metodo equitativo presuppone infatti che sia provata in giudizio l'esistenza di un danno (e, più in radice, che ne siano allegate natura e consistenza) e non esime la parte dal fornire gli elementi utili per la liquidazione.
Il metodo equitativo non può infatti tradursi in un arbitrio del giudice e comunque investe soltanto il quantum del pregiudizio, non l'an.
9. Le spese si compensano per soccombenza reciproca.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, accerta che, nei rapporti fra le parti, non ha diritto Controparte_1 di esercitare nei confronti di la rivalsa di ritenute alla fonte Parte_1 limitatamente la somma di € 16.000,00 di cui al n. 5 del verbale di conciliazione monocratica richiamata in motivazione;
dichiara pertanto tenuta e condanna , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a le Parte_1 somme che abbia trattenuto a titolo di rivalsa di ritenute alla fonte, nei limiti di cui al capo che precede, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal giorno della trattenuta;
rigetta la domanda con riferimento alle ulteriori somme dovute in forza del medesimo verbale di conciliazione monocratica e al risarcimento del danno;
compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco NI
9
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 25/11/2025 alle ore 10,22 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco NI, nella causa di lavoro iscritta al n. 460/2025 promossa da c.f. (avv. Salvatore Lupinacci) Parte_1 C.F._1 contro c.f. (avv. Emilio Robotti) Controparte_1 P.IVA_1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Salvatore Lupinacci con la sig.ra ; Parte_1
l'avv. Francesca Ruzzetta in sost. avv. Emilio Robotti
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti si riportano agli atti.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 5.5.2025 , premesso di aver stipulato Parte_1
ContrCon con la propria datrice di lavoro , in sede sindacale, una transazione che prevedeva il pagamento a suo favore della somma lorda di € 10.000,00 quale corrispettivo per la rinuncia a impugnare il licenziamento e quella di € 16.000,00
a titolo di risarcimento del danno emergente non patrimoniale, ha esposto che la stava operando sulle rate le ritenute fiscali e, assumendo che le CP_1 somme dovute non fossero imponibili, ha assunto le seguenti conclusioni: “1) qualificare non tassabili le somme determinate dalle parti con il processo verbale di conciliazione sottoscritto in data 22.02.2024 davanti all'Ispettorato del
1 Lavoro della;
accertare e riconoscere non dovute le trattenute effettuate Pt_2 dalla sulle somme corrisposte e da corrispondere Controparte_1 alla SInora in forza del processo verbale di conciliazione Parte_1 sottoscritto in data 22.02.2024 davanti all' e, Controparte_4 per l'effetto, condannare la al loro rimborso a favore della Controparte_1 ricorrente;
2) condannare la al risarcimento del danno Controparte_1 causato alla SInora da inosservanza del dovere di buona fede Parte_1 nell'esecuzione degli accordi da quantificarsi in via equitativa”.
La convenuta resiste e assume le seguenti conclusioni: “dichiarata - in ogni caso
- ogni intervenuta prescrizione e/o decadenza qui eccepita… preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del ricorso avversario;
in via principale respingere il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto”.
1.1. Come si evince dalla lettura del ricorso e delle conclusioni sopra trascritte,
l'ambito della lite è limitato alla sola rivalsa delle ritenute fiscali.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario secondo il principio affermato da Cass., ss. uu., 26.6.2009 n. 15031 [“Le controversie tra sostituto d'imposta
e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario. (Principio di diritto affermato
d'ufficio dalle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'opposizione all'esecuzione forzata intrapresa dal difensore antistatario della parte vittoriosa in giudizio per la riscossione delle somme trattenute dalla parte soccombente a titolo di ritenuta IRPEF sull'onorario)”] e ribadito da svariate pronunce fino a Cass., 15.6.2023 n. 17213 che ha anche precisato che l'Agenzia delle Entrate non è litisconsorte necessario in queste controversie.
Discende ovviamente da questa premessa che la presente decisione, pronunciata fra le sole parti private, non sarà opponibile all'Agenzia delle
Entrate, che non può ritenersi vincolata nelle sue determinazioni da una pronuncia assunta in un processo svolto fra terzi e a cui non ha partecipato.
2 3. Nella sua comparsa di risposta ha eccepito, senza miglior CP_1 precisazione, la nullità del ricorso.
Verosimilmente l'eccezione si ricollega all'osservazione che si legge nella comparsa di risposta secondo cui la ricorrente “non indica quali somme e a quale titolo sarebbero state asseritamente trattenute illegittimamente dall'esponente sugli importi previsti in transazione”.
Se questa è la portata dell'eccezione, la si deve ritenere infondata.
L'atto introduttivo precisa in modo sufficiente i fatti su cui la domanda si fonda: secondo la ricorrente le somme dovute per effetto della transazione stipulata fra le parti non sono soggette a ritenuta alla fonte e quindi la convenuta non può esercitare la relativa rivalsa.
3.1.1. Va aggiunto soltanto che pur allegando l'indeterminatezza della CP_1 deduzione, non ha mai negato di aver esercitato la rivalsa.
La circostanza è comunque documentata dai prospetti paga prodotti in giudizio dalla ricorrente.
3.2. Nelle proprie conclusioni richiama poi un'eccezione di prescrizione CP_1
e di decadenza che tuttavia non si rinviene in alcun modo precisata e illustrata nelle sue difese e che non si può quindi neppure ritenere proposta.
4. Il giudice è consapevole del fatto che la Sezione lavoro della Corte d'Appello di Genova, nella recente sentenza 111/25, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da un lavoratore che, in possesso di una sentenza che condannava il datore di lavoro al pagamento di somme, lamentava l'erronea applicazione di ritenute fiscali e previdenziali da parte del medesimo datore di lavoro in sede di adempimento spontaneo, affermando che il lavoratore non aveva interesse alla pronuncia, perché poteva agire in executivis per l'adempimento integrale e attendere che il datore di lavoro si opponesse all'esecuzione facendo valere l'intervenuta estinzione.
4.1. Tuttavia, la presente controversia appare differente per almeno due motivi:
- da un lato, non si discute qui di un titolo di natura giudiziale ed è quindi escluso che possa essere violato il principio ne bis in idem;
- dall'altro, allo stato il verbale di conciliazione monocratica non risulta essere neppure titolo esecutivo, perché non risulta richiesto il decreto di esecutività di cui all'art. 11 comma 3 bis D. Lgs. 124/04.
Deve quindi ritenersi sussistente l'interesse della parte ricorrente a risolvere
3 anticipatamente la controversia con l'ex datore di lavoro sul corretto esercizio del diritto-dovere di rivalsa.
5. Ciò premesso, nel verbale di conciliazione monocratica stipulato fra le parti si legge:
“PREMESSO CHE:
a) la sig.ra è stata alle dipendenze della ' Parte_1 Controparte_1 con le mansioni di impiegata addetta alla reception, inquadrata nel
[...] livello A1 CCNL 'Cooperative Sociali' dal 1.12.2015 al 24.11.2023, data di cessazione del rapporto;
b) tale cessazione è avvenuta a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato dalla ' alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 con lettera datata 6.10.2023 in costanza di malattia;
c) la sig.ra con lettera 2.11.2023 ha impugnato Parte_1 stragiudizialmente il predetto licenziamento ritenendolo nullo, illegittimo, immotivato, infondato e inefficace;
d) al contempo la lavoratrice asserisce di essere stata oggetto, da parte datoriale, nell'intercorso rapporto lavorativo, di mobbing, vessazioni causanti stress, gravi disturbi e danni, rivendicando, per l'effetto, il diritto al risarcimento del danno asseritamente subito;
e) la ' a contestato e contesta quanto esposto al Controparte_1 punto c) e d), ritenendo anzi, in adempimento della propria mission statutaria
e di legge, di aver fatto tutto quanto possibile, seppure senza il riconoscimento della lavoratrice, per venire incontro alle esigenze della SI.ra Parte_1
e alla conservazione del suo posto di lavoro;
f) la SI.ra e la , grazie ai propri Parte_1 Controparte_1 rispettivi difensori, sono addivenuti a determinarsi di chiedere congiuntamente all' , territorialmente competente Controparte_5 per la vertenza, il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., al fine di porre fine alla lite ed evitare la causa.
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
2) il rapporto di lavoro tra la ' e SI.ra Controparte_1 [...]
si intende inderogabilmente cessato per effetto del summenzionato Parte_1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato alla lavoratrice in data 6.10.2023;
3) la Società de qua, in occasione e a fronte della su descritta cessazione del rapporto di lavoro si impegna a corrispondere alla SI.ra , a titolo Parte_1 di rinuncia all'impugnativa del licenziamento, una somma lorda (inclusiva degli
4 eventuali e dovuti oneri fiscali e/o previdenziali) pari a euro 9.000,00
(novemila/00);
4) la SI.ra accetta quanto su proposto dalla ' ia per l'importo Parte_1 CP_1 che per il titolo e, per l'effetto, dichiara di rinunciare all'impugnazione del licenziamento e anzi dichiara espressamente di rinunciarvi;
5) a fronte della rinuncia ad opera della lavoratrice alle pretese (connesse a quanto rappresentato al punto d) di risarcimento del danno emergente non patrimoniale la Società si impegna – non via di riconoscimento ma titolo meramente transattivo (e dunque al solo fine di evitare un contenzioso foriero di spese per ambedue le parti e caratterizzato dalla onerosità e incertezza) –
a corrispondere alla SI.ra , che accetta, una somma lorda di € Parte_1
16.000,00 (sedicimila/00);
6) fermo e indipendentemente da quanto precede, la SI. dichiara, nei Parte_1 limiti della disponibilità e dell'attualità dei relativi diritti e delle relative azioni, di non aver null'altro a pretendere dalla ' per Controparte_1 qualsiasi ragione, titolo o causa e dichiara, comunque, di rinunciare nei confronti della stessa ad ogni e qualsiasi pretesa derivante e/o derivabile, anche in via occasionale e/o indiretta dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione.
In particolare, la Lavoratrice rinuncia – a titolo di transazione generale – ad eventuali pretese per [segue elenco dettagliato] e rinuncia ad ogni altra domanda e/o pretesa comunque dipendente o connessa con i precedenti titoli;
7) a fronte delle rinunce di cui al precedente punto, la Società si impegna – a titolo di transazione generale e novativa, a corrispondere alla Lavoratrice che accetta, una somma lorda di € 1.000,00 (mille/00)…”.
È in discussione fra le parti l'esercizio del diritto-dovere di rivalsa da parte della che ritiene le somme dovute per effetto di questa transazione CP_1 assoggettate a imposizione fiscale e quindi soggette a ritenuta.
5.1. Come ricorda la il principio generale è nel senso che “In tema CP_1
d'imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma 2, e 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, si ricava che, al fine di poter negare
l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione
5 od all'interruzione del rapporto di lavoro” (Cass., 10.12.2015 n. 24988).
5.2. In particolare, si è affermato: “Deve tuttavia rammentarsi che la norma applicabile, concernente la imponibilità delle predette erogazioni, ha come limite che le stesse siano derivanti da perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da morte od invalidità permanente), rimanendo escluse dalla imposizione le somme dirette a ristorare voci di danno differenti, non collegati a diminuzioni di reddito, presenti o future, e rientranti nella fattispecie del danno emergente. È chiaro che l'onere della prova in detti casi grava sul contribuente, e che la valutazione sul risultato positivo o negativo sull'assolvimento di detto onere è compito esclusivo del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata. Tale è il caso della fattispecie in questione, in cui la CTR, sulla base dell'esame del verbale di conciliazione, ha concluso che la volontà delle parti era diretta a risarcire due voci di danno che le stesse imputavano al rapporto di lavoro, ovvero il danno morale ed il danno alla immagine derivanti dalle particolari modalità, negative per il lavoratore, con le quali era stato svolto prima ed interrotto poi il rapporto di lavoro. Si tratta quindi di voci di danno non collegate a perdite di reddito conseguenti alla interruzione del rapporto di lavoro, bensì a ristoro di un nocumento attuale (danno emergente) attinente la integrità psicofisica del lavoratore e la caduta di reputazione professionale;
elementi che escludono quindi ai sensi dell'art. 6 citato, la imponibilità della erogazione di cui è causa ai fini delle imposte dirette”
(Cass., 24.11.2010 n. 23795, in motiv.).
5.3. Peraltro, “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto - fattispecie relativa a risarcimento del danno liquidato, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a seguito di licenziamento illegittimo - (Cass.Civ., 6 settembre 2013, n. 20482; per le indennità risarcitorie conseguenti a risoluzione del rapporto di lavoro v.
Cass.Civ., 3582/2003; Cass Civ., n. 22803/2006; Cass.Civ., n. 10972/2009)”
(Cass., 21.2.2019 n. 5108, in motiv.).
6 5.4. Come si è visto, sulla scorta di Cass., 24988/15, cit., deve ritenersi che, almeno quando la lite sorga fra le parti della transazione, e non nei confronti dell'erario, sia decisiva la ricostruzione della volontà delle parti.
5.5. Non appare invece decisiva la circostanza, rimarcata dalla convenuta, che le parti abbiano definito le somme “lorde”, perché una tale definizione comporta soltanto che il carico dell'imposta eventualmente dovuta gravi rispettivamente sul lavoratore o sul datore di lavoro, ma non significa di per sé che le parti si rappresentino l'imposta come dovuta o no.
6. Con tale premessa, all'interno della conciliazione occorre distinguere fra i vari crediti riconosciuti alla lavoratrice, che hanno natura evidentemente diversa e che non possono quindi essere considerati in modo omogeneo.
6.1. La somma di € 16.000,00 di cui al punto n. 5 rappresenta il corrispettivo della rinuncia della sig.ra a una pretesa per risarcimento di danni Parte_1 emergenti di natura non patrimoniale.
Le parti – restando apparentemente di mero stile la clausola secondo cui le somme sono riconosciute “non in via di riconoscimento ma titolo meramente transattivo” – hanno quindi voluto ristorare, con tale voce, un nocumento attuale attinente all'integrità psicofisica della parte, o quanto meno definire una lite relativa a tale nocumento.
6.1.1. Peraltro, come risulta in causa, l'Ispettorato, prima di stipulare la conciliazione, aveva chiesto alla parte di documentare il danno subito.
La parte aveva trasmesso, fra l'altro, un certificato rilasciato da un medico
(relativo, fra l'altro, ad alterazioni del tono dell'umore, ideazione alterata, agitazione, comportamenti fobico-ossessivi con reazioni di evitamento e di isolamento sociale, seria nevrosi con attacchi di panico e manifestazioni ossessive), in verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che la riconosceva invalida al 75% per svariate patologie fra cui sindrome depressiva endoreattiva media e lettere che lamentavano fra l'altro uno svuotamento delle mansioni.
6.1.2. Non è quindi revocabile in dubbio che le parti abbiano inteso che la somma di € 16.000,00 ristorasse un danno non patrimoniale.
6.1.3. Tale essendo la chiara volontà delle parti, e salva – come si è già precisato – ogni diversa valutazione dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del rapporto tributario, nei rapporti fra le stesse parti, secondo il principio individuato
7 dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, deve allora escludersi che la possa oggi esercitare la rivalsa nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1 argomentando che la somma in questione sia invece assoggettata a ritenuta alla fonte.
6.1.3. Sembra appena il caso di precisare che esula dall'ambito della presente decisione determinare cosa accadrebbe fra le parti se, in futuro, l'Agenzia delle
Entrate manifestasse un diverso avviso.
6.2. Per quanto invece riguarda la somma di € 9.000,00 che viene riconosciuta a titolo di corrispettivo della rinuncia all'impugnativa del licenziamento, non soltanto non vi è la prova che le parti abbiano inteso con essa ristorare un danno di natura non patrimoniale, ma è anzi logico concludere che si tratti di una dazione assimilabile al riconoscimento di un'indennità per licenziamento illegittimo;
o quanto meno la lite che è stata così composta riguardava la pretesa al pagamento di una tale indennità.
Ma una tale indennità, come si è sopra veduto, è assoggettabile a IRPEF.
In particolare, non risulta in causa che ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 D.
Lgs. 23/15 (peraltro non richiamata da alcuna parte), non foss'altro sotto il profilo del rispetto del termine ivi previsto.
6.3. Infine, per quanto riguarda la dazione della somma di € 1.000,00 quale corrispettivo della rinuncia della sig.ra a ogni ulteriore pretesa, non vi Parte_1
è in atti alcun elemento in forza di cui concludere che la lavoratrice abbia rinunciato a diritti di natura non patrimoniale, ma appare anzi logico concludere che abbia rinunciato a eventuali pretese di natura patrimoniale.
6.3.1. Il fatto che tali pretese non esistessero, rimarcato dalla ricorrente, è a tal fine irrilevante.
L'eventuale inesistenza della res litigiosa potrebbe a tutto concedere incidere sulla validità della transazione, ma non sul titolo per cui le somme vengono pagate.
Come si è visto, poi, e diversamente da quanto sembra ritenere la ricorrente, la regola è che tutte le somme pagate dal datore di lavoro in connessione con il rapporto di lavoro pregresso siano imponibili, e l'eccezione è che non lo siano laddove ristorino un danno emergente di natura non patrimoniale, sicché il dubbio sulla natura dell'erogazione non ne esclude ma ne conferma l'assoggettabilità a IRPEF.
8 ContrCon
6.4. Per entrambe queste voci di credito, quindi, la , esercita correttamente il diritto-dovere di rivalsa.
7. Conclusivamente, quindi, il ricorso è fondato limitatamente alla somma di €
16.000,00 di cui al punto n. 5 della transazione e infondato nel resto.
Ne consegue che dovrà corrispondere alla ricorrente le somme che CP_1 abbia trattenuto a titolo di rivalsa della ritenuta alla fonte in relazione a questa sola somma, oltre gli accessori di legge attribuiti d'ufficio ai sensi dell'art. 429
c.p.c.
8. La domanda risarcitoria non è accoglibile per assoluta carenza di elementi che consentano di individuare il danno lamentato.
8.1. Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata, il potere del giudice di liquidare i danni con metodo equitativo presuppone infatti che sia provata in giudizio l'esistenza di un danno (e, più in radice, che ne siano allegate natura e consistenza) e non esime la parte dal fornire gli elementi utili per la liquidazione.
Il metodo equitativo non può infatti tradursi in un arbitrio del giudice e comunque investe soltanto il quantum del pregiudizio, non l'an.
9. Le spese si compensano per soccombenza reciproca.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, accerta che, nei rapporti fra le parti, non ha diritto Controparte_1 di esercitare nei confronti di la rivalsa di ritenute alla fonte Parte_1 limitatamente la somma di € 16.000,00 di cui al n. 5 del verbale di conciliazione monocratica richiamata in motivazione;
dichiara pertanto tenuta e condanna , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a le Parte_1 somme che abbia trattenuto a titolo di rivalsa di ritenute alla fonte, nei limiti di cui al capo che precede, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal giorno della trattenuta;
rigetta la domanda con riferimento alle ulteriori somme dovute in forza del medesimo verbale di conciliazione monocratica e al risarcimento del danno;
compensa le spese di lite.
Il giudice
Marco NI
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