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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1348/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 11037/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_2 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Via Consortile Zona Industriale 81030 Teverola CE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210094083916000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220023605764000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220078801365000 TARSU 2012 1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220108050067000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1186/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. ha opposto, presso il Tribunale di Napoli l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202400004268001 notificato il 29.04.2024, ex art. 72 bis DPR 602/73, presso Resistente_2 SR (datore di lavoro) per euro 6634,37, riguardante 8 cartelle di tassa rifiuti per annualità dal 2012 al 2021, con ricorso depositato il 29.07.2024, deducendo l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza ex art. 25 dPR 602/1973, la prescrizione;
il giudice dell'esecuzione, all'udienza del 19.03.2025, a seguito della costituzione della opposta Agenzia delle Entrate Riscossione, confermava il provvedimento di sospensione della esecuzione concesso inaudita altera parte e assegnava alle parti il termine di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito della spiegata opposizione dinanzi al giudice competente.
2. L' Agenzia delle Entrate Riscossione ha così introdotto il giudizio di merito per l'opposizione, limitatamente alla 4 cartelle per le quali vi è la giurisdizione del giudice tributario:
1. n. 07120210094083916000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 735,00 (TARES anno 2013);
2. n. 07120220023605764000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 2.284,52 (TARI anno 2015);
3. n. 07120220078801365000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 566,3 1 (TARSU anno 2012);
4. n. 07120220108050067000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 712,29 (TARI anno 2018).
Nell'atto di riassunzione sono dedotti 4 motivi:
a. tardività dell'opposizione, che andava qualificata ex art. 617 cod. proc. civ. come opposizione agli atti esecutivi, e dunque proposta dinnanzi al Tribunale e nel termine di 20 gg dalla notifica dell'atto oggetto di impugnazione;
b. rituale notifica delle quattro cartelle, che rende comunque inammissibile ogni contestazione sul merito della iscrizione a ruolo:
Nominativo_21. n. 07120210094083916000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARES anno 2013);
Nominativo_22. n. 07120220023605764000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARI anno 2015);
Nominativo_23. n. 07120220078801365000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARSU anno 2012);
Nominativo_24. n. 07120220108050067000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARI anno 2018).
2 c. inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 dPR 602/1973;
d. genericità ed infondatezza della eccezione di prescrizione.
In conclusione, chiede di revocare il provvedimento di sospensione cautelare e dichiarare
Resistente_1inammissibile e infondata la domanda proposta dal Sig. , confermando la legittimità dell'azione esattoriale posta in essere da AdER;
con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario
Resistente_1 Resistente_23. e SR sono rimasti contumaci.
4. All'udienza odierna il giudice, all'esito della discussione, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la domanda proposta dal Resistente_1 va rigettata, limitatamente alle cartelle n. 07120210094083916000, n. 07120220023605764000, n.
07120220078801365000, n. 07120220108050067000, per le quali c'è giurisdizione del giudice tributario.
2. L'Agenzia ha dimostrato la notifica delle 4 cartelle, avvenuta a mani della moglie Nominativo_2 il 18.07.2023. Ciò rende incontestabile il merito della pretesa tributaria;
in ogni caso la decadenza ex art. 25 dPR 602/1973 non è applicabile ai tributi locali e la prescrizione è stata interrotta dalla notifica delle cartelle.
3. Va anche revocato il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal giudice ordinario.
4. Resistente_1 va condannato alle spese di giudizio, che si liquidano in 500 euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Difensore_1; le spese nei confronti di Resistente_2 SR, rimasta contumace, vanno compensate.
5. Per le ragioni esposte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate riscossione e rigetta l'opposizione proposta da Resistente_1
, in relazione alle 4 cartelle riguardanti tributi locali, rispetto alle quali revoca il provvedimento di sospensione cautelare;
condanna Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che si
Difensore_1liquidano in 500 euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario, avv.
Resistente_2. Compensa le spese nei confronti di SR.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
3
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 11037/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_2 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Via Consortile Zona Industriale 81030 Teverola CE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210094083916000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220023605764000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220078801365000 TARSU 2012 1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220108050067000 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1186/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. ha opposto, presso il Tribunale di Napoli l'atto di pignoramento presso terzi n. 07184202400004268001 notificato il 29.04.2024, ex art. 72 bis DPR 602/73, presso Resistente_2 SR (datore di lavoro) per euro 6634,37, riguardante 8 cartelle di tassa rifiuti per annualità dal 2012 al 2021, con ricorso depositato il 29.07.2024, deducendo l'omessa notifica delle cartelle, la decadenza ex art. 25 dPR 602/1973, la prescrizione;
il giudice dell'esecuzione, all'udienza del 19.03.2025, a seguito della costituzione della opposta Agenzia delle Entrate Riscossione, confermava il provvedimento di sospensione della esecuzione concesso inaudita altera parte e assegnava alle parti il termine di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito della spiegata opposizione dinanzi al giudice competente.
2. L' Agenzia delle Entrate Riscossione ha così introdotto il giudizio di merito per l'opposizione, limitatamente alla 4 cartelle per le quali vi è la giurisdizione del giudice tributario:
1. n. 07120210094083916000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 735,00 (TARES anno 2013);
2. n. 07120220023605764000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 2.284,52 (TARI anno 2015);
3. n. 07120220078801365000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 566,3 1 (TARSU anno 2012);
4. n. 07120220108050067000 notificata il 18.07.2023 del valore di € 712,29 (TARI anno 2018).
Nell'atto di riassunzione sono dedotti 4 motivi:
a. tardività dell'opposizione, che andava qualificata ex art. 617 cod. proc. civ. come opposizione agli atti esecutivi, e dunque proposta dinnanzi al Tribunale e nel termine di 20 gg dalla notifica dell'atto oggetto di impugnazione;
b. rituale notifica delle quattro cartelle, che rende comunque inammissibile ogni contestazione sul merito della iscrizione a ruolo:
Nominativo_21. n. 07120210094083916000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARES anno 2013);
Nominativo_22. n. 07120220023605764000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARI anno 2015);
Nominativo_23. n. 07120220078801365000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARSU anno 2012);
Nominativo_24. n. 07120220108050067000 notificata alla moglie il 18.07.2023 (TARI anno 2018).
2 c. inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 dPR 602/1973;
d. genericità ed infondatezza della eccezione di prescrizione.
In conclusione, chiede di revocare il provvedimento di sospensione cautelare e dichiarare
Resistente_1inammissibile e infondata la domanda proposta dal Sig. , confermando la legittimità dell'azione esattoriale posta in essere da AdER;
con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario
Resistente_1 Resistente_23. e SR sono rimasti contumaci.
4. All'udienza odierna il giudice, all'esito della discussione, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate va accolto e la domanda proposta dal Resistente_1 va rigettata, limitatamente alle cartelle n. 07120210094083916000, n. 07120220023605764000, n.
07120220078801365000, n. 07120220108050067000, per le quali c'è giurisdizione del giudice tributario.
2. L'Agenzia ha dimostrato la notifica delle 4 cartelle, avvenuta a mani della moglie Nominativo_2 il 18.07.2023. Ciò rende incontestabile il merito della pretesa tributaria;
in ogni caso la decadenza ex art. 25 dPR 602/1973 non è applicabile ai tributi locali e la prescrizione è stata interrotta dalla notifica delle cartelle.
3. Va anche revocato il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal giudice ordinario.
4. Resistente_1 va condannato alle spese di giudizio, che si liquidano in 500 euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Difensore_1; le spese nei confronti di Resistente_2 SR, rimasta contumace, vanno compensate.
5. Per le ragioni esposte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate riscossione e rigetta l'opposizione proposta da Resistente_1
, in relazione alle 4 cartelle riguardanti tributi locali, rispetto alle quali revoca il provvedimento di sospensione cautelare;
condanna Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio, che si
Difensore_1liquidano in 500 euro, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario, avv.
Resistente_2. Compensa le spese nei confronti di SR.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
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