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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4030/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GENTILI Parte_1
CONCETTA presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GRAUSO Controparte_1
NN presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) il 23.06.2004 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli PE_
(il 29.08.2006), e (il 21.03.2009). PE_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido superesclusivo del figlio minore e la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'intero assegno unico universale.
Si costituiva in data 17.09.2025 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma alle allegazioni per violenza ex art. 473 bis 40 c.p.c. e chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre, dichiarandosi disponibile a versare in favore di entrambi i figli un assegno mensile pari ad euro
500,00, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. PEtanto, all'udienza del 21.10.2025 la causa era rimessa al
Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. “I coniugi e vivranno separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Controparte_1
PE 2. Il figlio minore della coppia di anni 16, pur domiciliato unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in Casapulla alla via XX Settembre, 1/A, verrà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con espressa delega per la sig.ra da parte del sig. relativamente a tutte le questioni Parte_1 Controparte_1
PE scolastiche mediche e ludico – ricreative per il figlio
3. In considerazione dell'età del ragazzo questi potrà incontrare il padre ogni qual volta lo desideri lasciando alla sua libertà la possibilità di vedere, incontrare e trascorrere del tempo col genitore;
4. Conseguentemente la casa coniugale sita in Casapulla alla via XX Settembre, 1/A verrà assegnata alla signora PE
che continuerà a vivervi unitamente al figlio minore ed alla figlia maggiorenne ma economicamente non Pt_1 autosufficiente con termine di giorni 30 dall'omologa della separazione per il ritiro da parte del sig. PE_1 dei propri effetti personali e dei beni di sua esclusiva proprietà; CP_1
5. Il sig. si onera del versamento entro il giorno 5 di ciascun mese della somma di € 500,00 in favore CP_1 della sig.ra quale assegno di mantenimento per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascun Parte_1 beneficiario) a cui saranno aggiunte in ragione del 50% le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico ricreative dimostrate con idonea documentazione ad eccezione e concordate ad eccezione di quelle connotate dal carattere di necessità ed urgenza il tutto in riferimento al protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Foro di S. Maria
C.V. che le parti ricevono in forma cartacea. Va da sé che le parti ritengono per comunicate ed accettate le spese straordinarie relative alla scuola di danza per la figlia ed alla scuola doppiaggio e la palestra per il figlio PE_1
PE che frequentavano le dette attività ancor prima della crisi coniugale;
6. PE le sole spese mediche beneficiando il sig. di assicurazione medica, queste da chiunque sostenute CP_1 verranno suddivise al 50% tenendo conto dell'importo rimborsabile dal fondo assicurativo (es. Spesa medica €
500,00 rimborso € 200,00 quota per ciascun coniuge € 150,00), a tal fine qualora il rimborso intervenga solo in un tempo successivo, la quota del 50% terrà conto di eventuali conguagli;
7. Alle somme su riportate verrà aggiunta un'ulteriore somma di € 80,00 (€ 40,00 per ciascun figlio) che il sig. si onera a versare direttamente ai propri figli quale contributo alle spese voluttuarie e che gli stessi CP_1 volessero effettuare in autonomia;
ad identica contribuzione s'impegna anche la signora in modo tale che Pt_1 ciascun figlio abbia a disposizione per la causale di cui al presente punto € 80,00 mensili;
8. L'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra quale domiciliataria di entrambi i figli;
Pt_1
9. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
Le parti decidono di compensare le spese ed unitamente ai propri avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, Parte
II, Serie A, anno 2004);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to GENTILI Parte_1
CONCETTA presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to GRAUSO Controparte_1
NN presso cui è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE nonché il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 21.10.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.07.2025, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) il 23.06.2004 con parte resistente, dalla cui unione nascevano i figli PE_
(il 29.08.2006), e (il 21.03.2009). PE_1
Essendo divenuta impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido superesclusivo del figlio minore e la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del padre pari ad euro 800,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie e la percezione dell'intero assegno unico universale.
Si costituiva in data 17.09.2025 il resistente, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione ma alle allegazioni per violenza ex art. 473 bis 40 c.p.c. e chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre, dichiarandosi disponibile a versare in favore di entrambi i figli un assegno mensile pari ad euro
500,00, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. PEtanto, all'udienza del 21.10.2025 la causa era rimessa al
Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. “I coniugi e vivranno separati nel mutuo rispetto;
Parte_1 Controparte_1
PE 2. Il figlio minore della coppia di anni 16, pur domiciliato unitamente alla madre presso la casa coniugale sita in Casapulla alla via XX Settembre, 1/A, verrà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con espressa delega per la sig.ra da parte del sig. relativamente a tutte le questioni Parte_1 Controparte_1
PE scolastiche mediche e ludico – ricreative per il figlio
3. In considerazione dell'età del ragazzo questi potrà incontrare il padre ogni qual volta lo desideri lasciando alla sua libertà la possibilità di vedere, incontrare e trascorrere del tempo col genitore;
4. Conseguentemente la casa coniugale sita in Casapulla alla via XX Settembre, 1/A verrà assegnata alla signora PE
che continuerà a vivervi unitamente al figlio minore ed alla figlia maggiorenne ma economicamente non Pt_1 autosufficiente con termine di giorni 30 dall'omologa della separazione per il ritiro da parte del sig. PE_1 dei propri effetti personali e dei beni di sua esclusiva proprietà; CP_1
5. Il sig. si onera del versamento entro il giorno 5 di ciascun mese della somma di € 500,00 in favore CP_1 della sig.ra quale assegno di mantenimento per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascun Parte_1 beneficiario) a cui saranno aggiunte in ragione del 50% le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico ricreative dimostrate con idonea documentazione ad eccezione e concordate ad eccezione di quelle connotate dal carattere di necessità ed urgenza il tutto in riferimento al protocollo sulle spese straordinarie in vigore presso il Foro di S. Maria
C.V. che le parti ricevono in forma cartacea. Va da sé che le parti ritengono per comunicate ed accettate le spese straordinarie relative alla scuola di danza per la figlia ed alla scuola doppiaggio e la palestra per il figlio PE_1
PE che frequentavano le dette attività ancor prima della crisi coniugale;
6. PE le sole spese mediche beneficiando il sig. di assicurazione medica, queste da chiunque sostenute CP_1 verranno suddivise al 50% tenendo conto dell'importo rimborsabile dal fondo assicurativo (es. Spesa medica €
500,00 rimborso € 200,00 quota per ciascun coniuge € 150,00), a tal fine qualora il rimborso intervenga solo in un tempo successivo, la quota del 50% terrà conto di eventuali conguagli;
7. Alle somme su riportate verrà aggiunta un'ulteriore somma di € 80,00 (€ 40,00 per ciascun figlio) che il sig. si onera a versare direttamente ai propri figli quale contributo alle spese voluttuarie e che gli stessi CP_1 volessero effettuare in autonomia;
ad identica contribuzione s'impegna anche la signora in modo tale che Pt_1 ciascun figlio abbia a disposizione per la causale di cui al presente punto € 80,00 mensili;
8. L'assegno unico universale sarà interamente percepito dalla sig.ra quale domiciliataria di entrambi i figli;
Pt_1
9. Le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite al 50% tra i coniugi;
Le parti decidono di compensare le spese ed unitamente ai propri avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà.”
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, Parte
II, Serie A, anno 2004);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso