Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(IO Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9922 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio IA Sarra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del CSM del 22 luglio 2025 di revoca dall’incarico di Giudice di Pace e del conseguente Decreto del Ministro della Giustizia del 28 agosto 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PO IA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1.Il ricorrente ha impugnato la delibera del 22 luglio 2025, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha revocato dall’incarico di giudice onorario di pace in servizio presso la sede di Reggio Calabria.
Ha altresì gravato con motivi aggiunti il conseguente decreto ministeriale di revoca adottato in data 28 agosto 2025.
L’istante ha tacciato gli atti impugnati di illegittimità, articolando i seguenti motivi di diritto:
A . Violazione di legge con riferimento alla Legge 21 novembre 1991 n.374 e ss.mm.; alla Legge 28 aprile 2016 n.57; al Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n.116.
B. Eccesso di potere per illogicità manifesta; travisamento del presupposto; abnormità; sviamento del fine pubblico; sproporzione; ingiustizia; disparità di trattamento; incongruità.
L’esponente ha chiesto, per l’effetto, l’annullamento dei provvedimenti gravati, previa concessione di tutela cautelare.
Si è costituito il Consiglio Superiore della Magistratura, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n.-OMISSIS-/2025, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 e quivi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Il Collegio deve rammentare, in via preliminare, che il provvedimento di revoca dei giudici onorari, secondo la normativa vigente ratione temporis , non ha natura disciplinare, ma presuppone una valutazione di inidoneità del soggetto a svolgere le delicate funzioni di cui si verte.
In particolare, nel caso di specie, il provvedimento è stato assunto ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 21 del d.lgs. 116/2017, per effetto della accertata adozione, da parte del magistrato onorario, di provvedimenti giurisdizionali “ affetti da grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza ”.
La IO (v. sentenza n. 12575/2024) ha chiarito che la revoca del magistrato onorario, prevista dall'art. 21 del d.lgs. 116/2017, non ha natura disciplinare, ma costituisce una misura amministrativa conseguente all'accertata inidoneità all'esercizio delle funzioni o a condotte che compromettono il prestigio dell'incarico.
La scelta del legislatore delegato di non prevedere una graduazione di sanzioni disciplinari, come invece avviene per i magistrati togati, è coerente con la natura temporanea e onoraria dell'incarico, che si distingue dal rapporto di servizio del magistrato professionale per le modalità di assunzione, l'inserimento strutturale nell'apparato amministrativo, la disciplina del rapporto e il sistema retributivo.
3. Quanto alla valutazione consiliare sottesa alla revoca, deve poi ricordarsi che il giudizio del CSM costituisce spendita di potere tecnico-discrezionale, che è sindacabile dal giudice amministrativo solo per mezzo di esame estrinseco, nei limiti in cui ricorrano vizi evidenti di irragionevolezza, illogicità o travisamento manifesto dei fatti. E invero, la valutazione in sede di procedimento di revoca dell'incarico del magistrato onorario, è la risultante di una valutazione globale, fondata sulla visione sinottica del profilo del giudice, ed incentrata su di una pluralità di elementi e di fatti sintomatici. Tale valutazione, vale ribadire, è espressione di ampia discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale; con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacarne unicamente la logicità estrinseca, senza poter sostituire un proprio diverso opinamento rispetto a quello, attendibile, reso dal CSM.
Resta, per converso, preclusa, in sede di sindacato giurisdizionale, una valutazione sul “merito” dell’atto ovvero un giudizio di “non condivisibilità” della valutazione compiuta dal Consiglio poiché ciò implicherebbe un inammissibile sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera di discrezionalità riservata.
4. Poste tali premesse, la delibera impugnata resta esente dai vizi denunciati in ricorso, sia sotto il lamentato profilo di sproporzione della sanzione, sia sotto il profilo inerente al contestato “merito” della valutazione sulla rilevanza delle condotte contestate.
L’organo di governo autonomo ha infatti così ritenuto: “ Così riepilogati i fatti, si ritiene che la proposta di revoca del Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria possa essere condivisa. Ed invero, come sostenuto dallo stesso Consiglio, le condotte tenute dal magistrato onorario sono indicative della inidoneità dello stesso ad esercitare le funzioni giudiziarie e costituiscono, pertanto, causa di revoca ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 D. Lgs. 116/2017. L'art. 21, comma 4, lett. a) del D.Lvo n. 116/2017, in particolare, prevede che costituiscano, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3, l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza. Il successivo comma 5 prevede che la revoca sia disposta, altresì, quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli. I comportamenti messi in atto dal dott. -OMISSIS-, peraltro, si pongono in palese violazione dei doveri posti in capo al magistrato onorario dall'art. 20 del richiamato D.Lgs. 116/2017, alla stregua del quale "Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni".
Il CSM ha poi dato che: “L'istruttoria svolta ha consentito, innanzitutto, di accertare come il magistrato onorario abbia deciso le cause in argomento <<sulla scorta del rilievo fotografico allegato>>, non potendosi comprendere come si possa, in tal guisa, attestare che la cartellonistica fosse ad "una distanza ravvicinata al veicolo", pervenendo a conclusioni in totale antitesi con quanto certificato nei verbali fidefacenti della polizia municipale. Sul punto, peraltro, lo stesso Consiglio giudiziario riteneva quei rilievi fotografici <<assolutamente inidonei a consentire l'apprezzamento in cui si è avventurato il decidente>>".
Inoltre, il Consiglio ha valorizzato il fatto che lo stesso ricorrente ha confermato, in sede di audizione, di essersi limitato a far affidamento su quanto rappresentato oralmente dai ricorrenti, disattendendo totalmente i verbali redatto dagli agenti accertatori. Lo stesso, infatti, ha dichiarato di aver deciso le cause anzidette e di aver tacciato di falsità i verbali della polizia municipale sulla scorta delle mere asserzioni, non documentate, dei ricorrenti " dando per scontata la loro intrinseca attendibilità ed invertendo gli ordinari criteri in tema di onere della prova... ”.
Coerentemente, il CSM ha dunque concluso per la scarsa professionalità mostrata dall’istante nello svolgimento dell'attività giudiziaria, essendo stato appurato come egli sia incorso in grossolani errori di valutazione dei fatti, abbia applicato principi di diritto eccentrici e abbia deciso le cause all’esito di una abnorme valutazione della documentazione in atti ai fascicoli.
Non decisivi appaiono al Collegio i richiami operati dal ricorrente ai giudizi positivi ottenuti durante la sua carriera, posto che non possono ribaltare gli esiti della più attuale valutazione dei fatti contestati o sovvertire la ragionevolezza del giudizio operato dall'organo di autogoverno.
5. Da ultimo, il Collegio reputa di dove respingere anche la contestazione fondata su di una dedotta intempestività e tardività del provvedimento di revoca, che sarebbe stato adottato a distanza di quattro anni dalla pronuncia delle sentenze oggetto di contestazione.
Sul punto, giova ricordare che il procedimento di revoca non è un procedimento disciplinare e ad esso non si applicano i termini di cui all'art. 5 del d.lgs.109/2006. Del resto alcuna lesione di affidamenti può derivare all’istante dalla contestata tempistica del procedimento, procedimento al quale l’esponente ha avuto modo di partecipare pienamente.
6. Alla luce delle superiori conclusioni, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (IO Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente
PO IA OP, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| PO IA OP | RO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.