TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2273/2025
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Gaetano Bovenzi del Foro di Monza
appellante
CONTRO
La società
[...]
C.F. e P. I.V.A. Controparte_1
P.IVA_1
difesa dall'avv. Matteo Schiavone del foro di Milano
appellata
(c.f. Controparte_2 C.F._2 Appellata non costituita
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. ha interposto appello alla sentenza n. 169/2025 emessa da Pt_1
Giudice di Pace di Monza,
nell'ambito del procedimento civile RG 1643/2021 con cui condannava al pagamento in favore Parte_2
dell'attore dell'importo di euro 2.700,00 oltre al rimborso delle spese di lite
In particolare l'appellante ha allegato di avere in primo grado convenuto in giudizio chiedendo che Parte_2
previo accertamento della responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Volvo XC90 targato DN477CL, SI , per i Controparte_2
danni occorsi alla propria autovettura Nissan Micra targata CP083DX in occasione del sinistro occorso in data 31/08/2020 a Monza, fosse condannata la società al risarcimento dei danni per l'importo di euro
3.733,44=, oltre al danno da fermo tecnico. In subordine accertata e dichiarata la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Volvo
V60 targato EF236BD di proprietà e condotto dal sig. , Parte_3
condannare la medesima assicurazione ai relativi danni già quantificati.
Pag. 2 di 9 Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della Parte_2
domanda
Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, SI , quale Controparte_2
proprietaria della vettura Volvo XC90 targato DN477CL, che rimaneva contumace.
La causa era istruita con la prova orale e con CTU tecnica del veicolo ed all'esito il giudice di Pace provvedeva come in premessa accogliendo la domanda subordinata in relazione al danno provocato dal Pt_3
L ha impugnato la sentenza denunciandone il vizio di nullità Pt_1
assoluta per mancata integrazione del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio necessario dando atto che il Giudice di Pace di Monza aveva così stabilito: “..Deve altresì osservarsi che in sede di interpello la convenuta e il testimone, signor , hanno confermato che al Testimone_1
momento del sinistro la SI si trovava a casa della madre CP_2
moribonda. Quanto alle dichiarazioni rese dal signor teste di Pt_3
parte attrice, si rileva che la testimonianza non può considerarsi attendibile: costui infatti è stato coinvolto nel sinistro come conducente di uno dei veicoli che lo avrebbero originato;
egli inoltre è l'ex marito della SI . Deve smentirsi quanto affermato dall'attore nelle note CP_2
conclusive circa l'avvenuta assunzione della testimonianza di Tes_2
(pag. 2), esclusa invece da questo Giudice in sede di ammissione
[...]
delle prove proprio perché tale nominativo come teste oculare non era Perso indicato nei prodotti moduli (cfr. ordinanza 09.02.22).Nessun valore probatorio può attribuirsi alle dichiarazioni testimoniali scritte prodotte
Pag. 3 di 9 dall'attore ( , in quanto non assunte nel Testimone_2 Testimone_3
contraddittorio delle parti;
in particolare, come correttamente osservato dalla convenuta , l'attore non ha chiamato a testimoniare il signor Pt_2
il cui nominativo come teste oculare era invece l'unico a Testimone_3
Perso essere indicato nei moduli In conclusione, la domanda svolta dall'attore in via principale non può essere accolta. Va invece accolta la domanda svolta in via subordinata non contestata dalla convenuta
. La perizia ha accertato che l'entità, l'andamento, le quote Pt_2
corrispondenti e la geometria della deformazione rendono compatibili i danni tra la parte posteriore destra della Volvo V60 e quelli della Nissan
Micra, causati, come innanzi riportato, esclusivamente della rotazione del volante da parte del conducente della Volvo V60 in retromarcia.
In sostanza il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda di parte attrice formulata in via subordinata condannando , quale Pt_1 Pt_2
compagnia assicurativa del sig. senza integrare il Parte_3
contraddittorio ( in relazione alla domanda subordinata) verso il proprietario
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale ed in via Pt_2
subordinata la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, in mancanza non solo del litisconsorte necessario non citato in giudizio ma anche dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal signor , il Giudice di Pace Pt_1
dichiarava la responsabilità del signor e condannava, per l'effetto, Pt_3
a risarcire il danno lamentato dall'attore. Pt_2
Pag. 4 di 9 In particolare allegava che l'attore in primo grado otteneva dal Pt_2
giudice l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario, che l'attore individuava nella SI : “ciò in quanto, - secondo - in base alla sola CP_2 Pt_2
ricostruzione dell'accaduto posta dal signor a fondamento della Pt_1
propria azione, l'incidente si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi della SI dunque – sempre secondo - la scelta CP_3 Pt_2
compiuta dal signor di convenire esclusivamente la SI Pt_1 CP_2
e non anche il signor costituisce o una implicita ma inequivoca Pt_3
rinuncia a coltivare ogni e qualsiasi domanda nei confronti di quest'ultimo o la violazione dell'ordine di integrare il contraddittorio impartito dal
Giudice di prime cure.
Ciò premesso, ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata Pt_2
integrazione del contraddittorio del da parte dell'attore Pt_3
Laddove invece si interpretasse la scelta di non integrare il contraddittorio come rinuncia verso il doveva essere dichiarata la cessazione Pt_3
della materia del contendere
Infine la sentenza di primo grado doveva ritenersi radicalmente errata, perché il Giudice di Pace aveva disatteso l'unica ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, per poi accogliere una conclusione rassegnata da quest'ultimo in via subordinata, del tutto sprovvista di premesse fattuali, logiche e giuridiche e mai neppure allegata dal signor “ che nulla Pt_1
aveva fatto per spiegarla e per dimostrarla…”
Di qui infine la richiesta di riforma nel merito quanto alla condanna del
Pt_3
Pag. 5 di 9 Essendo la causa documentale all'udienza del 17.11.2025 è stata posta in decisione.
Il thema decidendum del processo ha riguardo all'interrogativo se nel presente giudizio debba disporsi la remissione al primo giudice per mancata integrazione del litisconsorzio necessario ovvero disporsi l'estinzione per mancata ottemperanza dell'attore in primo grado all'ordine di integrazione del contraddittorio
Si premette che la norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano;
ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - anche sul merito della controversia (Cass
28.11.2022 n.34897)
Nel merito poi dei presupposti sulla base dei quali ravvisare la fattispecie in proposito – e cioè o una previsione di legge ovvero l'esistenza di un rapporto unitario è bene premettere e risulta incontestato che il soggetto proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale sia litisconsorte necessario nel procedimento volto ad accertare la responsabilità dell'incidente e liquidare il risarcimento dei danni in favore del danneggiato (cfr. Cass. n. 42112/2021; Cass. n. 27132/2021; Cass. n.
10304/2007 per cui “il litisconsorzio necessario, di cui al citato art. 23 l. 24
Pag. 6 di 9 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore”) .
E' altresì pacifico che in caso di mancata citazione si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio e che avendo il termine concesso in proposito natura perentoria esso non può essere né prorogato né rinnovato
(cfr. Cass. n. 22866/2019).
Pertanto la mancata integrazione del contraddittorio entro la data fissata dal
Giudice comporta la immediata cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (cfr. Cass. n. 7460/2015; 625/2008; 15062/2004) .
Ciò premesso è incontestato che detto litisconsorzio debba ravvisarsi nella fattispecie dedotta in giudizio, sia quanto alla domanda principale che subordinata e che anche in relazione quest'ultima avrebbe dovuto essere disposto l'ordine di integrazione , quanto meno in un momento successivo all'espletamento delle prove. Né appare sostenibile che il giudice di prime cure con il provvedimento del 30-.
6.2021 avesse disposto l'integrazione necessaria tout court. Ciò è escluso dal tenore letterale del provvedimento che, conformandosi alla richiesta dell'attore disponeva la chiamata della sola;
ma anche dalla circostanza della successiva prosecuzione del CP_2
giudizio anziché dell'estinzione, che il GDP avrebbe dovuto invece immediatamente disporre ove avesse in realtà ritenuto detta ipotesi.
Né può ritenersi infine e ancora una rinuncia alla domanda subordinata per effetto della omessa chiamata del . Da un lato la domanda Pt_3
subordinata viene in rilievo nel processo- e diventa attuale l'interesse alla medesima – ove la principale sia rigettata per una diversa ed incompatibile qualificazione e ricostruzione dei fatti (Cass. II sez. civ. – ord. n. 4013 del
Pag. 7 di 9 9/2/2023). Per altro verso ciò non può certo comportare una rinuncia alla subordinata – implicita nella mancata integrazione del contraddittorio – giàcchè la rinuncia richiederebbe ben diverse formalità e comunque nella fattispecie è stata reiterata nelle conclusioni.
Ne segue che certamente la sentenza risulta inutiliter data .perché emessa nei confronti di un litisconsorte necessario evidentemente pretermesso. Ed il giudizio,in accoglimento del principale motivo d'appello deve tornare al primo giudice.
Quanto alle spese secondo la Suprema Corte Cassazione “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354
c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullita' che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarita' che ha dato luogo alla rimessione, puo' decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute,per- non avere queste eccepito il difetto di integrita' del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attivita' del giudice).”.
E tanto vale anche nella fattispecie e con riferimento al secondo grado avendovi l evidentemente dato causa, potendo essere invece quelle Pt_1
di primo grado compensate tenuto conto della proposizione soltanto eventuale della domanda contro il litisconsorte pretermesso
Pag. 8 di 9
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- accerta l'omessa integrazione del contraddittorio di primo grado nei confronti di Parte_3
-ordina la rimessione al primo giudice ex art 354 cpc con termine di 3 mesi per la riassunzione
-Condanna l'appellante alle spese della presente fase liquidate in euro
1200,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2273/2025
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Gaetano Bovenzi del Foro di Monza
appellante
CONTRO
La società
[...]
C.F. e P. I.V.A. Controparte_1
P.IVA_1
difesa dall'avv. Matteo Schiavone del foro di Milano
appellata
(c.f. Controparte_2 C.F._2 Appellata non costituita
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il sig. ha interposto appello alla sentenza n. 169/2025 emessa da Pt_1
Giudice di Pace di Monza,
nell'ambito del procedimento civile RG 1643/2021 con cui condannava al pagamento in favore Parte_2
dell'attore dell'importo di euro 2.700,00 oltre al rimborso delle spese di lite
In particolare l'appellante ha allegato di avere in primo grado convenuto in giudizio chiedendo che Parte_2
previo accertamento della responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Volvo XC90 targato DN477CL, SI , per i Controparte_2
danni occorsi alla propria autovettura Nissan Micra targata CP083DX in occasione del sinistro occorso in data 31/08/2020 a Monza, fosse condannata la società al risarcimento dei danni per l'importo di euro
3.733,44=, oltre al danno da fermo tecnico. In subordine accertata e dichiarata la responsabilità del conducente e proprietario del veicolo Volvo
V60 targato EF236BD di proprietà e condotto dal sig. , Parte_3
condannare la medesima assicurazione ai relativi danni già quantificati.
Pag. 2 di 9 Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della Parte_2
domanda
Alla prima udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, SI , quale Controparte_2
proprietaria della vettura Volvo XC90 targato DN477CL, che rimaneva contumace.
La causa era istruita con la prova orale e con CTU tecnica del veicolo ed all'esito il giudice di Pace provvedeva come in premessa accogliendo la domanda subordinata in relazione al danno provocato dal Pt_3
L ha impugnato la sentenza denunciandone il vizio di nullità Pt_1
assoluta per mancata integrazione del contraddittorio in presenza di un litisconsorzio necessario dando atto che il Giudice di Pace di Monza aveva così stabilito: “..Deve altresì osservarsi che in sede di interpello la convenuta e il testimone, signor , hanno confermato che al Testimone_1
momento del sinistro la SI si trovava a casa della madre CP_2
moribonda. Quanto alle dichiarazioni rese dal signor teste di Pt_3
parte attrice, si rileva che la testimonianza non può considerarsi attendibile: costui infatti è stato coinvolto nel sinistro come conducente di uno dei veicoli che lo avrebbero originato;
egli inoltre è l'ex marito della SI . Deve smentirsi quanto affermato dall'attore nelle note CP_2
conclusive circa l'avvenuta assunzione della testimonianza di Tes_2
(pag. 2), esclusa invece da questo Giudice in sede di ammissione
[...]
delle prove proprio perché tale nominativo come teste oculare non era Perso indicato nei prodotti moduli (cfr. ordinanza 09.02.22).Nessun valore probatorio può attribuirsi alle dichiarazioni testimoniali scritte prodotte
Pag. 3 di 9 dall'attore ( , in quanto non assunte nel Testimone_2 Testimone_3
contraddittorio delle parti;
in particolare, come correttamente osservato dalla convenuta , l'attore non ha chiamato a testimoniare il signor Pt_2
il cui nominativo come teste oculare era invece l'unico a Testimone_3
Perso essere indicato nei moduli In conclusione, la domanda svolta dall'attore in via principale non può essere accolta. Va invece accolta la domanda svolta in via subordinata non contestata dalla convenuta
. La perizia ha accertato che l'entità, l'andamento, le quote Pt_2
corrispondenti e la geometria della deformazione rendono compatibili i danni tra la parte posteriore destra della Volvo V60 e quelli della Nissan
Micra, causati, come innanzi riportato, esclusivamente della rotazione del volante da parte del conducente della Volvo V60 in retromarcia.
In sostanza il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda di parte attrice formulata in via subordinata condannando , quale Pt_1 Pt_2
compagnia assicurativa del sig. senza integrare il Parte_3
contraddittorio ( in relazione alla domanda subordinata) verso il proprietario
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale ed in via Pt_2
subordinata la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, in mancanza non solo del litisconsorte necessario non citato in giudizio ma anche dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata dal signor , il Giudice di Pace Pt_1
dichiarava la responsabilità del signor e condannava, per l'effetto, Pt_3
a risarcire il danno lamentato dall'attore. Pt_2
Pag. 4 di 9 In particolare allegava che l'attore in primo grado otteneva dal Pt_2
giudice l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario, che l'attore individuava nella SI : “ciò in quanto, - secondo - in base alla sola CP_2 Pt_2
ricostruzione dell'accaduto posta dal signor a fondamento della Pt_1
propria azione, l'incidente si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi della SI dunque – sempre secondo - la scelta CP_3 Pt_2
compiuta dal signor di convenire esclusivamente la SI Pt_1 CP_2
e non anche il signor costituisce o una implicita ma inequivoca Pt_3
rinuncia a coltivare ogni e qualsiasi domanda nei confronti di quest'ultimo o la violazione dell'ordine di integrare il contraddittorio impartito dal
Giudice di prime cure.
Ciò premesso, ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata Pt_2
integrazione del contraddittorio del da parte dell'attore Pt_3
Laddove invece si interpretasse la scelta di non integrare il contraddittorio come rinuncia verso il doveva essere dichiarata la cessazione Pt_3
della materia del contendere
Infine la sentenza di primo grado doveva ritenersi radicalmente errata, perché il Giudice di Pace aveva disatteso l'unica ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, per poi accogliere una conclusione rassegnata da quest'ultimo in via subordinata, del tutto sprovvista di premesse fattuali, logiche e giuridiche e mai neppure allegata dal signor “ che nulla Pt_1
aveva fatto per spiegarla e per dimostrarla…”
Di qui infine la richiesta di riforma nel merito quanto alla condanna del
Pt_3
Pag. 5 di 9 Essendo la causa documentale all'udienza del 17.11.2025 è stata posta in decisione.
Il thema decidendum del processo ha riguardo all'interrogativo se nel presente giudizio debba disporsi la remissione al primo giudice per mancata integrazione del litisconsorzio necessario ovvero disporsi l'estinzione per mancata ottemperanza dell'attore in primo grado all'ordine di integrazione del contraddittorio
Si premette che la norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano;
ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - anche sul merito della controversia (Cass
28.11.2022 n.34897)
Nel merito poi dei presupposti sulla base dei quali ravvisare la fattispecie in proposito – e cioè o una previsione di legge ovvero l'esistenza di un rapporto unitario è bene premettere e risulta incontestato che il soggetto proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro stradale sia litisconsorte necessario nel procedimento volto ad accertare la responsabilità dell'incidente e liquidare il risarcimento dei danni in favore del danneggiato (cfr. Cass. n. 42112/2021; Cass. n. 27132/2021; Cass. n.
10304/2007 per cui “il litisconsorzio necessario, di cui al citato art. 23 l. 24
Pag. 6 di 9 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore”) .
E' altresì pacifico che in caso di mancata citazione si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio e che avendo il termine concesso in proposito natura perentoria esso non può essere né prorogato né rinnovato
(cfr. Cass. n. 22866/2019).
Pertanto la mancata integrazione del contraddittorio entro la data fissata dal
Giudice comporta la immediata cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (cfr. Cass. n. 7460/2015; 625/2008; 15062/2004) .
Ciò premesso è incontestato che detto litisconsorzio debba ravvisarsi nella fattispecie dedotta in giudizio, sia quanto alla domanda principale che subordinata e che anche in relazione quest'ultima avrebbe dovuto essere disposto l'ordine di integrazione , quanto meno in un momento successivo all'espletamento delle prove. Né appare sostenibile che il giudice di prime cure con il provvedimento del 30-.
6.2021 avesse disposto l'integrazione necessaria tout court. Ciò è escluso dal tenore letterale del provvedimento che, conformandosi alla richiesta dell'attore disponeva la chiamata della sola;
ma anche dalla circostanza della successiva prosecuzione del CP_2
giudizio anziché dell'estinzione, che il GDP avrebbe dovuto invece immediatamente disporre ove avesse in realtà ritenuto detta ipotesi.
Né può ritenersi infine e ancora una rinuncia alla domanda subordinata per effetto della omessa chiamata del . Da un lato la domanda Pt_3
subordinata viene in rilievo nel processo- e diventa attuale l'interesse alla medesima – ove la principale sia rigettata per una diversa ed incompatibile qualificazione e ricostruzione dei fatti (Cass. II sez. civ. – ord. n. 4013 del
Pag. 7 di 9 9/2/2023). Per altro verso ciò non può certo comportare una rinuncia alla subordinata – implicita nella mancata integrazione del contraddittorio – giàcchè la rinuncia richiederebbe ben diverse formalità e comunque nella fattispecie è stata reiterata nelle conclusioni.
Ne segue che certamente la sentenza risulta inutiliter data .perché emessa nei confronti di un litisconsorte necessario evidentemente pretermesso. Ed il giudizio,in accoglimento del principale motivo d'appello deve tornare al primo giudice.
Quanto alle spese secondo la Suprema Corte Cassazione “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'articolo 354
c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullita' che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarita' che ha dato luogo alla rimessione, puo' decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute,per- non avere queste eccepito il difetto di integrita' del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attivita' del giudice).”.
E tanto vale anche nella fattispecie e con riferimento al secondo grado avendovi l evidentemente dato causa, potendo essere invece quelle Pt_1
di primo grado compensate tenuto conto della proposizione soltanto eventuale della domanda contro il litisconsorte pretermesso
Pag. 8 di 9
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando,
- accerta l'omessa integrazione del contraddittorio di primo grado nei confronti di Parte_3
-ordina la rimessione al primo giudice ex art 354 cpc con termine di 3 mesi per la riassunzione
-Condanna l'appellante alle spese della presente fase liquidate in euro
1200,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9