Art. 7.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformita' all'articolo 4 del protocollo stesso.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformita' all'articolo 4 del protocollo stesso.