Articolo 7 della Legge 29 gennaio 1986, n. 32
Articolo 6Articolo 8
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22 febbraio 1986
Art. 7.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformita' all'articolo 4 del protocollo stesso.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1986