Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 24/03/2026, n. 5460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5460 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2023, proposto da ER SS TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del risultato della prova scritta sostenuta il 15.12.2022, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del 29.09.2022;
- della graduatoria stilata a seguito della citata prova scritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa LE Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il sig. TT, dopo aver partecipato al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, ha impugnato, per l’annullamento, il risultato della prova scritta sostenuta dallo stesso in data 15 dicembre 2022, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il voto complessivo di 9,710 (all. 1) e la graduatoria stilata a seguito della citata prova scritta ove il ricorrente assumeva la posizione n. 454 (all.2);
- in prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, con nota depositata in data 5 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, permanendo esclusivamente l’interesse alla compensazione delle spese di lite;
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a. e le spese vanno compensate in mancanza di opposizione dell’Amministrazione costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL SI, Presidente FF
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
LE Di PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di PA | IL SI |
IL SEGRETARIO