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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. GI DA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872/2021 di R.G. promossa da:
, nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella Via Sonnino al civico 37, presso lo studio dell'Avv.
AN HE, che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 21.03.2024,
ATTORE;
CONTRO
, ; CP_1 C.F._3
, Controparte_2 C.F._4
Parte_1 C.F._5
, ; CP_3 C.F._6
, ; CP_4 C.F._7
, ; Controparte_5 C.F._8 elettivamente domiciliati in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Cagliari al civico 51, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Mallus, , che li rappresenta e C.F._9 difende per separate procure speciali in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI;
, ; Controparte_6 C.F._10
, ; CP_7 C.F._11
, ; CP_8 C.F._12
CONVENUTI CONTUMACI. 1 CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Precisate, come di seguito, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.06.2025:
“1. accertare e dichiarare che il Signor meglio in epigrafe indicato, è Parte_1 proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile adibito a civile abitazione sito nel comune di LA in Via Riu S'Era n.2 e contraddistinto al NCEU al Foglio 6, particella 1096 sub 1, cat A/7, classe 1, vani 9, rendita euro 720,46, nonché del terreno su cui lo stesso è stato edificato originariamente identificato al CT al Foglio 6, mappale 279, poi divenuto mappale
1096;
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. compensare le spese e competenze del presente procedimento stante la mancata opposizione.”
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI
Rassegnate, come di seguito, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta:
“accoglimento delle richieste avverse”.
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio i convenuti in intestazione per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà del fabbricato ad uso abitativo sito in
LA (SU) nella Via Riu S'Era al civico 2, censito in Catasto Fabbricati al
Foglio 6, Particella 1096, Subalterno 1, edificato su area censita in catasto terreni al
Foglio 6, Particelle 1096 e 1099.
In citazione è allegato:
- che il predetto terreno era di proprietà del nonno paterno dell'attore, il quale lo cedette nel 1984 al figlio , padre dell'attore, con scrittura privata;
CP_7
2 - che nel 1985 il padre dell'attore edificò, sul terreno in parola, il fabbricato oggetto di domanda, adibendolo ad uso abitativo proprio e della famiglia e così esercitando sull'immobile un possesso esclusivo, pacifico e pubblico;
- di aver ricevuto in donazione detto fabbricato dal proprio padre, con atto notarile del 31 maggio 2013, e di aver unito il proprio possesso a quello paterno, mediante il medesimo utilizzo abitativo dell'immobile ricevuto in donazione, fino all'attualità.
L'attore ha dedotto interrogatorio formale in merito a quanto precede, nonché prova testimoniale in merito al posizionamento di tegole sul tetto del fabbricato, disposto dal proprio padre nell'anno 2005.
Con ordinanza del 19.09.2022 sono stati ammessi detti mezzi di prova.
Dalle visure catastali (doc. 3) e dall'ispezione ipotecaria depositate da parte attrice, anche in adempimento di quanto disposto con ordinanza ex art. 182 c.p.c. del
19.06.2023, si evince l'integrità del contraddittorio.
Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 15.01.2021 (doc. 4).
§
All'udienza del 19.01.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci , e (padre dell'attore). CP_8 Controparte_6 CP_7
Nella medesima udienza è stato altresì escusso il teste . Testimone_1
Con ordinanza del 31.07.2025, la causa è stata tenuta a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. In comparsa conclusionale l'attore ha rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
I convenuti costituiti non hanno effettuato alcun deposito ex art. 190 c.p.c.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa 3 durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96,
Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo all'attore, in forza del combinato disposto degli artt. 1140, 1146, comma II, e 1158 del Codice Civile, l'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato oggetto di domanda.
§
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Interrogatori formali dei convenuti contumaci.
In sede di interrogatorio formale i convenuti contumaci hanno confermato la veridicità delle allegazioni attoree, con ciò rendendo confessione giudiziale.
4 Costituzione in adesione dei restanti convenuti.
I convenuti costituiti hanno spontaneamente confessato la veridicità delle predette allegazioni dell'attore, concludendo per l'accoglimento della domanda dal medesimo dispiegata.
§
La confessione giudiziale dei convenuti, ex art. 228 c.p.c. spontanea per i costituiti e provocata mediante interrogatorio formale per i contumaci, costituisce piena prova dei fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda di usucapione per cui è causa, giusto quanto previsto dall'art. 2733 c.c., in quanto resa da tutti i litisconsorti necessari e relativa a diritto disponibile.
Deposizione testimoniale.
La deposizione dell'unico teste indicato da parte attrice, pur essendo relativa ad una isolata attività di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato oggetto di domanda, si inserisce armonicamente nel quadro probatorio derivante dalle confessioni dei convenuti.
Documenti.
La documentazione prodotta dall'attore comprova i relativi assunti in merito alle vicende traslative del terreno (doc. 1) e del fabbricato che sul medesimo è stato edificato
(doc. 2), rilevanti ai fini della decisione giusto quanto previsto dall'art. 1146, comma II,
c.c.
I convenuti costituiti non hanno prodotto alcun documento di segno contrario agli assunti attorei, in coerenza con l'adesione alla domanda attorea.
§
Sulle spese del giudizio.
Come richiesto dall'attore, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese in parola, in quanto i convenuti non hanno contestato la domanda di usucapione per cui è causa.
§
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651
c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di LA al Foglio 6, Particella 1096,
Subalterno 1.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 23 dicembre 2025
Il giudice
GI DA
6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dott. GI DA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1872/2021 di R.G. promossa da:
, nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella Via Sonnino al civico 37, presso lo studio dell'Avv.
AN HE, che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 21.03.2024,
ATTORE;
CONTRO
, ; CP_1 C.F._3
, Controparte_2 C.F._4
Parte_1 C.F._5
, ; CP_3 C.F._6
, ; CP_4 C.F._7
, ; Controparte_5 C.F._8 elettivamente domiciliati in Quartu Sant'Elena (CA) nella Via Cagliari al civico 51, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Mallus, , che li rappresenta e C.F._9 difende per separate procure speciali in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI;
, ; Controparte_6 C.F._10
, ; CP_7 C.F._11
, ; CP_8 C.F._12
CONVENUTI CONTUMACI. 1 CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Precisate, come di seguito, con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.06.2025:
“1. accertare e dichiarare che il Signor meglio in epigrafe indicato, è Parte_1 proprietario esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile adibito a civile abitazione sito nel comune di LA in Via Riu S'Era n.2 e contraddistinto al NCEU al Foglio 6, particella 1096 sub 1, cat A/7, classe 1, vani 9, rendita euro 720,46, nonché del terreno su cui lo stesso è stato edificato originariamente identificato al CT al Foglio 6, mappale 279, poi divenuto mappale
1096;
2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3. compensare le spese e competenze del presente procedimento stante la mancata opposizione.”
CONCLUSIONI DEI CONVENUTI
Rassegnate, come di seguito, nelle rispettive comparse di costituzione e risposta:
“accoglimento delle richieste avverse”.
§
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Con rituale atto introduttivo, l'attore ha citato in giudizio i convenuti in intestazione per sentir dichiarare nei loro confronti l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, ex art. 1158 c.c., del diritto di proprietà del fabbricato ad uso abitativo sito in
LA (SU) nella Via Riu S'Era al civico 2, censito in Catasto Fabbricati al
Foglio 6, Particella 1096, Subalterno 1, edificato su area censita in catasto terreni al
Foglio 6, Particelle 1096 e 1099.
In citazione è allegato:
- che il predetto terreno era di proprietà del nonno paterno dell'attore, il quale lo cedette nel 1984 al figlio , padre dell'attore, con scrittura privata;
CP_7
2 - che nel 1985 il padre dell'attore edificò, sul terreno in parola, il fabbricato oggetto di domanda, adibendolo ad uso abitativo proprio e della famiglia e così esercitando sull'immobile un possesso esclusivo, pacifico e pubblico;
- di aver ricevuto in donazione detto fabbricato dal proprio padre, con atto notarile del 31 maggio 2013, e di aver unito il proprio possesso a quello paterno, mediante il medesimo utilizzo abitativo dell'immobile ricevuto in donazione, fino all'attualità.
L'attore ha dedotto interrogatorio formale in merito a quanto precede, nonché prova testimoniale in merito al posizionamento di tegole sul tetto del fabbricato, disposto dal proprio padre nell'anno 2005.
Con ordinanza del 19.09.2022 sono stati ammessi detti mezzi di prova.
Dalle visure catastali (doc. 3) e dall'ispezione ipotecaria depositate da parte attrice, anche in adempimento di quanto disposto con ordinanza ex art. 182 c.p.c. del
19.06.2023, si evince l'integrità del contraddittorio.
Sussiste la condizione di procedibilità di cui al D. Lgs. 28/2010, giusto quanto risulta dal verbale negativo di mediazione del 15.01.2021 (doc. 4).
§
All'udienza del 19.01.2023 è stato espletato l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci , e (padre dell'attore). CP_8 Controparte_6 CP_7
Nella medesima udienza è stato altresì escusso il teste . Testimone_1
Con ordinanza del 31.07.2025, la causa è stata tenuta a decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. In comparsa conclusionale l'attore ha rimarcato i propri assunti, con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.
I convenuti costituiti non hanno effettuato alcun deposito ex art. 190 c.p.c.
§
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la res come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa 3 durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
In materia sussistono consolidati principi, enunciati dalla Suprema Corte.
- Chi agisce in giudizio deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus. Come evidenziato dalla Suprema Corte, l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria immobiliare consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod. civ., onde quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio (cfr. Cass. n. 5964/96,
Cass. n. 6079/02 e Cass. n. 2857/06).
- Al fine della prova di intervenuta usucapione, necessaria ex art. 2697 c.c., l'esercizio del dominio esclusivo sulla res, che avvenga in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 cod. civ., concreta la sussistenza del corpus possessionis, mentre l'animus possidendi, anche alla luce della norma di cui all'art. 1141 c.c. I comma, è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 10.07.2007, n. 15446).
§
In sintesi, ritiene questo giudice che ricorrano i sopra richiamati requisiti affinché possa dichiararsi in capo all'attore, in forza del combinato disposto degli artt. 1140, 1146, comma II, e 1158 del Codice Civile, l'intervenuto acquisto per usucapione del fabbricato oggetto di domanda.
§
A tale conclusione si perviene in forza dei seguenti elementi.
Interrogatori formali dei convenuti contumaci.
In sede di interrogatorio formale i convenuti contumaci hanno confermato la veridicità delle allegazioni attoree, con ciò rendendo confessione giudiziale.
4 Costituzione in adesione dei restanti convenuti.
I convenuti costituiti hanno spontaneamente confessato la veridicità delle predette allegazioni dell'attore, concludendo per l'accoglimento della domanda dal medesimo dispiegata.
§
La confessione giudiziale dei convenuti, ex art. 228 c.p.c. spontanea per i costituiti e provocata mediante interrogatorio formale per i contumaci, costituisce piena prova dei fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda di usucapione per cui è causa, giusto quanto previsto dall'art. 2733 c.c., in quanto resa da tutti i litisconsorti necessari e relativa a diritto disponibile.
Deposizione testimoniale.
La deposizione dell'unico teste indicato da parte attrice, pur essendo relativa ad una isolata attività di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato oggetto di domanda, si inserisce armonicamente nel quadro probatorio derivante dalle confessioni dei convenuti.
Documenti.
La documentazione prodotta dall'attore comprova i relativi assunti in merito alle vicende traslative del terreno (doc. 1) e del fabbricato che sul medesimo è stato edificato
(doc. 2), rilevanti ai fini della decisione giusto quanto previsto dall'art. 1146, comma II,
c.c.
I convenuti costituiti non hanno prodotto alcun documento di segno contrario agli assunti attorei, in coerenza con l'adesione alla domanda attorea.
§
Sulle spese del giudizio.
Come richiesto dall'attore, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese in parola, in quanto i convenuti non hanno contestato la domanda di usucapione per cui è causa.
§
Sulla trascrizione della sentenza.
L'obbligo di trascrizione della presente sentenza è specificamente sancito nell'art. 2651
c.c. e non necessita di appositi pronunciamenti.
5
P.Q.M.
il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della domanda di accertamento di intervenuta usucapione, ex art. 1158 c.c., dispiegata in citazione,
[...]
, nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, dell'immobile censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di LA al Foglio 6, Particella 1096,
Subalterno 1.
Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, addì 23 dicembre 2025
Il giudice
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