(Scambio di informazioni).
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
[…] Pur attivandosi l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale nell'ambito delle prerogative che l'ordinamento gli riconosce e che per definizione normativa sono differenti, le Norme di comportamento mettono in evidenza la rilevanza che può assumere un adeguato e tempestivo scambio di informazioni con il revisore legale – ex articolo 2409-septies del Codice civile – per accertare la sussistenza dei segnali di cui all'articolo 3, comma 4 del Dlgs 14/2019 e, all'esito delle interlocuzioni avviate con l'organo di amministrazione e con lo stesso revisore legale, per effettuare la segnalazione ex articolo 25-octies ricorrendone i presupposti.
Leggi di più…[…] Questa prevede che «il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con l'incaricato della revisore legale, se nominato, per l'espletamento dei rispettivi compiti», aggiungendosi nel commento che «in particolare, nell'espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, a proporre la nomina e a formulare il parere in merito alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 d.lgs. n. 39/2010, dall'altro ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-septies c.c.)» [42]. […]
Leggi di più…[…] Questa prevede che «il collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con l'incaricato della revisore legale, se nominato, per l'espletamento dei rispettivi compiti», aggiungendosi nel commento che «in particolare, nell'espletamento della propria attività di vigilanza, il collegio è chiamato, da un lato, a proporre la nomina e a formulare il parere in merito alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale (art. 13 d.lgs. n. 39/2010, dall'altro ad attuare un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo (art. 2409-septies c.c.)» [42]. […]
Leggi di più…[…] Ciò è in linea con la configurazione dell'organo di controllo scolpita nel codice civile come soggetto in possesso di una capillare informazione circa la gestione e lo stato dell'impresa vuoi per l'attività che è tenuto a svolgere ai sensi dell'art. 2403 c.c., vuoi per essere il destinatario delle segnalazioni che “ribalterà” sull'organo di gestione per seguirne poi l'esito utilizzando i propri poteri di interlocuzione e pressione, vuoi per lo scambio di informazioni rilevanti con i soggetti incaricati della revisione legale (art. 2409-septies c.c.) funzionale, secondo la Norma di comportamento SNQ 5.3, allo svolgimento dell'attività continuativa di vigilanza. […]
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