Versione
1 gennaio 2004
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7 aprile 2010
7 aprile 2010
Art. 2409-septies.
(Scambio di informazioni).
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
(Scambio di informazioni).
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Commentari • 20
- 1. Il Collegio sindacale non è il tutor del revisore legaleAccesso limitatoAntonio Nicotra · https://www.eutekne.info/ · 283.45538
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, decreto 24/11/2025Provvedimento: […] altresì, attraverso l'attività di natura informativa ex art. 2409 septies c.c. con corrispondente diritto alla retribuzione a carico della società (quindi, a carico della procedura concorsuale in caso di decozione della società stessa) – non può derivare dalle sole indicazioni contenute nel bilancio d'esercizio sul professionista che agisce reclamando il pagamento della retribuzione grava, data la posizione di creditore, l'onere della prova della fonte del proprio diritto, […] dal 2020; né è documentata una attività diretta all'approfondimento informativo per l'avvio delle interlocuzioni previste dall'art. 2409 septies c.p.c. tra il collegio sindacaleLeggi di più...