Art. 9.
La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente art. 3, ma quelle di cui all' art. 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658 , puo' proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.
La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente art. 3, ma quelle di cui all' art. 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658 , puo' proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.