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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
In persona del giudice, dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1721 del 2013 R. Gen., promossa
DA
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentate C.F._1 Parte_3 C.F._2
e difese dall'avv. Francesca Agostina Pileri ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in
Arzachena, Viale Costa Smeralda 41,
Parte opponente
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. G. B. Luciano e dall'avv. Claudia Selis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Tempio Pausania, via Verdi 19,
Parte opposta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania in data 7.4.2013 la Controparte_1 chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della (prima Parte_1 Parte_4
, nonché di e quali socie illimitatamente
[...] Parte_2 Parte_3 responsabili della per la somma di €. 21.000,00, oltre interessi legali Parte_4
e spese della procedura.
Assumeva la ricorrente che le ingiunte erano debitrici della somma richiesta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili presso il locale commerciale in uso alla società sito in Palau, via
Nazionale 40, come da fattura ed ulteriore documentazione che produceva.
Il Tribunale di Tempio Pausania emetteva il richiesto decreto ingiuntivo n. 357 del 2013 in data
23.4.2013.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione la e Parte_1 Parte_2 [...]
ed affermavano di non aver mai conferito alcun incarico alla Parte_3 Controparte_1 con la quale non avevano intrattenuto alcun rapporto.
Le opponenti prospettavano la possibilità che a conferire incarico all'opposta fosse stato il terzo
, intestatario di un conteggio datato 10.08.2007, che producevano, sottoscritto dal Persona_1 legale rappresentante della relativo all'esecuzione di alcuni lavori presso il Controparte_1 locale commerciale in uso alla società, sito in Palau, via Nazionale 40, e concludevano come in atti.
La si costituiva in giudizio ed osservava che il conteggio prodotto dagli Controparte_1 opponenti, poiché errato nell'intestazione, era stato poi correttamente intestato alla Parte_4 peraltro per il minor importo di €. 17.500,00 più iva, e dunque per complessivi €. 21.000,00, pari appunto alla somma richiesta con il ricorso per ingiunzione.
Dichiarava che le trattative per l'esecuzione dei lavori erano state condotte da , padre Persona_1 di e coniuge di unitamente a queste ultime, che pure si erano Parte_2 Parte_3 spesso recate presso il cantiere di via Nazionale 40, e che avevano accettato le opere senza mai avanzare alcuna contestazione, e concludeva come in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per interrogatorio formale e testi, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni formulate dalle parti come da note d'udienza.
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'istruttoria svolta ha consentito di raggiungere la piena prova della partecipazione delle opponenti, nella loro qualità di socie illimitatamente responsabili della di alle Parte_4 Parte_4 trattative ed alla conclusione del contratto con cui la società ha commissionato alla Controparte_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Palau, via Nazionale 40, ove
[...] la stessa avrebbe dovuto esercitare la propria attività.
2 Il teste ha riferito che i lavori per cui è causa furono commissionati alla Costruire Tes_1 dalla e dal coniuge , i quali avevano condotto i responsabili CP_1 Pt_3 Persona_1 dell'impresa presso i locali di via Nazionale 40, in Palau, affinchè valutassero l'entità delle opere necessarie per ripristinare i locali, e li avevano ospitati presso la loro abitazione per conferire l'incarico di realizzare i lavori come da conteggio allegato alla memoria di costituzione.
Egli ha riferito che anche , unitamente ai genitori e Parte_2 Parte_3 R_
, aveva partecipato all'allestimento ed all'arredamento del locale presso cui la società avrebbe
[...] dovuto operare.
Il teste , dipendente dell'opposta dal 2001 al 2011, ha confermato che i coniugi Testimone_2
e si erano recati spesso in cantiere durante l'esecuzione Parte_3 Persona_1 dei lavori, la prima due o tre volte alla settimana, il secondo addirittura tutti i giorni, e che Pt_2 aveva collaborato con la madre per l'allestimento dei locali durante la fase di ultimazione dei
[...] lavori da parte dell'impresa.
Ulteriori elementi di conferma in ordine alle circostanze esposte nel ricorso per decreto ingiuntivo si deducono, inoltre, dalla mancata risposta di e Parte_2 Parte_3 all'interrogatorio formale ritualmente dedotto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., con particolare riferimento all'emissione da parte della di cambiali in favore dell'opposta, in pagamento dei lavori Parte_4 eseguiti, ed alla successiva richiesta delle opponenti alla di non porre all'incasso Controparte_1
i titoli, con invito a concordare un incontro per la definizione dei rapporti economici intercorsi tra le parti.
I testi e hanno infine Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 concordemente riferito circa la puntuale esecuzione di lavori di cui alla fattura in atti, e circa la mancanza di qualsivoglia contestazione in proposito da parte della società committente.
Tanto premesso, deve ricordarsi che, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (v. in proposito Cass. SS.UU. n. 13533 del 2001 e, da ultimo, Cass. n. 826 del
2015).
Nel caso in esame le opponenti, convenute in senso sostanziale, non hanno contestato né lo svolgimento dei lavori, che sono dunque esattamente quelle di cui alla fattura in atti, né la loro corretta esecuzione, e non hanno fornito alcuna prova dell'estinzione dell'obbligazione per cui è causa.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere respinta, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 357 del 2013, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 23.4.2013.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
3 respinge l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 347 del 2013, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 23.4.2013;
condanna le opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in €. 8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 23.4.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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