CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1101/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230035422765000 DICH.REDDITI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello redditi/2020 per l'anno di imposta 2019, con interessi e sanzioni per complessivi 2.790,76, notificata in data 03 dicembre 2024.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Infatti, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente con l'unico motivo di doglianza, non è maturata la decadenza impositiva sulla base dell'invocato art. 25, comma 1, del DPR 602/73 secondo cui la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata - a pena di decadenza - entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione ovvero nel caso in specie entro il 31.12.2023; infatti, in virtù della cd. normativa covid si è avuta una proroga di 12 mesi per le dichiarazione presentata il 2020
(vd. art. 1, co. 158, della legge 197/2022 e art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020); pertanto tempestivamente la cartella di pagamento de qua è stata notificato il 3 dicembre 2024, visto che il termine di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della resistente costituita in giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita in giudizio delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario. Catania, 15 gennaio 2026 IL PRESIDENTE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1101/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230035422765000 DICH.REDDITI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2025 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione modello redditi/2020 per l'anno di imposta 2019, con interessi e sanzioni per complessivi 2.790,76, notificata in data 03 dicembre 2024.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Infatti, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente con l'unico motivo di doglianza, non è maturata la decadenza impositiva sulla base dell'invocato art. 25, comma 1, del DPR 602/73 secondo cui la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata - a pena di decadenza - entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione ovvero nel caso in specie entro il 31.12.2023; infatti, in virtù della cd. normativa covid si è avuta una proroga di 12 mesi per le dichiarazione presentata il 2020
(vd. art. 1, co. 158, della legge 197/2022 e art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020); pertanto tempestivamente la cartella di pagamento de qua è stata notificato il 3 dicembre 2024, visto che il termine di decadenza sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024.
In virtù del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della resistente costituita in giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita in giudizio delle spese processuali che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario. Catania, 15 gennaio 2026 IL PRESIDENTE