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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2101/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Valentina Cappello Parte_1
contro rappresentato e Controparte_1
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Mercante e dal dott.
Dario Carlo Roberto Giunta
avente ad oggetto: “Carta del docente”
Motivi della decisione
Parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, lamenta di non avere fruito della “Carta del docente”, ossia della Carta elettronica per
1 l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, di importo pari a 500,00 € annui spendibile per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, prevista dalla legge (L. 107/2015 - D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015) in favore dei soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, e non anche di quelli precari;
rileva come detto trattamento sia ingiustificatamente discriminatorio ed in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, per violazione degli artt. 63 e 64 del
CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. Ciò posto, insta per l'ottenimento di detta Carta elettronica per ciascuno di detti anni scolastici in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a termine.
L'Amministrazione scolastica convenuta chiede rigettarsi il ricorso,
sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già
affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 29961 del
27.10.2023), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363
bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i
2 seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31
agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla
concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
3 cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova
presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del
giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione
delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n.
124/1999:
4 comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora
non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di
insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede
con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994,
che così recita:
5 comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre
e termina il 31 agosto.
comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli
esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il
1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio
degli esami di maturità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, in entrambi gli anni scolastici elencati in ricorso, ricevuto incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (cfr. contratti in atti) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4,
comma 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso.
Segnatamente:
- nell'a.s. 2022/2023, dal 07.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024, dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
Parte ricorrente ha da ultimo precisato e dimostrato di essere ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto docente titolare di contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. all.
nota del 14.02.2025).
Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della “Carta del docente”, per il servizio prestato nell'anno 2022/2023 mediante adempimento in forma specifica.
6 Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento all'a.s.
2023/2024, nonostante il recente disposto di cui all'art. 15 del D.L. n.
69/2023, convertito con modifiche nella L. n. 103/2023, che ha esteso il beneficio in discorso alle sole supplenze annuali sino al 31 agosto,
prevedendo che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Invero, ancorché l'incarico di supplenza sia stato in specie conferito sino al 30.6.2024, non può prescindersi dal principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, che ha stigmatizzato la disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello precario che ha comunque svolto attività
didattica annuale, per tale intendendosi anche quella prestata “sino al
termine delle attività didattiche”, ossia sino al 30 giugno.
Di talché anche la disposizione di legge da ultimo intervenuta - al pari dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 in parte qua - va disapplicata, per identità di ratio ingiustificatamente discriminatoria in contrasto con il richiamato diritto unionale.
Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli Controparte_1
adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta
elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già
garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
7 dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del modesto valore della causa, della serialità della stessa e della contenuta attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso ed a percepire, per ciascuna di dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo €
500,00);
Con 2) condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, oltre accessori,
sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 400,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese al 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 13.5.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2101/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Valentina Cappello Parte_1
contro rappresentato e Controparte_1
difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Daniela Mercante e dal dott.
Dario Carlo Roberto Giunta
avente ad oggetto: “Carta del docente”
Motivi della decisione
Parte ricorrente, premesso di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, lamenta di non avere fruito della “Carta del docente”, ossia della Carta elettronica per
1 l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, di importo pari a 500,00 € annui spendibile per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, prevista dalla legge (L. 107/2015 - D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015) in favore dei soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, e non anche di quelli precari;
rileva come detto trattamento sia ingiustificatamente discriminatorio ed in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, per violazione degli artt. 63 e 64 del
CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. Ciò posto, insta per l'ottenimento di detta Carta elettronica per ciascuno di detti anni scolastici in cui ha prestato servizio in virtù di contratti a termine.
L'Amministrazione scolastica convenuta chiede rigettarsi il ricorso,
sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus al personale docente assunto a tempo determinato e che la denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) non ha natura discriminatoria.
***
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già
affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 29961 del
27.10.2023), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363
bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i
2 seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31
agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per
docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30
giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le
supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla
concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che,
al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle
docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per
3 cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova
presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del
giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della
permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta,
salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la
registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione
delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro
fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n.
124/1999:
4 comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora
non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già
assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il
conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.
comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e
fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si
provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di
insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede
con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994,
che così recita:
5 comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre
e termina il 31 agosto.
comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli
esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il
1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio
degli esami di maturità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, in entrambi gli anni scolastici elencati in ricorso, ricevuto incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (cfr. contratti in atti) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4,
comma 2, della L. n. 124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso.
Segnatamente:
- nell'a.s. 2022/2023, dal 07.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024, dal 01.09.2023 al 30.06.2024.
Parte ricorrente ha da ultimo precisato e dimostrato di essere ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto docente titolare di contratto a tempo determinato dal 09.09.2024 al 30.06.2025 (cfr. all.
nota del 14.02.2025).
Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della “Carta del docente”, per il servizio prestato nell'anno 2022/2023 mediante adempimento in forma specifica.
6 Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento all'a.s.
2023/2024, nonostante il recente disposto di cui all'art. 15 del D.L. n.
69/2023, convertito con modifiche nella L. n. 103/2023, che ha esteso il beneficio in discorso alle sole supplenze annuali sino al 31 agosto,
prevedendo che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di
cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Invero, ancorché l'incarico di supplenza sia stato in specie conferito sino al 30.6.2024, non può prescindersi dal principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, che ha stigmatizzato la disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello precario che ha comunque svolto attività
didattica annuale, per tale intendendosi anche quella prestata “sino al
termine delle attività didattiche”, ossia sino al 30 giugno.
Di talché anche la disposizione di legge da ultimo intervenuta - al pari dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 in parte qua - va disapplicata, per identità di ratio ingiustificatamente discriminatoria in contrasto con il richiamato diritto unionale.
Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli Controparte_1
adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta
elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già
garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
7 dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per gli anni accertati alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del modesto valore della causa, della serialità della stessa e della contenuta attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso ed a percepire, per ciascuna di dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 (valore nominale annuo €
500,00);
Con 2) condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, oltre accessori,
sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
3) condanna il alla refusione delle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano in € 400,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese al 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 13.5.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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