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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente relatore dott. ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Carolina Clò Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1348 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato IANNELLI GIUSEPPINA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del 12/11/2025.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Savignano Sul Panaro (MO) in data
05/08/2017 e dalla loro unione è nata la figlia in data 16/02/2018. Per_1
I coniugi sono comparsi in data 08/09/2021 dinanzi al Presidente Delegato del
Tribunale di Modena e si sono separati con decreto n. 1984/2021 del 15/09/2021, reso nell'ambito del procedimento per separazione consensuale iscritto al n.
3214/2021 R.G., con cui sono state omologate le condizioni di cui al verbale della sopra citata udienza.
2. Con ricorso depositato in data 20/03/2025, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni: dichiarare i coniugi autosufficienti;
affidare la figlia minore ad entrambi i genitori;
preso atto del perdurante Per_1 disinteresse del padre, come manifestato negli anni di separazione, quanto alle decisioni inerenti la salute ed istruzione di disporre l'affidamento rafforzato Per_1 della minore alla madre, consentendo a quest'ultima di assumere in via esclusiva tutte le decisioni di imminente rilievo, con l'onere di tempestiva comunicazione al padre;
collocare la figlia minore presso la residenza della madre;
confermare l'assegnazione della casa familiare sita a Formigine (MO), Via Marzaglia n.8, in favore della ricorrente;
regolamentare il diritto di visita del padre nei termini ivi indicati;
disporre che, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore, il padre versi mensilmente alla madre l'importo di euro 400,00
(aggiornamento ISTAT dell'importo di euro 350,00 stabilito in sede di separazione), mediante accreditamento del predetto importo sulla carta Postepay ad ella intestata, avente IBAN [...], oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
disporre che l'assegno unico universale per i figli minori continui a spettare nella misura del
100% alla ricorrente.
3. All'udienza del 02/07/2025 il Giudice, rilevato che fa difetto il termine a comparire di 60 giorni dalla notifica, pur regolarmente perfezionatasi, ha rinviato per consentire il rinnovo della notifica all'udienza del 12/11/2025.
4. All'udienza del 12/11/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha dichiarato: “Al momento il sta vedendo due week end al mese. CP_1 Per_1
pagina 2 di 8 Il più delle volte dorme con la nonna. Lui condivide la casa con un amico. Non mi sta dando nulla per . Paga ogni tanto delle spese extra. È in disoccupazione Per_1 ma per quanto ne so lavora in nero. Io lavoro in un bar, con contratto a chiamata che dovrebbe a breve essere regolarizzate. Le mie entrate mensili sono di circa
1000 euro. Pago un affitto di 650 euro. Prendo l'assegno unico universale di 230 euro mensili. Il motivo per cui chiedo l'affido super esclusivo è il disinteresse non solo economico per la bambina. Il è inaffidabile, non ha la patente e CP_1 non ha la macchina. Se gli chiedo di portare la bambina da qualche parte non lo fa. Il mio ex marito mi ha picchiato anche davanti alla bambina. Ha minacciato di morte mia madre in passato, la quale purtroppo ora non c'è più. Non ritengo sia affidabile per decisioni che riguardano , stante il suo totale disinteresse. Per_1
Mi ha anche detto che non parteciperà a questo procedimento”.
Il legale di parte ricorrente ha precisato che viene richiesta la conferma delle condizioni di cui alla separazione, fatta eccezione per l'assegno (da 350 a 400 euro mensili, si tratta della sola rivalutazione ISTAT) e per un'ulteriore richiesta, ossia quella di affido super esclusivo, in ragione del totale disinteresse del sig.
ai trattamenti medici di a cui è stato diagnosticato un disturbo CP_1 Per_1 della comprensione e del linguaggio ed un deficit cognitivo lieve. Inoltre, ha rappresentato che il in passato è stato sottoposto a procedimenti penali CP_1
e condannato ai sensi degli artt. 612 bis e 572 c.p., con riserva di depositare documentazione relativa ai procedimenti penali. Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, constatata le regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia ed ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere lo scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle altre questioni, parte ricorrente, unica costituita, chiede,
pagina 3 di 8 sostanzialmente, di confermare, in sede di divorzio, le condizioni di separazione, fatta eccezione per alcuni profili, quali la modalità di affidamento della figlia minore nella forma dell'affidamento super esclusivo alla madre e l'entità del contributo al mantenimento da euro 350,00 a 400,00 mensili (somma, in realtà, attuale a seguito della rivalutazione ISTAT).
Le domande meritano di essere accolte.
Innanzitutto, l'odierna ricorrente lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti della figlia difatti, così come dichiarato all'udienza del Per_1
12/11/2025: “(…) Il motivo per cui chiedo l'affido super esclusivo è il disinteresse non solo economico per la bambina. Il è inaffidabile, non ha la patente CP_1
e non ha la macchina. Se gli chiedo di portare la bambina da qualche parte non lo fa. Il mio ex marito mi ha picchiato anche davanti alla bambina. Ha minacciato di morte mia madre in passato, la quale purtroppo ora non c'è più. Non ritengo sia affidabile per decisioni che riguardano , stante il suo totale disinteresse. Mi Per_1 ha anche detto che non parteciperà a questo procedimento”.
Ad oggi, pertanto, la madre risulta essere l'unico punto di riferimento per la figlia, facendosi carico pressoché integralmente delle relative necessità morali e materiali, in quanto il padre è assente. Peraltro, parte ricorrente riferisce che alla minore è stato diagnosticato un disturbo della comprensione e del linguaggio ed un deficit cognitivo lieve e ciò comporta la necessità adottare scelte che richiedono pronta soluzione, ostacolate dal disinteresse del padre.
Ciò premesso, la disaffezione e l'assenza del padre, dimostrati, altresì, dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio, evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale ed impongono di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre alla madre ai sensi dell'art. 337-quater Per_1
c.c., disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato). Pertanto, rimane Per_1 collocata presso la madre alla quale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Formigine (MO), Via Marzaglia n.8,
pagina 4 di 8 unitamente agli arredi ivi esistenti.
Quanto alle frequentazioni con il padre, si ritiene rispondente all'interesse di Per_1 la regolamentazione secondo le modalità così come prospettate da parte ricorrente nell'atto introduttivo depositato in data 20/03/2025 e riportate in dispositivo.
Alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto dell'età di (7 anni), nonché Per_1 delle fragilità segnalate all'udienza del 12/11/2025 – “(…) trattamenti medici di
, a cui è stato diagnosticato un disturbo della comprensione e del linguaggio Per_1 ed un deficit cognitivo lieve (…)” – si è ritenuto non confacente all'interesse della minore procedere all'ascolto ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Per ciò che riguarda il contributo al mantenimento da porre a carico del padre per la figlia minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, tenuto conto delle attuali condizioni della ricorrente e dell'assenza di informazioni economiche concernenti il resistente, nonché dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337-ter, comma quarto, numeri 3 e 5, c.c.) si statuisce, a carico del padre, la corresponsione della somma mensile pari ad euro 400,00, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
In ragione della collocazione prevalente della figlia presso la madre, si prevede che l'assegno unico per la prole sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita, liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/08/2017 in
VI S/P da (nata a [...] il Parte_1
07/06/1987) con (nato a [...] il Controparte_1
24/10/1992), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pagina 5 di 8 VI S/P, atto n. 33, parte 2, serie C, anno 2017;
2. affida la figlia minore della coppia , nata a Modena in [...] Per_1
16/02/2018, alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole, tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute, siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato);
3. colloca la figlia minore presso la residenza della madre;
Per_1
4. assegna la casa familiare sita in Formigine (MO), Via Marzaglia n. 8 a
, unitamente ai relativi arredi;
Parte_1
5. così regolamenta le frequentazioni tra la figlia minore della coppia ed il padre: Per_1
- a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio alle 18:30 alla domenica alle 21:30
- due giorni infrasettimali, da scegliersi tra il martedì e il giovedì ovvero il mercoledì e il venerdì, nelle settimane nelle quali trascorrerà il fine Per_1 settimana con la madre;
- la metà dei giorni di vacanza da calendario scolastico durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia ed il giorno di
Capodanno e la metà dei giorni di vacanza da calendario scolastico, durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì di pasquetta;
in caso di disaccordo, negli anni dispari deciderà il padre, negli anni pari la madre;
- alternativamente per quanto concerne le altre festività o per i cosiddetti “ponti” previsti da calendario scolastico (se il ponte di Ognissanti lo passerà con il padre, quello dell'Immacolata con la madre, e così via (25 aprile/1 maggio/2 giugno, etc); in occasione delle visite, la bambina sarà prelevata e riaccompagnata al domicilio materno a cura del signor , con modalità idonee, ovvero chi conduce CP_1 ilmezzo su cui verrà trasportata dovrà esser munito di valido documento di Per_1 guida;
- durante le vacanze estive, 3 settimane anche non consecutive;
a tal fine, i periodi di permanenza estiva protratta presso i genitori dovranno essere concordati preventivamente, non oltre il 31 maggio di ogni anno;
inoltre ciascun genitore dovrà
pagina 6 di 8 sempre ed anticipatamente comunicare all'altro i luoghi di villeggiatura, compresi indirizzi e recapiti telefonici, nonché ogni loro variazione per qualsivoglia ragione e a mantenere l'altro informato e in contatto con la figlia una volta al giorno in orario da concordarsi preventivamente e non al di fuori di esso, fatto salvo il desiderio di Per_1 le spese per le vacanze estive della figlia saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
in occasione delle visite ed in relazione ad i periodi di propria spettanza, la bambina sarà prelevata e riaccompagnata al domicilio materno a cura del signor , CP_1 con modalità idonee, ovvero chi conduce il mezzo su cui verrà trasportata Per_1 dovrà esser munito di valido documento di guida;
6. obbliga a versare a Controparte_1 Parte_1
euro 400,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo
[...] di contributo per il mantenimento ordinario della prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di
Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 7 di 8 • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
8. condanna a rifondere alla ricorrente le spese Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A se dovuta, come per legge;
9. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI
S/P per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. ssa Eleonora Ramacciotti
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