Articolo 12 della Legge 1 aprile 2022, n. 30
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 aprile 2022
Art. 12. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 o il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorita' amministrativa dispone altresi' la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.
3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' designato quale autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.
Entrata in vigore il 23 aprile 2022
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