Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3115
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dall'esercizio del potere impositivo

    L'atto è stato notificato nei termini previsti, tenuto conto della sospensione COVID decorrente dal 23/02/2020 al 30/10/2023, come indicato nell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa erariale

    L'atto impugnato revoca l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulla base della perdita delle agevolazioni fiscali della prima casa, accertata con altro atto non impugnato e divenuto definitivo. Inoltre, non si possono applicare benefici alle convivenze di fatto con altre modalità di convivenza come matrimonio o unioni civili, in quanto la convivenza di fatto non prevede la registrazione nei registri anagrafici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3115
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo