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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3115/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14173/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 p.i. ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20191T022093000 2500 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 987/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, scaturente dalla revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto di immobile ad uso abitativo, con il quale l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero della differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del
DPR 601/73, art. 15 e successivi (aliquota al 2%) e quella versata per un importo complessivo di
€.2.388,09inclusi sanzioni ed interessi chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Il ricorrente, in particolare, deduce la decadenza dall'esercizio dal potere impositivo dovendo l'Ufficio esercitare detto potere entro il termine di tre anni decorrenti dalla scadenza dei 18 mesi dall'atto notarile stipulato l'11/12/2019 e , comunque,
l'illegittimità della pretesa atteso che essendo stato l'immobile acquistato dal ricorrente e dall'allora ex compagna, convivente more uxorio, pur essendo venuto meno del legame affettivo, soltanto l'ex compagna del sig. Ricorrente_1 aveva trasferito nell'immobile de qua la propria residenza, soddisfacendo i requisiti all'uopo prescritti dalla norma.
Si è costituito ritualmente e tempestivamente l'Agenzia della Entrate D.P. I di Napoli che ha rivendicato la legittimità del proprio operato. In particolare l'A.F. ha, per un verso, confutato l'eccezione di decadenza atteso che l'atto è stato notificato nei termini previsti, tenuto conto della sospensione COVID decorrente dal
23/02/2020 al 30/10/2023 come indicato nell'atto impugnato e, per l'altro, deduce l'infondatezza della eccezione di illegittimità della pretesa sia perché l'atto impugnato revoca l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulla base della perdita delle agevolazioni fiscali della prima casa accertato con altro atto, sopra citato, non impugnato e divenuto definitivo sia perché non si possono applicare eventuali benefici alle convivenze di fatto con le altre modalità di convivenza come il matrimonio o le unioni civili, in quanto la convivenza di fatto non prevede la registrazione nei registri anagrafici del Comune di residenza della dichiarazione anagrafica.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione moncratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Il ricorrente ha impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni emesso a seguito di revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, in relazione all'atto stipulato in data 11/12/2019 del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa in relazione al quale versava l'imposta sostitutiva con aliquota agevolata dello 0,25% ai sensi della Legge n°
191/2004 anziché del 2%..
Con un primo motivo di ricorso ha eccepito la decadenza dal potere impositivo in quanto non esercitato nel termine di tre anni dalla scadenza dei 18 mesi dalla stipula del contratto notarile di compravendita, avvenuta l'11/12/2019, ovvero, pur considerando la sospensione Covid, entro il 18/04/2025.
Tale motivo è privo di pregio.
Ed invero, come, peraltro, emerge dallo stesso atto impugnato, tenuto conto dei termini di sospensione
COVID decorrenti dal 23/02/2020 al 30/10/2023, l'atto è stato notificato entro il termine prescritto dall'art. 76 comma 2, del Dpr n. 131 del 1986.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso.
Intanto è dirimente rilevare come sia incontestato che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'avviso di liquidazione TE8 2019 1T 22092 con cui l'Ente impositore comunicava alla parte la decadenza delle agevolazioni prima casa per non aver trasferito la residenza nei termini previsti dalla norma, dalla stipula dell'atto. Tale atto non è stato impugnato sicchè detta decadenza è divenuta definitiva di guisa il ripristino dell'imposta sostitutiva versata in misura ridotta applicando alla somma del mutuo erogato l'aliquota del 2% in luogo di quella dello 0,25 versata è conseguenziale e, pertanto, pienamente legittima.
Ma vi è di più. Nel merito, la prospettazione del ricorrente, nell'usufruire delle agevolazioni fiscali, muove da una inammissibile estensione dei principi giurisprudenziali anche alle coppie di fatto per quanto riguarda la residenza. Le coppie di fatto possono accedere alle agevolazioni prima casa, a patto che l'acquisto si effettuato da uno o entrambi i conviventi e che siano rispettati i requisiti soggettivi di legge, tra cui proprio l'impegno di trasferire la residenza entro i 18 mesi. Non è sufficiente la residenza di uno solo per accedere a tutte le agevolazioni. Non si possono applicare eventuali benefici alle convivenze di fatto con le altre modalità di convivenza come il matrimonio o le unioni civili, in quanto la convivenza di fatto non prevede la registrazione nei registri anagrafici del Comune di residenza della dichiarazione anagrafica.
Per tutto quanto sopra esposto, questo Giudice e ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIRANDA TOMMASO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14173/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 p.i. ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20191T022093000 2500 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 987/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugna l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, scaturente dalla revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto di immobile ad uso abitativo, con il quale l'Agenzia delle Entrate procedeva al recupero della differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del
DPR 601/73, art. 15 e successivi (aliquota al 2%) e quella versata per un importo complessivo di
€.2.388,09inclusi sanzioni ed interessi chiedendone l'annullamento, vinte le spese. Il ricorrente, in particolare, deduce la decadenza dall'esercizio dal potere impositivo dovendo l'Ufficio esercitare detto potere entro il termine di tre anni decorrenti dalla scadenza dei 18 mesi dall'atto notarile stipulato l'11/12/2019 e , comunque,
l'illegittimità della pretesa atteso che essendo stato l'immobile acquistato dal ricorrente e dall'allora ex compagna, convivente more uxorio, pur essendo venuto meno del legame affettivo, soltanto l'ex compagna del sig. Ricorrente_1 aveva trasferito nell'immobile de qua la propria residenza, soddisfacendo i requisiti all'uopo prescritti dalla norma.
Si è costituito ritualmente e tempestivamente l'Agenzia della Entrate D.P. I di Napoli che ha rivendicato la legittimità del proprio operato. In particolare l'A.F. ha, per un verso, confutato l'eccezione di decadenza atteso che l'atto è stato notificato nei termini previsti, tenuto conto della sospensione COVID decorrente dal
23/02/2020 al 30/10/2023 come indicato nell'atto impugnato e, per l'altro, deduce l'infondatezza della eccezione di illegittimità della pretesa sia perché l'atto impugnato revoca l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulla base della perdita delle agevolazioni fiscali della prima casa accertato con altro atto, sopra citato, non impugnato e divenuto definitivo sia perché non si possono applicare eventuali benefici alle convivenze di fatto con le altre modalità di convivenza come il matrimonio o le unioni civili, in quanto la convivenza di fatto non prevede la registrazione nei registri anagrafici del Comune di residenza della dichiarazione anagrafica.
All'odierna udienza, la Corte, in composizione moncratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene questo Giudice che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Il ricorrente ha impugnato ed ha chiesto l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni emesso a seguito di revoca dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, in relazione all'atto stipulato in data 11/12/2019 del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa in relazione al quale versava l'imposta sostitutiva con aliquota agevolata dello 0,25% ai sensi della Legge n°
191/2004 anziché del 2%..
Con un primo motivo di ricorso ha eccepito la decadenza dal potere impositivo in quanto non esercitato nel termine di tre anni dalla scadenza dei 18 mesi dalla stipula del contratto notarile di compravendita, avvenuta l'11/12/2019, ovvero, pur considerando la sospensione Covid, entro il 18/04/2025.
Tale motivo è privo di pregio.
Ed invero, come, peraltro, emerge dallo stesso atto impugnato, tenuto conto dei termini di sospensione
COVID decorrenti dal 23/02/2020 al 30/10/2023, l'atto è stato notificato entro il termine prescritto dall'art. 76 comma 2, del Dpr n. 131 del 1986.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso.
Intanto è dirimente rilevare come sia incontestato che l'atto impugnato sia stato preceduto dalla notifica dell'avviso di liquidazione TE8 2019 1T 22092 con cui l'Ente impositore comunicava alla parte la decadenza delle agevolazioni prima casa per non aver trasferito la residenza nei termini previsti dalla norma, dalla stipula dell'atto. Tale atto non è stato impugnato sicchè detta decadenza è divenuta definitiva di guisa il ripristino dell'imposta sostitutiva versata in misura ridotta applicando alla somma del mutuo erogato l'aliquota del 2% in luogo di quella dello 0,25 versata è conseguenziale e, pertanto, pienamente legittima.
Ma vi è di più. Nel merito, la prospettazione del ricorrente, nell'usufruire delle agevolazioni fiscali, muove da una inammissibile estensione dei principi giurisprudenziali anche alle coppie di fatto per quanto riguarda la residenza. Le coppie di fatto possono accedere alle agevolazioni prima casa, a patto che l'acquisto si effettuato da uno o entrambi i conviventi e che siano rispettati i requisiti soggettivi di legge, tra cui proprio l'impegno di trasferire la residenza entro i 18 mesi. Non è sufficiente la residenza di uno solo per accedere a tutte le agevolazioni. Non si possono applicare eventuali benefici alle convivenze di fatto con le altre modalità di convivenza come il matrimonio o le unioni civili, in quanto la convivenza di fatto non prevede la registrazione nei registri anagrafici del Comune di residenza della dichiarazione anagrafica.
Per tutto quanto sopra esposto, questo Giudice e ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato, liquidando le spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 250 oltre oneri accessori se dovuti.