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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3376/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259004323480-000 TASSA AUTOMOB 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110053455244000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014745286000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120022716808000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282013000187640000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140031676714000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150008589140000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo pec in data 3.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 24.7.2025, la parte ricorrente Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2025 900 4323480/000, notificata dall' Agenzia Entrate Riscossione, con deposito alla casa comunale, comunicata, all'odierno ricorrente, con raccomandata A.R. consegnata il giorno 20 maggio 2025, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento presupposte :
1) n. 028 2011 0053455244000 di euro 455,98 anno 2007
2) n. 028 2012 0014745286000 di euro 892,66 anno 2009
3) n. 028 2012 0022716808000 di euro 469,23 anno 2011
4) n. 0282 013 0001876400000 di euro 455,98 anno 2008
5) n. 028 2014 0031676714000 di euro 195,07 anno 2010
6) n. 028 2015 0008589140000 di euro 451,85 anno 2008.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della intimazione e delle cartelle sottese.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa regolare notifica delle cartelle, notificate presso l'indirizzo in Aversa, Indirizzo_1 diverso da quello corrispondente alla data di notifica alla residenza anagrafica del ricorrente, sita, invece, in Aversa alla Indirizzo_2.
Eccepiva, inoltre la intervenuta decadenza e prescrizione dei tributi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per intervenuta prescrizione dei tributi .
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta quanto segue.
1) Per la cartella n. 02820110053455244000 per tassa automobilistica dell'anno 2007 di euro 455,98 è stata prodotta una relata di notifica in data 25.5.2013 presso l'indirizzo di Indirizzo_3, con indicazione di irreperibilità assoluta e senza attestazione di ricerche effettuate, laddove dal certificato di residenza storico allegato invece dal ricorrente risulta che a tale data lo stesso aveva una residenza anagrafica in Aversa alla Indirizzo_2, sicché la notifica per irreperibilità assoluta presso diverso indirizzo risulta invalida.
In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è comunque maturata la prescrizione triennale del tributo.
2) Per la cartella n. 028 2012 0014745286000 per TARSU dell' anno 2009 di euro 892,66 è stata allegata relata di notifica di raccomandata posta ordinaria, recapitata in data 15.7.2012 presso l' indirizzo di Indirizzo_1 a mani del destinatario.
Pur essendo valida tale notifica tuttavia, non essendovi prova di successiva notifica di atti interruttivi, da tale data alla successiva notifica della intimazione oggetto di causa deve ritersi intervenuta la prescrizione sopravvenuta quinquennale del tributo .
3) Per la cartella n. 028 2012 0022716808000 per TARSU dell' anno 2011 di euro 469,23 è stata prodotta una relata di notifica in data 25.5.2013 presso l'indirizzo di Indirizzo_3, con indicazione di irreperibilità assoluta e senza attestazione di ricerche effettuate, laddove dal certificato di residenza storico allegato invece dal ricorrente risulta che a tale data lo stesso aveva una residenza anagrafica in Aversa alla Indirizzo_2, sicché la notifica per irreperibilità assoluta presso diverso indirizzo risulta invalida.
In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
4) Per la cartella n. 028 2013 0001876400000 per TARSU dell'anno 2008 di euro 455,98 è stata prodotta una prima notifica in data 22.6.2013 presso l'indirizzo di Indirizzo_3 per irreperibilità assoluta e una seconda relata di notifica ex art. 140 c.p.c. con solo un avviso di deposito presso casa comunale per temporanea assenza dal 9 al 10.7.2013 senza ulteriore documentazione di notifica sicché, risultando l'indirizzo anagrafico all'epoca delle notifiche diverso, entrambe le notifiche sono invalide.
In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è maturata la prescrizione quinquennale del tributo .
5) Per la cartella n. 028 2014 0031676714000 per ICI dell'anno 2010 di euro 195,07 è stata prodotta relata di notifica in data 5.12.2014 presso l'indirizzo di Indirizzo_3, con indicazione di irreperibilità assoluta e senza attestazione di ricerche effettuate, laddove dal certificato di residenza storico allegato invece dal ricorrente risulta che a tale data lo stesso aveva una residenza anagrafica in Aversa alla Indirizzo_2 sicché la notifica per irreperibilità assoluta presso diverso indirizzo risulta invalida. In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è maturata la prescrizione quinquennale del tributo .
6) Per la cartella n. 02820150008589140000 per Tassa automobilistica dell'anno 2008 di euro 451,85 è stata prodotta relata di notifica presso indirizzo Indirizzo_3 in data 27.4.2015 con consegna al destinatario
.
Pur essendo valida tale notifica, tuttavia, non essendovi prova di successiva notifica di atti interruttivi da tale data alla successiva notifica della intimazione oggetto di causa deve ritersi intervenuta la prescrizione sopravvenuta triennale del tributo
Va, infatti, rilevato che, pur avendo la parte resistente fatto riferimenti ad atti interruttivi successivi, non ha tuttavia fornito la prova della notifica dei medesimi .
Anche l'atto di pignoramento presso terzi n. doc. 028 84202500005713001 del 22.5.2025, fondato tra l'altro sulle stesse cartelle, risulta notificato ex art. 140 c.p.c. senza tuttavia la prova dell'esito del recapito della
CAD sicché la relativa notifica è nulla e non ha alcuna valenza interruttiva .
Il ricorrente ha comunque prodotto certificato del 5.4.2017 di residenza storico emesso dal Comune di Aversa dal quale risulta la residenza in Aversa alla Indirizzo_3 dal 30.9.1997 al 7.9.2006 e in Aversa alla Indirizzo_2 dal 8.9.2006 in poi.
In accoglimento del ricorso vanno, pertanto, annullate le cartelle di pagamento oggetto di causa per intervenuta prescrizione dei tributi e va parzialmente annullata la intimazione di pagamento con riferimento ai carichi oggetto di tali cartelle.
Tenuto conto dei motivi della decisione, che prescindono dall'accertamento della sussistenza dei presupposti impositivi dei tributi, sussistono le ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento oggetto di causa per intervenuta prescrizione dei tributi ed annulla parzialmente la intimazione di pagamento con riferimento ai carichi oggetto di tali cartelle;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3376/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259004323480-000 TASSA AUTOMOB 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110053455244000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014745286000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120022716808000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282013000187640000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140031676714000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150008589140000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione a mezzo pec in data 3.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 24.7.2025, la parte ricorrente Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2025 900 4323480/000, notificata dall' Agenzia Entrate Riscossione, con deposito alla casa comunale, comunicata, all'odierno ricorrente, con raccomandata A.R. consegnata il giorno 20 maggio 2025, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento presupposte :
1) n. 028 2011 0053455244000 di euro 455,98 anno 2007
2) n. 028 2012 0014745286000 di euro 892,66 anno 2009
3) n. 028 2012 0022716808000 di euro 469,23 anno 2011
4) n. 0282 013 0001876400000 di euro 455,98 anno 2008
5) n. 028 2014 0031676714000 di euro 195,07 anno 2010
6) n. 028 2015 0008589140000 di euro 451,85 anno 2008.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento della intimazione e delle cartelle sottese.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa regolare notifica delle cartelle, notificate presso l'indirizzo in Aversa, Indirizzo_1 diverso da quello corrispondente alla data di notifica alla residenza anagrafica del ricorrente, sita, invece, in Aversa alla Indirizzo_2.
Eccepiva, inoltre la intervenuta decadenza e prescrizione dei tributi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per intervenuta prescrizione dei tributi .
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta quanto segue.
1) Per la cartella n. 02820110053455244000 per tassa automobilistica dell'anno 2007 di euro 455,98 è stata prodotta una relata di notifica in data 25.5.2013 presso l'indirizzo di Indirizzo_3, con indicazione di irreperibilità assoluta e senza attestazione di ricerche effettuate, laddove dal certificato di residenza storico allegato invece dal ricorrente risulta che a tale data lo stesso aveva una residenza anagrafica in Aversa alla Indirizzo_2, sicché la notifica per irreperibilità assoluta presso diverso indirizzo risulta invalida.
In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è comunque maturata la prescrizione triennale del tributo.
2) Per la cartella n. 028 2012 0014745286000 per TARSU dell' anno 2009 di euro 892,66 è stata allegata relata di notifica di raccomandata posta ordinaria, recapitata in data 15.7.2012 presso l' indirizzo di Indirizzo_1 a mani del destinatario.
Pur essendo valida tale notifica tuttavia, non essendovi prova di successiva notifica di atti interruttivi, da tale data alla successiva notifica della intimazione oggetto di causa deve ritersi intervenuta la prescrizione sopravvenuta quinquennale del tributo .
3) Per la cartella n. 028 2012 0022716808000 per TARSU dell' anno 2011 di euro 469,23 è stata prodotta una relata di notifica in data 25.5.2013 presso l'indirizzo di Indirizzo_3, con indicazione di irreperibilità assoluta e senza attestazione di ricerche effettuate, laddove dal certificato di residenza storico allegato invece dal ricorrente risulta che a tale data lo stesso aveva una residenza anagrafica in Aversa alla Indirizzo_2, sicché la notifica per irreperibilità assoluta presso diverso indirizzo risulta invalida.
In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è maturata la prescrizione quinquennale del tributo.
4) Per la cartella n. 028 2013 0001876400000 per TARSU dell'anno 2008 di euro 455,98 è stata prodotta una prima notifica in data 22.6.2013 presso l'indirizzo di Indirizzo_3 per irreperibilità assoluta e una seconda relata di notifica ex art. 140 c.p.c. con solo un avviso di deposito presso casa comunale per temporanea assenza dal 9 al 10.7.2013 senza ulteriore documentazione di notifica sicché, risultando l'indirizzo anagrafico all'epoca delle notifiche diverso, entrambe le notifiche sono invalide.
In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è maturata la prescrizione quinquennale del tributo .
5) Per la cartella n. 028 2014 0031676714000 per ICI dell'anno 2010 di euro 195,07 è stata prodotta relata di notifica in data 5.12.2014 presso l'indirizzo di Indirizzo_3, con indicazione di irreperibilità assoluta e senza attestazione di ricerche effettuate, laddove dal certificato di residenza storico allegato invece dal ricorrente risulta che a tale data lo stesso aveva una residenza anagrafica in Aversa alla Indirizzo_2 sicché la notifica per irreperibilità assoluta presso diverso indirizzo risulta invalida. In ogni caso non vi è alcuna prova della notifica di atti interruttivi sicché è maturata la prescrizione quinquennale del tributo .
6) Per la cartella n. 02820150008589140000 per Tassa automobilistica dell'anno 2008 di euro 451,85 è stata prodotta relata di notifica presso indirizzo Indirizzo_3 in data 27.4.2015 con consegna al destinatario
.
Pur essendo valida tale notifica, tuttavia, non essendovi prova di successiva notifica di atti interruttivi da tale data alla successiva notifica della intimazione oggetto di causa deve ritersi intervenuta la prescrizione sopravvenuta triennale del tributo
Va, infatti, rilevato che, pur avendo la parte resistente fatto riferimenti ad atti interruttivi successivi, non ha tuttavia fornito la prova della notifica dei medesimi .
Anche l'atto di pignoramento presso terzi n. doc. 028 84202500005713001 del 22.5.2025, fondato tra l'altro sulle stesse cartelle, risulta notificato ex art. 140 c.p.c. senza tuttavia la prova dell'esito del recapito della
CAD sicché la relativa notifica è nulla e non ha alcuna valenza interruttiva .
Il ricorrente ha comunque prodotto certificato del 5.4.2017 di residenza storico emesso dal Comune di Aversa dal quale risulta la residenza in Aversa alla Indirizzo_3 dal 30.9.1997 al 7.9.2006 e in Aversa alla Indirizzo_2 dal 8.9.2006 in poi.
In accoglimento del ricorso vanno, pertanto, annullate le cartelle di pagamento oggetto di causa per intervenuta prescrizione dei tributi e va parzialmente annullata la intimazione di pagamento con riferimento ai carichi oggetto di tali cartelle.
Tenuto conto dei motivi della decisione, che prescindono dall'accertamento della sussistenza dei presupposti impositivi dei tributi, sussistono le ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le cartelle di pagamento oggetto di causa per intervenuta prescrizione dei tributi ed annulla parzialmente la intimazione di pagamento con riferimento ai carichi oggetto di tali cartelle;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano