Art. 8. Modifiche all'articolo 33 del testo unico della finanza Attivita' esercitabili 1. L'articolo 33 del testo unico della finanza e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle societa' di gestione armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f).
3. La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».
«Art. 33 (Attivita' esercitabili). - 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) alle societa' di gestione armonizzate limitatamente all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;
e) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f).
3. La SGR puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.
4. La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui al comma 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina con regolamento le condizioni e i limiti per il conferimento della delega.».