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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2024, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. QU LU, nato in [...] il [...] 2. ER TA, nato in [...] il [...] 3. NA AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 21/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF Tocci, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da ER TA e la declaratoria di inammissibilità degli altri due ricorsi;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente QU dall'avv. Giovanni Veggi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10693 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 dicembre 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata dagli imputati, tutti ritenuti responsabili di reati ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990: - riconosciuta la continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con sent. G.u.p. Tribunale di Pavia del 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato quale aumento in continuazione sulla sanzione per il più grave reato già giudicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa;
- riqualificato il reato contestato a NA AN in quello di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha condannato lo stesso alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
- ha confermato la sentenza nei confronti di QU LU, in primo grado condannato alla pena di anni 6 di reclusione e 26.000,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza, tramite i rispettivi difensori di fiducia, i tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Con unico motivo di ricorso l'imputato ER TA lamenta l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., 599 bis, cod. proc. pen., 188 disp. att. cod. proc. pen. per errato calcolo della pena finale applicatagli, derivante da erronea indicazione della pena base sulla quale è stato determinato il concordato aumento per la continuazione. Si allega, in particolare, che il concordato aumento di pena per il reato sub iudice, di anni uno e mesi sei di reclusione e 9.000 euro di multa, sulla pena inflitta per il più grave reato giudicato con sent. G.u.p. Trib. Pavia del 26 aprile 2017 era stato applicato sulla pena di anni quattro di reclusione e 12.000 euro da quest'ultima originariamente inflitta, piuttosto che su quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa rideterminata con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 16 maggio 2019 alla luce della sopravvenuta sent. Corte cost. n. 40 del 2019. Ferma restando la corretta rideterminazione della pena pecuniaria in 21.000 euro di multa, la Corte territoriale aveva dunque errato nel rideterminare la pena detentiva complessiva in anni 5 e mesi sei di reclusione anziché in anni 5 di reclusione. 4. AN NA articola due motivi di ricorso e lamenta, rispettivamente, violazione di legge con riguardo ai criteri di valutazione della prova ed al principio giusta il quale la prova della colpevolezza può essere affermata soltanto oltre ogni ragionevole dubbio (artt. 192 e 533 cod, proc. pen.) e vizio di motivazione, per essere stata la penale responsabilità confermata sulla base di illazioni e congetture e non già in base ad indizi gravi, precisi e concordanti. 2 5. Con il primo motivo di ricorso, LU QU lamenta vizio di motivazione in riferimento alla riferibilità a lui di un'utenza telefonica Blackbarry ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., mentre con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ER TA è accoglibile nei termini di seguito indicati. 1.1. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, dagli atti risulta che il giudice dell'esecuzione ha rideterminato in anni tre e mesi sei di reclusione la pena detentiva al medesimo inflitta con sent. G.u.p. Trib. Pavia del 26 aprile 2017, in applicazione della sent. Corte cost. 40/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, t.u.s. nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni e del consolidato principio giusta il quale quando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. 1, n. 595 del 30/10/2019, dep. 2020, El Omary, n.m.). 1.2. Posto, tuttavia, che la sentenza impugnata si è limitata a ratificare l'accordo sulla pena concordato tra le parti quale aumento sulla sanzione inflitta con la predetta sentenza e queste, nel richiedere la rideterminazione della pena complessiva inflitta in anni cinque e mesi sei di reclusione, non hanno considerato il citato provvedimento del giudice dell'esecuzione, non è ravvisabile un'ipotesi di illegalità della pena che renda in questa sede ammissibile il ricorso. E' noto, infatti che la sentenza del giudice di appello che abbia ratificato il concordato proposto dall'imputato è ricorribile per cassazione, per quanto qui interessa, soltanto se la pena concordata è illegale (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 1.3. Ed invero, sul concetto di "pena illegale" questa Corte è reiteratamente intervenuta nella sua più autorevole composizione. Si è ad es. di recente affermato, in tema di patteggiamento, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 ss. nonché 65 e 71 ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Plurime decisioni hanno poi precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità 3 della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad es., Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 2557291; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197). Ancora, secondo le Sezioni Unite non rientra nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena la sanzione che risulti «conclusivamente legittima», pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934). In particolare, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Infine, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena «illegale» (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente «illegittima», perché determinata in violazione di legge (Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Riprendendo tale principio in tema reato continuato, si è affermato che in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non superi né il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943). 1.4. Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie la pena finale applicata in continuazione non si appalesa come "illegale", essendo stati rispettati sia il limite interno (minimo edittale di anni sei di reclusione) che quello esterno (cumulo materiale e comunque triplo della sanzione per il reato più grave). Si tratta, 'piuttosto, di un errore di calcolo, commesso perché, nel rideterminare la pena detentiva inflitta con la sentenza definitiva per il reato ritenuto più grave già giudicato, tenendo conto dell'aumento di anni uno e mesi sei di reclusione concordato per il meno grave reato sub iudice, le parti hanno preso le mosse da un dato di fatto palesemente erroneo, ritenendo che detta pena fosse pari ad anni quattro di reclusione, mentre la stessa era in realtà pari ad anni tre e mesi sei di reclusione. 4 1.5. Nonostante l'inammissibilità del ricorso sul punto, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., può tuttavia procedersi a rettificare detto errore materiale, che incide sulla quantità della pena inflitta. Reputa, infatti, il Collegio di poter fare applicazione dell'orientamento, anche di recente ribadito, giusta il quale il potere di rettifica previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. è esercitabile da parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, poiché detta previsione ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede invece la competenza del giudice dell'impugnazione soltanto a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Fascetto, Rv. 224846). Trattandosi di un errore riconducibile alla tipologia di quelli previsti dalla speciale disposizione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la quantità della pena detentiva complessiva rideterminata a seguito dall'accordo raggiunto dalle parti in grado di appello per un aumento di anni uno e mesi sei di reclusione inflitto a titolo di continuazione sulla pena di anni tre e mesi sei di reclusione irrogata con la richiamata sentenza del Tribunale di Pavia quale ridefinita in sede di esecuzione deve pertanto essere rettificata in anni cinque di reclusione, anziché in anni cinque e mesi sei di reclusione. 2. I motivi del ricorso proposto da AN NA - da trattarsi congiuntamente stante l'evidente connessione, posto che in entrambi si censura la valutazione della prova indiziaria, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché contenenti doglianze generiche, non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate. Il ricorrente si è infatti limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza, sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto ed adducendo argomenti giuridici manifestamente infondati. 2.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5 Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Perché sussista il viziò di manifesta illogicità della motivazione, del resto, occorre che una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132), mentre, con riguardo alla prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità MA (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, P.C., Rv. 266941). 2.2. Alla luce di tali principi, reputa il Collegio che le censure proposte dal ricorrente non evidenzino profili di violazione di legge né di manifesta illogicità della motivazione, essendo questa, al contrario, sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette e non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica. Ed invero, nel riportare i contenuti della prima sentenza (pag. 6), i giudici di appello rimarcano come l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 35) di imputazione, ricondotto ad un unico episodio, poggino su plurimi elementi, tutti provati: 1) lo scambio di messaggi con US ER, coinvolto come cedente in altro episodio per fornitura di droga (v. infra), per il tramite del correo Sinjari Rodeo, per il quale l'imputato lavorava, in cui quest'ultimo concorda di vedersi con il primo nello stesso parcheggio in cui i due si erano incontrati in una precedente occasione;
2) il fatto che il ricorrente si fosse all'uopo messo in viaggio da Alessandria per recarsi in provincia di Brescia, dove, seguito visivamente dagli operanti, scendeva dalla sua auto, saliva su quella dell'US, riceveva dallo stesso un pacchetto 6 della dimensione di circa 10/15 cm, poi risaliva sul proprio veicolo, dove armeggiava per circa un minuto, per quindi ripartire;
3) il fatto che, senza soluzione di continuità, l'auto fosse stata seguita e poi sottoposta a perquisizione da parte della polizia, senza che fosse trovata alcuna traccia del pacchetto di cui era stata vista la consegna;
4) i commenti intercorsi tra US e Sinjiari dopo la perquisizione subita dal complice, i quali mostrano preoccupazione e decidono non "lavorare" più per qualche giorno, temendo che il ricorrente potesse averli traditi, simulando una perquisizione per smettere di "lavorare". La sentenza impugnata evidenzia come l'atto di impugnazione non contestasse la "architettura" dello svolgimento del fatto, come costruita dal primo giudice, limitandosi a censurare l'affermazione di responsabilità nonostante il mancato rinvenimento dello stupefacente pur a seguito di capillare perquisizione. La risposta data alla doglianza dalla Corte territoriale, tuttavia, è adeguata e non può essere in questa sede ulteriormente scrutinata, essendosi non illogicamente osservato che se è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto un pacchetto da US e che l'imputato è stato costantemente monitorato fino al fermo ed al controllo del veicolo, posto che il pacchetto non è stato invenuto, non esiste altra spiegazione logica se non l'occultamento dello stesso, con modalità sofisticate, analoghe a quelle riscontrate a bordo del veicolo di US (come riferito, attesta la sentenza, dal teste Margiotta), in virtù delle quali lo stupefacente veniva occultato in un doppio fondo dell'auto che si apriva soltanto a motore acceso, mentre la perquisizione fu effettuata a motore spento. Proprio il fatto che una simile modalità di occultamento era stata verificata nei confronti del correo non rende la spiegazione congetturale, ma la àncora ad un dato probatorio certo. Ne risulta, secondo la non illogica valutazione dei giudici di secondo grado, un compendio indiziario «fortemente refrattario» (pag. 16) a letture di segno alternativo: ed infatti, la dedotta «genericità» degli indizi va intesa nel senso di mera mancanza di «testuali indicazioni» a traffico di stupefacente, non anche a «inespressività» dei dati raccolti a fini indiziari (pag. 17). Del resto, nessuna alternativa lettura del quadro fattuale indiziario viene proposta dal ricorrente, sì che la ricostruzione operata dai giudici di merito con doppia decisione conforme non può essere censurata sul piano del mancato superamento del ragionevole dubbio. 3. Il ricorso di QU LU è parimenti inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte analizzando la posizione del ricorrente NA. 3.1. Quanto alla contestazione sull'individuazione del ricorrente quale utilizzatore dell'apparecchio BlackBarry, si tratta della mera ripetizione di una doglianza già correttamente analizzata dalla Corte territoriale e disattesa con non illogica risposta, essendo stato reso un accertamento in fatto - con doppia decisione conforme dei giudici di merito - insindacabile in sede di legittimità. 3.2. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte 7 il concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461). In particolare, la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale;
ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla serie causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna Rv. 264455). Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi appena esposti, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse riconoscersi all'odierno ricorrente, che ha svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto di 450 grammi di cocaina ceduti il 9 settembre 2016 da US ER a Dibra Everest, la circostanza attenuante della minima partecipazione, stante il suo fondamentale contributo affinché la cessione andasse a buon fine (v. pag. 19 sentenza impugnata, che, a pag. 18, non illogicamente afferma la "triangolarità" della negoziazione). Il ricorrente non si confronta in modo critico con tale motivazione, limitandosi ad una generica contestazione che rivela l'irrimediabile aspecificità del motivo di ricorso. 3.2. Quanto alla doglianza concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, può dirsi illegittima soltanto quando ometta ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., Rv. 259762), ciò che nella specie non ricorre. Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato le doglianze difensive svolte sul punto. Dopo avere escluso espressamente il ruolo marginale svolto dal ricorrente nella consumazione del reato, reputandolo insufficiente anche sul piano della valutazione ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen, ha correttamente ritenuto che la mera incensuratezza non costituisca 8 elemento positivo sufficiente al loro riconoscimento (cfr., sul punto, Sez. 1, n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 4. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi proposti da QU LU e NA AN consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di ER TA nel senso che la rideterminazione della pena detentiva complessiva è di anni cinque di reclusione, anziché anni cinque e mesi sei di reclusione Dichiara inammissibili i ricorsi di QU LU e NA AN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF Tocci, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da ER TA e la declaratoria di inammissibilità degli altri due ricorsi;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse del ricorrente QU dall'avv. Giovanni Veggi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 10693 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 dicembre 2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata dagli imputati, tutti ritenuti responsabili di reati ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990: - riconosciuta la continuazione tra il reato sub iudice e quello giudicato con sent. G.u.p. Tribunale di Pavia del 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato quale aumento in continuazione sulla sanzione per il più grave reato già giudicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 21.000,00 di multa;
- riqualificato il reato contestato a NA AN in quello di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha condannato lo stesso alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
- ha confermato la sentenza nei confronti di QU LU, in primo grado condannato alla pena di anni 6 di reclusione e 26.000,00 euro di multa. 2. Avverso la sentenza, tramite i rispettivi difensori di fiducia, i tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Con unico motivo di ricorso l'imputato ER TA lamenta l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., 599 bis, cod. proc. pen., 188 disp. att. cod. proc. pen. per errato calcolo della pena finale applicatagli, derivante da erronea indicazione della pena base sulla quale è stato determinato il concordato aumento per la continuazione. Si allega, in particolare, che il concordato aumento di pena per il reato sub iudice, di anni uno e mesi sei di reclusione e 9.000 euro di multa, sulla pena inflitta per il più grave reato giudicato con sent. G.u.p. Trib. Pavia del 26 aprile 2017 era stato applicato sulla pena di anni quattro di reclusione e 12.000 euro da quest'ultima originariamente inflitta, piuttosto che su quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa rideterminata con provvedimento del giudice dell'esecuzione del 16 maggio 2019 alla luce della sopravvenuta sent. Corte cost. n. 40 del 2019. Ferma restando la corretta rideterminazione della pena pecuniaria in 21.000 euro di multa, la Corte territoriale aveva dunque errato nel rideterminare la pena detentiva complessiva in anni 5 e mesi sei di reclusione anziché in anni 5 di reclusione. 4. AN NA articola due motivi di ricorso e lamenta, rispettivamente, violazione di legge con riguardo ai criteri di valutazione della prova ed al principio giusta il quale la prova della colpevolezza può essere affermata soltanto oltre ogni ragionevole dubbio (artt. 192 e 533 cod, proc. pen.) e vizio di motivazione, per essere stata la penale responsabilità confermata sulla base di illazioni e congetture e non già in base ad indizi gravi, precisi e concordanti. 2 5. Con il primo motivo di ricorso, LU QU lamenta vizio di motivazione in riferimento alla riferibilità a lui di un'utenza telefonica Blackbarry ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., mentre con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di ER TA è accoglibile nei termini di seguito indicati. 1.1. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, dagli atti risulta che il giudice dell'esecuzione ha rideterminato in anni tre e mesi sei di reclusione la pena detentiva al medesimo inflitta con sent. G.u.p. Trib. Pavia del 26 aprile 2017, in applicazione della sent. Corte cost. 40/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, t.u.s. nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni e del consolidato principio giusta il quale quando, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. 1, n. 595 del 30/10/2019, dep. 2020, El Omary, n.m.). 1.2. Posto, tuttavia, che la sentenza impugnata si è limitata a ratificare l'accordo sulla pena concordato tra le parti quale aumento sulla sanzione inflitta con la predetta sentenza e queste, nel richiedere la rideterminazione della pena complessiva inflitta in anni cinque e mesi sei di reclusione, non hanno considerato il citato provvedimento del giudice dell'esecuzione, non è ravvisabile un'ipotesi di illegalità della pena che renda in questa sede ammissibile il ricorso. E' noto, infatti che la sentenza del giudice di appello che abbia ratificato il concordato proposto dall'imputato è ricorribile per cassazione, per quanto qui interessa, soltanto se la pena concordata è illegale (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 1.3. Ed invero, sul concetto di "pena illegale" questa Corte è reiteratamente intervenuta nella sua più autorevole composizione. Si è ad es. di recente affermato, in tema di patteggiamento, che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 ss. nonché 65 e 71 ss., cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). Plurime decisioni hanno poi precisato che non si configura un'ipotesi di illegalità 3 della pena quando essa sia frutto di un vizio nell'iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall'individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti (cfr., ad es., Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 6, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 2557291; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197). Ancora, secondo le Sezioni Unite non rientra nell'ambito della categoria dell'illegalità della pena la sanzione che risulti «conclusivamente legittima», pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 e Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, P., Rv. 273934). In particolare, la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Infine, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena «illegale» (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente «illegittima», perché determinata in violazione di legge (Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818). Riprendendo tale principio in tema reato continuato, si è affermato che in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non superi né il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Novaglio, Rv. 283943). 1.4. Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie la pena finale applicata in continuazione non si appalesa come "illegale", essendo stati rispettati sia il limite interno (minimo edittale di anni sei di reclusione) che quello esterno (cumulo materiale e comunque triplo della sanzione per il reato più grave). Si tratta, 'piuttosto, di un errore di calcolo, commesso perché, nel rideterminare la pena detentiva inflitta con la sentenza definitiva per il reato ritenuto più grave già giudicato, tenendo conto dell'aumento di anni uno e mesi sei di reclusione concordato per il meno grave reato sub iudice, le parti hanno preso le mosse da un dato di fatto palesemente erroneo, ritenendo che detta pena fosse pari ad anni quattro di reclusione, mentre la stessa era in realtà pari ad anni tre e mesi sei di reclusione. 4 1.5. Nonostante l'inammissibilità del ricorso sul punto, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., può tuttavia procedersi a rettificare detto errore materiale, che incide sulla quantità della pena inflitta. Reputa, infatti, il Collegio di poter fare applicazione dell'orientamento, anche di recente ribadito, giusta il quale il potere di rettifica previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. è esercitabile da parte della Corte di cassazione anche in caso di inammissibilità del ricorso, poiché detta previsione ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede invece la competenza del giudice dell'impugnazione soltanto a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650; Sez. 3, n. 19627 del 04/03/2003, Fascetto, Rv. 224846). Trattandosi di un errore riconducibile alla tipologia di quelli previsti dalla speciale disposizione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la quantità della pena detentiva complessiva rideterminata a seguito dall'accordo raggiunto dalle parti in grado di appello per un aumento di anni uno e mesi sei di reclusione inflitto a titolo di continuazione sulla pena di anni tre e mesi sei di reclusione irrogata con la richiamata sentenza del Tribunale di Pavia quale ridefinita in sede di esecuzione deve pertanto essere rettificata in anni cinque di reclusione, anziché in anni cinque e mesi sei di reclusione. 2. I motivi del ricorso proposto da AN NA - da trattarsi congiuntamente stante l'evidente connessione, posto che in entrambi si censura la valutazione della prova indiziaria, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - sono inammissibili perché contenenti doglianze generiche, non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate. Il ricorrente si è infatti limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza, sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto ed adducendo argomenti giuridici manifestamente infondati. 2.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5 Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Perché sussista il viziò di manifesta illogicità della motivazione, del resto, occorre che una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132), mentre, con riguardo alla prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità MA (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, P.C., Rv. 266941). 2.2. Alla luce di tali principi, reputa il Collegio che le censure proposte dal ricorrente non evidenzino profili di violazione di legge né di manifesta illogicità della motivazione, essendo questa, al contrario, sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette e non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica. Ed invero, nel riportare i contenuti della prima sentenza (pag. 6), i giudici di appello rimarcano come l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui al capo 35) di imputazione, ricondotto ad un unico episodio, poggino su plurimi elementi, tutti provati: 1) lo scambio di messaggi con US ER, coinvolto come cedente in altro episodio per fornitura di droga (v. infra), per il tramite del correo Sinjari Rodeo, per il quale l'imputato lavorava, in cui quest'ultimo concorda di vedersi con il primo nello stesso parcheggio in cui i due si erano incontrati in una precedente occasione;
2) il fatto che il ricorrente si fosse all'uopo messo in viaggio da Alessandria per recarsi in provincia di Brescia, dove, seguito visivamente dagli operanti, scendeva dalla sua auto, saliva su quella dell'US, riceveva dallo stesso un pacchetto 6 della dimensione di circa 10/15 cm, poi risaliva sul proprio veicolo, dove armeggiava per circa un minuto, per quindi ripartire;
3) il fatto che, senza soluzione di continuità, l'auto fosse stata seguita e poi sottoposta a perquisizione da parte della polizia, senza che fosse trovata alcuna traccia del pacchetto di cui era stata vista la consegna;
4) i commenti intercorsi tra US e Sinjiari dopo la perquisizione subita dal complice, i quali mostrano preoccupazione e decidono non "lavorare" più per qualche giorno, temendo che il ricorrente potesse averli traditi, simulando una perquisizione per smettere di "lavorare". La sentenza impugnata evidenzia come l'atto di impugnazione non contestasse la "architettura" dello svolgimento del fatto, come costruita dal primo giudice, limitandosi a censurare l'affermazione di responsabilità nonostante il mancato rinvenimento dello stupefacente pur a seguito di capillare perquisizione. La risposta data alla doglianza dalla Corte territoriale, tuttavia, è adeguata e non può essere in questa sede ulteriormente scrutinata, essendosi non illogicamente osservato che se è incontestato che il ricorrente abbia ricevuto un pacchetto da US e che l'imputato è stato costantemente monitorato fino al fermo ed al controllo del veicolo, posto che il pacchetto non è stato invenuto, non esiste altra spiegazione logica se non l'occultamento dello stesso, con modalità sofisticate, analoghe a quelle riscontrate a bordo del veicolo di US (come riferito, attesta la sentenza, dal teste Margiotta), in virtù delle quali lo stupefacente veniva occultato in un doppio fondo dell'auto che si apriva soltanto a motore acceso, mentre la perquisizione fu effettuata a motore spento. Proprio il fatto che una simile modalità di occultamento era stata verificata nei confronti del correo non rende la spiegazione congetturale, ma la àncora ad un dato probatorio certo. Ne risulta, secondo la non illogica valutazione dei giudici di secondo grado, un compendio indiziario «fortemente refrattario» (pag. 16) a letture di segno alternativo: ed infatti, la dedotta «genericità» degli indizi va intesa nel senso di mera mancanza di «testuali indicazioni» a traffico di stupefacente, non anche a «inespressività» dei dati raccolti a fini indiziari (pag. 17). Del resto, nessuna alternativa lettura del quadro fattuale indiziario viene proposta dal ricorrente, sì che la ricostruzione operata dai giudici di merito con doppia decisione conforme non può essere censurata sul piano del mancato superamento del ragionevole dubbio. 3. Il ricorso di QU LU è parimenti inammissibile per ragioni analoghe a quelle esposte analizzando la posizione del ricorrente NA. 3.1. Quanto alla contestazione sull'individuazione del ricorrente quale utilizzatore dell'apparecchio BlackBarry, si tratta della mera ripetizione di una doglianza già correttamente analizzata dalla Corte territoriale e disattesa con non illogica risposta, essendo stato reso un accertamento in fatto - con doppia decisione conforme dei giudici di merito - insindacabile in sede di legittimità. 3.2. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte 7 il concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461). In particolare, la circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale;
ne consegue che il relativo giudizio non può limitarsi ad una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere - in via prognostica - avulsa dalla serie causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna Rv. 264455). Nel caso di specie, facendo buon governo dei principi appena esposti, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse riconoscersi all'odierno ricorrente, che ha svolto il ruolo di intermediario nell'acquisto di 450 grammi di cocaina ceduti il 9 settembre 2016 da US ER a Dibra Everest, la circostanza attenuante della minima partecipazione, stante il suo fondamentale contributo affinché la cessione andasse a buon fine (v. pag. 19 sentenza impugnata, che, a pag. 18, non illogicamente afferma la "triangolarità" della negoziazione). Il ricorrente non si confronta in modo critico con tale motivazione, limitandosi ad una generica contestazione che rivela l'irrimediabile aspecificità del motivo di ricorso. 3.2. Quanto alla doglianza concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). La motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, può dirsi illegittima soltanto quando ometta ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014, Gligora e aa., Rv. 259762), ciò che nella specie non ricorre. Ed invero, la Corte territoriale ha adeguatamente vagliato le doglianze difensive svolte sul punto. Dopo avere escluso espressamente il ruolo marginale svolto dal ricorrente nella consumazione del reato, reputandolo insufficiente anche sul piano della valutazione ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen, ha correttamente ritenuto che la mera incensuratezza non costituisca 8 elemento positivo sufficiente al loro riconoscimento (cfr., sul punto, Sez. 1, n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) 4. Alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi proposti da QU LU e NA AN consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nei confronti di ER TA nel senso che la rideterminazione della pena detentiva complessiva è di anni cinque di reclusione, anziché anni cinque e mesi sei di reclusione Dichiara inammissibili i ricorsi di QU LU e NA AN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2024.